Procedure di Accesso all'Autonomia e lo Statuto di Autonomia nella Costituzione Spagnola

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Procedura per l'Accesso all'Autonomia

Via Generale (Art. 143.2 CE): Modelli Semplici

L'iniziativa deve essere intrapresa dai consigli provinciali e dai 2/3 dei comuni la cui popolazione rappresenti almeno la maggioranza degli elettori di ogni provincia.

Via Rapida (Art. 151 CE): Modello Complesso

Questa procedura coinvolge i consigli provinciali e richiede il consenso dei 3/4 dei comuni in ciascuna delle province, i quali devono rappresentare almeno la maggioranza degli elettori di ciascuna. Inoltre, è necessaria l'approvazione tramite un referendum con la maggioranza assoluta dei votanti in ogni provincia.

Iniziative Specifiche ed Eccezionali

Esistono tre iniziative specifiche che differiscono dai due percorsi convenzionali:

  • Seconda Disposizione Transitoria: Riguarda i territori che avevano già approvato uno statuto di autonomia tramite referendum in passato e che disponevano di regimi provvisori di autonomia (Catalogna, Paesi Baschi, Galizia). I requisiti prevedono l'approvazione a maggioranza assoluta degli organi pre-autonomi e l'aggiornamento del regime di legge.
  • Quarta Disposizione Transitoria: Caso specifico della Navarra.
  • Quinta Disposizione Transitoria: Caso specifico di Ceuta e Melilla.

Competenze e Limiti Temporali

Le comunità che hanno intrapreso la via dell'Articolo 143 CE potevano inizialmente assumere solo le competenze indicate nell'Art. 148 CE. Era necessario attendere un periodo di 5 anni prima di poter espandere le proprie capacità. Tuttavia, nella pratica, i poteri autonomi sono stati ampliati successivamente attraverso specifici trattati.

Lo Statuto di Autonomia

  • Lo Statuto di Autonomia determina la distribuzione delle competenze tra le Comunità Autonome e lo Stato.
  • Per stabilire una garanzia di stabilità, è necessario seguire una procedura di riforma per alterare i diritti previsti dallo Statuto stesso.
  • Lo Statuto di Autonomia, approvato con Legge Organica, rappresenta la norma istituzionale fondamentale di ogni Comunità Autonoma (Art. 147.1 CE). Esso definisce il nome, il territorio, le istituzioni politiche e i poteri dei governi regionali, derivanti dall'organizzazione territoriale dello Stato in virtù del diritto all'autonomia riconosciuto alle nazionalità.
  • A seguito dell'adozione dello Statuto di Autonomia, la struttura dello Stato viene fissata e gode di una stabilità costituzionale garantita dall'inclusione nel blocco di costituzionalità. Lo statuto adotta una procedura rigida per le riforme, poiché il suo cambiamento è un prerequisito per alterare la struttura dello Stato.

Voci correlate: