Procedimento di Esecuzione Forzata: Fasi, Pignoramento e Opposizioni
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Ufficio di Esecuzione
Revisione del convenuto e documenti di accompagnamento: Una volta che la domanda è presentata per l'esecuzione di tutti i documenti, il giudice emette un ordine, e la cancelleria provvede a notificare l'ordine generale di esecuzione e il relativo decreto. Deve essere controllato:
- La presentazione dei bilanci e dei requisiti processuali.
- Nel caso di sentenze o lodi arbitrali, deve attendere 20 giorni dalla notifica per l'esecuzione, prima di ordinare il rilascio dell'esecuzione.
- Che il titolo esecutivo non sia viziato da irregolarità formali.
- Gli atti esecutivi sono coerenti con la natura del titolo.
Come deve essere rilasciata o negata l'esecuzione: L'ordine di esecuzione viene spedito con ricorso, cioè non è possibile opporsi in via immediata, tutto quello che si può fare è opporsi successivamente. Il Tribunale respinge l'applicazione dell'esecuzione quando il titolo esecutivo non soddisfa tutti i requisiti procedurali e l'applicazione deve essere coerente con la natura e il contenuto del titolo.
Contenuto dell'Ordine di Esecuzione (art. 551, comma 2 c.p.c.)
L'ordine di esecuzione deve riportare:
- La persona o le persone a cui si invia l'esecuzione e la persona contro cui viene inviata questa.
- Se viene spedito per un importo comune o, se del caso, solidale.
- L'importo che viene fornito con l'applicazione, per tutti i concetti.
- Riporta i dettagli necessari per quanto riguarda le parti o il contenuto dell'attuazione.
Una volta emesso il decreto, il cancelliere lo notifica lo stesso giorno o il giorno lavorativo successivo, e questo decreto contiene:
- Specifiche misure di esecuzione.
- Misure di posizione e di indagine della proprietà del debitore che procedano.
- Il contenuto del pagamento da apportare al debitore.
Contro l'emissione dell'ordine che autorizza l'esecuzione non è impugnabile, nonostante l'opposizione che si può fare durante l'esecuzione. Contro il decreto emanato dal cancelliere è ammesso ricorso diretto al controllo giurisdizionale, senza effetto sospensivo, dinanzi al Tribunale che ha emesso l'ordine generale di esecuzione.
Notifica dell'Ordine e del Decreto
L'ordine ed il decreto devono essere notificati contestualmente al debitore o all'avvocato che lo rappresenta nell'esecuzione. Misure da adottare immediatamente dopo l'ordine di esecuzione:
- Se l'ufficio di esecuzione nega l'esecuzione (art. 552 c.p.c.).
- Cumulo di esecuzioni (art. 555 c.p.c.).
Pignoramento di Beni
È di beneficio per l'esecutato e applicato se non c'è accordo tra le parti. L'ordine di pignoramento segue una priorità stabilita dalla legge:
- Denaro o conti bancari di qualsiasi classe.
- Crediti e diritti esigibili a breve termine, obbligazioni, titoli o altri strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato secondario ufficiale.
- Gioielli e opere d'arte.
- Proventi in denaro, qualunque sia la loro origine e il motivo della loro maturazione.
- Interessi e frutti di ogni specie.
- Beni mobili o bestiame, azioni, obbligazioni o titoli non ammessi alla quotazione ufficiale e le quote sociali.
- Beni immobili.
- Stipendi, salari, pensioni e redditi da attività professionali e commerciali autonome.
- Crediti, diritti e valori a medio e lungo termine.
Pignoramento Successivo (Re-pignoramento)
Possono anche essere ordinati pignoramenti successivi su beni già pignorati in un procedimento separato (art. 610 c.p.c.).
- I beni o diritti pignorati possono essere nuovamente pignorati e il pignoramento successivo (re-pignoramento) dà il diritto a ricevere il ricavato della vendita dei beni oggetto del pignoramento successivo, una volta soddisfatti i diritti dei creditori pignoranti precedenti.
- Se per qualsiasi motivo, indipendentemente dalla priorità, il creditore del procedimento in cui è stato eseguito il pignoramento successivo subentra nella posizione del primo creditore pignorante e può procedere all'esecuzione sui beni re-pignorati. Tuttavia, il creditore re-pignorante può chiedere la liquidazione forzata dei beni oggetto del pignoramento successivo, senza rimuovere il pignoramento o i vincoli precedenti.
- I creditori dei procedimenti in cui è ordinato il pignoramento successivo possono chiedere al cancelliere di adottare le misure necessarie a garantire tale diritto.
Valutazione dei Beni Pignorati
Se i beni pignorati non sono quelli che devono essere consegnati direttamente al creditore, né sono azioni e altre forme di partecipazione sociale, essi devono essere valutati, a meno che il creditore e l'esecutato non abbiano concordato sul loro valore, prima o dopo l'esecuzione. La valutazione non solo garantisce i diritti del creditore, ma anche tutela i diritti del debitore per evitare la svendita dei beni. Per la valutazione si considerano i seguenti tre sistemi:
- Accordo tra le parti.
- Valutazione dell'esperto e approvazione da parte del giudice di tale valutazione (artt. 638-639 c.p.c.).
- Valutazione dell'esperto: viene nominato un esperto, con nomina e notifica alle parti. Il cancelliere decide sulla richiesta di provvista e sul pagamento della stessa per l'emissione del parere dell'esperto.
Accordo di Esecuzione
L'accordo, approvato dal cancelliere con decreto, è raggiunto tra le parti e le parti interessate nell'ambito di un procedimento di esecuzione per aver concordato la forma più efficace di realizzazione dei beni pignorati per soddisfare il credito.
Legittimazione
Legittimati a chiedere questo accordo non sono solo il creditore o l'esecutato, ma qualsiasi persona che dimostri un interesse diretto nell'esecuzione.
Forma dell'Accordo
L'accordo è adottato nel corso di un'udienza disposta dal SJ con un provvedimento di organizzazione, sentite, se richieste, le parti. L'accordo, se raggiunto, il SJ lo approva a meno che non vi sia un motivo ragionevole per denegarlo. Nell'udienza, a cui possono partecipare altri, su invito del creditore o dell'esecutato, i partecipanti possono proporre qualsiasi forma di liquidazione dei beni oggetto di esecuzione e indicare la persona che si è offerta di acquistare i beni per un prezzo superiore a quello che si prevede di realizzare mediante asta giudiziaria. Si possono anche proporre altri modi per soddisfare il diritto del creditore.
Se si raggiunge un accordo tra creditore ed esecutato che non arrechi pregiudizio ai diritti dei terzi i cui diritti sono protetti, il SJ lo approva con decreto e sospende l'esecuzione sui beni oggetto dell'accordo. Approva l'accordo anche se prevede la sospensione dell'esecuzione nei confronti di soggetti diversi dal creditore e dall'esecutato, qualora ciò non arrechi loro pregiudizio.
Quando l'accordo si riferisce a beni soggetti a registrazione, è richiesta per l'approvazione l'adesione dei creditori e dei terzi titolari di diritti iscritti o trascritti nel registro corrispondente dopo il pignoramento.
Se non si raggiunge un accordo, l'udienza può essere ripetuta quando le circostanze lo giustifichino, a giudizio del SJ, per la migliore realizzazione dei beni.
Opposizione all'Esecuzione Provvisoria
Si distinguono due tipi di opposizione:
- Opposizione all'esecuzione nel suo complesso (art. 528, comma 1 c.p.c.): Perché è stato violato alcun obbligo procedurale o sostanziale. Perché la sentenza di condanna non è pecuniaria ed è impossibile ripristinare temporaneamente la situazione precedente senza danni e pregiudizi.
- Opposizione a specifiche azioni esecutive (art. 528, comma 3 c.p.c.): Nelle sentenze di condanna al pagamento di una somma di denaro, questa opposizione è consentita, ma è consentita l'opposizione all'esecuzione quando si ritiene che tali azioni provocherebbero una situazione di assoluta impossibilità di ripristinare la situazione precedente o una compensazione finanziaria inadeguata a risarcire danni e pregiudizi. Nel proporre questa opposizione si dovranno indicare quali altri provvedimenti esecutivi si propongono e offrire cauzione. Se non si indicano misure alternative e non si offre cauzione, l'opposizione non sarà decisa e il provvedimento del SJ sarà impugnabile con ricorso diretto.