Il Processo Elettorale: Dalla Raccolta delle Preferenze alla Proclamazione dei Risultati
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Elezione Sondaggi
Un sondaggio elettorale è una ricerca di mercato politico e sociologico volta a determinare le preferenze dei candidati. Nessun sondaggio è creato per influenzare il pensiero politico delle persone verso una particolare opzione politica.
Essa è regolamentata da criteri specifici:
- Ogni sondaggio ha una responsabilità definita.
- È necessario impostare tutti i dati rilevanti.
- Bisogna indicare le caratteristiche del campione utilizzato.
- Deve essere raccolto il testo integrale delle domande, con e senza le relative risposte.
La Giunta Elettorale Centrale (JEC) verifica la veridicità dei sondaggi. È possibile pubblicare i risultati dei sondaggi fino a 5 giorni prima delle elezioni.
4. Vota
Questa è la fase più importante del processo elettorale per il cittadino. Il voto è il momento in cui il cittadino decide finalmente di esprimere la propria preferenza. In senso stretto, il voto è un'operazione mentale.
Natura della Votazione
Un'elezione si verifica quando un cittadino riflette e sceglie un candidato o un partito. Un referendum è un'operazione mentale che opta per una scelta politica (un'opzione vantaggiosa per il cittadino), non per un candidato specifico. Serve come un plebiscito per ratificare una persona in potenza.
Nelle elezioni, il pubblico deve prestare attenzione all'agenda politica e osservare chi la sostiene.
Il voto nelle elezioni politiche può avvenire secondo due modalità:
Voto di Persona
Si tratta di presentarsi di persona per votare presso il seggio elettorale. Si svolge tra le 9:00 e le 20:00. Solo per motivi di forza maggiore è possibile cambiare la programmazione.
Ogni individuo ha il diritto di voto, ma deve essere accreditato con un documento d'identità valido (come il DNI). Il presidente del seggio verificherà l'identità; se non si è registrati, non sarà permesso votare. Se il documento d'identità è scaduto, è comunque valido.
Deve essere garantito un luogo che assicuri la riservatezza del voto. Il voto è un atto solitario, non sociale.
Il Regio Decreto 1732/1985 stabilisce che per assicurare la segretezza del voto devono essere utilizzate cabine elettorali, urne, schede e buste.
Sono previsti aiuti per il voto per le persone con mobilità ridotta, ma non classificate come incapaci. La legge consente l'accompagnamento per persone con disabilità fisiche e mentali che desiderano votare.
Nella società moderna, sempre più persone vivono all'estero, il che ha portato all'introduzione del voto per corrispondenza.
Voto per Corrispondenza
Il voto per corrispondenza è il voto postale o il voto espresso fuori dal luogo di residenza, tramite ambasciate e consolati. Quando un cittadino si trova all'estero, può votare presso il consolato seguendo una procedura simile. È necessaria un'amministrazione competente per sapere che un cittadino è all'estero e ha il diritto di voto.
Il voto per corrispondenza è strettamente riservato ai cittadini all'estero. Se non si è sicuri della presenza di un'ambasciata nel paese di destinazione, è consigliabile organizzare tutto prima di partire.
In futuro, è possibile che la maggioranza dei voti venga espressa online, ma questa modalità è ancora in fase di studio.
Per votare tramite posta, la legge elettorale prevede che gli elettori che non possono recarsi al proprio seggio possano farlo via e-mail, previa richiesta all'ufficio di registrazione elettorale. L'ufficio invia la documentazione necessaria che viene spedita in 24 ore tramite corriere veloce.
In caso di elezioni multiple, l'ordine di scrutinio è il seguente: Parlamento Europeo, Senato, autorità locali, regioni autonome e infine le Canarie.
5. Controllo
Dopo la votazione, ogni seggio procede allo scrutinio, ovvero al conteggio dei voti ottenuti da ciascun partito politico.
Il presidente del seggio estrae le buste contenenti i voti e li legge ad alta voce. Se un voto è diverso o non chiaro, viene dichiarato nullo. Se si trova più di un voto nella stessa busta, viene anch'esso dichiarato invalido.
Se ci sono molti voti non validi, il presidente lo dichiara per fini statistici.
Una volta completato il conteggio di tutti i voti, si procede con le schede bianche. La somma di tutti i voti deve corrispondere al numero di voti espressi.
Il resoconto statistico viene firmato dal presidente e vengono prodotte tre copie: una per il presidente, una per il tribunale e una per la commissione elettorale.
Il Presidente conserva l'originale, un'altra copia è destinata al tribunale e l'ultima alla commissione elettorale.
6. Proclamazione dei Candidati
L'ufficio elettorale provinciale pubblica i risultati e li invia alla Giunta Elettorale Centrale per la loro ratifica ufficiale. Successivamente, viene consegnata la credenziale al deputato eletto (accreditando che il signor X è stato eletto per il seggio al Senato nella provincia Z).
Infine, i risultati e le credenziali di ogni eletto vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Manca solo il giuramento per convalidare la posizione di deputato o senatore. Per essere eletti, è necessario vincere le elezioni, ottenere le credenziali e prestare giuramento sulla costituzione. I primi due passaggi sono fondamentali per essere eletti e responsabili della convalida finale.