Procedimenti Giudiziari Civili in Italia: Ordinario, Sommario e per Importi Superiori

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Procedimento Giudiziario Ordinario

Il procedimento giudiziario ordinario si articola nelle seguenti fasi:

  1. Domanda (atto introduttivo): Riferimento alla domanda.
  2. Notifica (personale o per estratto): Avviso alla controparte.
  3. Termine di 15 giorni: Per la costituzione del convenuto.
  4. Risposta del convenuto (DDA): Presentazione di eccezioni dilatorie.
  5. Repliche e Dupliche (6 giorni ciascuna): Scambio di memorie tra le parti.
  6. Conciliazione: Tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia.

Fase di Conciliazione

Se la conciliazione ha esito positivo, viene redatto un verbale che ha valore di sentenza. In caso contrario:

  • Fase istruttoria:
    • Ricevimento dell'auto-test (20 giorni).
    • Presentazione della lista dei testimoni (5 giorni lavorativi).
    • Fase finale di prova (20 giorni).
    • Osservazioni sulle prove (10 giorni).
  • Citazione delle parti: Per l'udienza di discussione.
  • Sentenza (60 giorni): Decisione del giudice.
  • Notifica della sentenza: 10 giorni per presentare appello.

Procedimento per Importi Superiori

Questo procedimento si applica quando il valore della controversia supera una determinata soglia:

  1. Domanda: Presentazione della domanda (art. 254 CPC).
  2. Risoluzione: Il giudice valuta l'ammissibilità della domanda. Se accolta, si procede con il "trasferimento".
  3. Notifica del trasferimento: Personalmente o per affissione.
  4. Termini di notifica:
    • 15 giorni: Se il convenuto si trova nel comune del tribunale.
    • 18 giorni: Se il convenuto si trova nell'ambito della giurisdizione territoriale, ma fuori dal comune.
    • 18 giorni + tabella: Se il convenuto si trova fuori dal tribunale.
  5. Opzioni del richiedente: Modificare o ritirare la domanda (con nuova notifica).
  6. Opzioni del convenuto: Opporsi al ritiro, sollevare eccezioni dilatorie, presentare difese miste.
  7. Domanda riconvenzionale (del convenuto): Notifica della risposta.
  8. Repliche e Dupliche (6 giorni ciascuna): Scambio di memorie.

Fase di Conciliazione (Procedimento per Importi Superiori)

  • Notifica della citazione in conciliazione: L'udienza deve tenersi non prima del 5° giorno e non oltre il 15° giorno dalla notifica.
  • Esito della conciliazione:
    • Se la conciliazione riesce, il verbale ha valore di sentenza.
    • Se la conciliazione fallisce, il segretario aggiunge il certificato agli atti e il giudice esamina il fascicolo.
  • Esame del giudice: Verifica dei fatti controversi e rilevanti (art. 313 CPC).
  • Assenza di fatti controversi: Il giudice chiama le parti per la sentenza.
  • Sentenza: Decisione del giudice, con possibilità di appello.

Fase Istruttoria (Procedimento per Importi Superiori)

  1. Notifica della risoluzione di rinvio a giudizio: 5 giorni per presentare la lista dei testimoni e i punti di prova.
  2. Termine di prova:
    • Ordinario: 20 giorni.
    • Speciale: 20 giorni + tabella.
    • Speciale (legale).
  3. Termine per la pronuncia interlocutoria: Notifica dello stato quotidiano.
  4. Osservazioni sulle prove: 10 giorni.
  5. Citazione per la sentenza: 60 giorni per la sentenza finale (art. 170 CPC).
  6. Ricorso: Possibilità di presentare ricorso in caso di errori (3° giorno) o appello. Misure per facilitare l'esecuzione (20 giorni), con ricorso possibile solo se è stata ordinata una perizia.

Procedimento Sommario

Il procedimento sommario è caratterizzato da una maggiore rapidità:

  1. Domanda: Presentazione della domanda.
  2. Citazione delle parti: Per la difesa e la conciliazione entro il 5° giorno (se il convenuto è nel luogo del giudizio).
  3. Udienza di difesa e conciliazione: Possibili esiti:
    1. Entrambe le parti compaiono: Il convenuto si difende e presenta eccezioni. Il giudice esamina i fatti e decide se ricevere la causa a prova o emettere sentenza.
    2. Contumacia del convenuto: Il giudice può concedere l'accesso provvisorio alla domanda (in caso di ribellione o mancanza di plausibilità). Il convenuto può opporsi, e in tal caso, il giudice riesamina il fascicolo.
    3. Nessuna delle parti compare: Il procedimento si estingue.

Nota: Le risoluzioni sono soggette alle regole generali durante il procedimento.

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