Privazione e Cessazione della Responsabilità Genitoriale: Norme e Procedure Legali

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Il giudice valuterà la gravità, la ripetizione e la frequenza di fatti arbitrari.

Articolo 353. Dichiarazione giudiziaria di privazione della responsabilità genitoriale

La privazione della responsabilità genitoriale deve essere dichiarata dal giudice su richiesta di una parte interessata. È considerata parte interessata per avviare la relativa azione:

  • L'altro genitore per il quale la parentela è legalmente stabilita, anche se non esercita l'autorità parentale;
  • Il Procuratore Generale, che agisce d'ufficio o su richiesta del figlio (dopo il compimento dei dodici anni);
  • I genitori e altri parenti del minore entro il quarto grado in tutte le linee;
  • La persona che esercita la custodia;
  • Il Consiglio per la Protezione.

In tutti i casi, la decisione giudiziaria deve essere basata sulle prove di uno o più dei motivi di cui al precedente articolo.

Articolo 354. Inapplicabilità della privazione della responsabilità genitoriale per motivi economici

La mancanza o la scarsità di risorse materiali non costituisce, di per sé, un motivo di privazione dei diritti dei genitori. Se questo è il caso, il bambino o l'adolescente deve rimanere con i genitori, ferma restando la loro inclusione in uno o più dei programmi di assistenza previsti dall'articolo 124 del presente atto.

Articolo 355. Reintegrazione dei diritti dei genitori

Il genitore privato della custodia può chiedere di essere reintegrato dopo due anni dalla decisione finale del decreto. La domanda deve essere notificata al Procuratore della Repubblica e, se del caso, alla persona che ha depositato l'azione di privazione o al Consiglio per la Protezione.

Il giudice, per valutare l'idoneità del ripristino dei diritti dei genitori, deve ascoltare:

  • Il punto di vista del bambino;
  • L'altro genitore che ne esercita la responsabilità;
  • La persona che esercita la custodia del minore, a seconda dei casi.

La domanda di ripristino dei diritti dei genitori deve essere basata su prove che dimostrino la cessazione della causa o delle cause che hanno portato alla privazione.

Articolo 356. Cessazione dei diritti dei genitori

L'autorità dei genitori si estingue nei seguenti casi:

  • a) Raggiungimento della maggiore età del bambino;
  • b) Emancipazione del bambino;
  • c) Morte del padre, della madre o di entrambi;
  • d) Ripetizione di una delle cause di privazione della responsabilità genitoriale, ai sensi dell'articolo 352 della presente legge;
  • e) Autorizzazione legale per l'adozione del bambino, tranne nel caso di adozione del minore da parte dell'altro coniuge.

Nei casi di cui ai punti c), d) ed e), i diritti dei genitori possono essere estinti rispetto a un solo genitore.

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