Il Processo Esecutivo e i Titoli Giudiziali: Requisiti e Tipologie

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Articoli 26 e 28: Il Potere di Esecuzione

L'esecuzione è un potere giurisdizionale, richiamato dall'articolo 117 del Trattato CE, che menziona "il potere di perseguire e per l'esecuzione delle sentenze". Il contenuto del potere giurisdizionale non si esaurisce con la sentenza, ovvero con il processo decisionale finale che dichiara il diritto nel caso specifico. La pronuncia del giudice di merito, indipendentemente dall'intenzione dell'attore, a volte non è sufficiente a dare piena soddisfazione al diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale effettiva, sancito dall'articolo 24.1 del Trattato CE.

Quando si parla di "dare esecuzione alla corte", ci si riferisce alla modalità di esecuzione, mentre il "giudice" che emette la condanna (processo dichiarativo) produce una sentenza che può essere:

  • Dichiarativa: Dichiara o nega l'esistenza di un diritto.
  • Di Condanna: Impone un obbligo di fare, non fare o dare.
  • Costitutiva: Crea, modifica o estingue un rapporto giuridico.

Il potere del procedimento di esecuzione consiste nel condurre un'attività coercitiva per garantire il rispetto delle disposizioni della sentenza o di altro titolo esecutivo.

Tuttavia, non ogni decisione comporta procedimenti esecutivi, e le sentenze non sono l'unico titolo con cui è possibile avviare un processo esecutivo.

L'esecuzione è coercitiva perché il soggetto obbligato non ha adempiuto spontaneamente.

Le sentenze dichiarative o costitutive, inoltre, non richiedono necessariamente un'esecuzione. È invece necessaria una sentenza di condanna (ad esempio, condannare a pagare 200 €: se non paga, si procede all'esecuzione).

È possibile avviare un processo esecutivo senza un precedente processo dichiarativo, purché si disponga di un titolo che sia punibile con l'esecuzione.

Tipologie di Esecuzione

  • Esecuzione per somme di denaro o in natura:
    • In natura (o non pecuniaria): Riguarda obbligazioni di dare, fare o non fare.
    • Per somme di denaro (o pecuniaria): Quando si è costretti a pagare una determinata quantità di denaro.
  • Esecuzione Propria e Impropria:
    • Esecuzione Propria: È il risultato di una condanna e implica un'attività coercitiva diretta.
    • Esecuzione Impropria: Non sono azioni coercitive dirette, ma determinano un'azione volta a garantire l'efficacia della decisione (ad esempio, le registrazioni). Non si apre un procedimento esecutivo, ma si intraprendono azioni per assicurare l'esecutività della decisione.
  • Esecuzione Singolare o Universale:
    • Singolare: Riguarda beni determinati.
    • Universale: Riguarda tutti i beni del debitore inclusi nel procedimento di esecuzione.

Presupposti e Requisiti

Requisiti Procedurali

I requisiti procedurali si riferiscono al giudice e alle parti:

  • Giudice: Si riferisce alla competenza e alla giurisdizione.
  • Parti: Si riferisce alla capacità, alla legittimazione (creditore/debitore che figurano nel titolo esecutivo) e alla postulazione (necessità di avvocato e procuratore).

Intervento di Terzi

Esiste la possibilità che terzi possano intervenire nel processo esecutivo, consentendo a soggetti non originariamente coinvolti di partecipare:

  • Intervento di terzi per titolo migliore: Si verifica quando l'esecuzione è in corso e il terzo vanta un diritto preferenziale a riscuotere l'importo. È regolato dagli articoli 611 e seguenti della LEC.
  • Intervento di terzi per dominio: Il terzo interviene nel processo di esecuzione non per difendere un privilegio, ma perché rivendica la proprietà del bene pignorato. Ad esempio, si pignora un bene del debitore, ma il terzo afferma che quel bene è suo.

Requisiti Materiali

Per quanto riguarda i requisiti materiali, è necessaria l'esistenza di un titolo che porti con sé l'esecuzione. Questi sono i titoli di cui all'articolo 517 della LEC:

  • Titoli giudiziali (sentenze di condanna).
  • Titoli stragiudiziali (polizze di credito, atti pubblici, ecc.).

L'Esecuzione Provvisoria

Riguarda le sentenze di condanna che non sono definitive a causa di un ricorso pendente.

Lo scopo dell'esecuzione provvisoria è evitare che i ricorsi siano utilizzati solo come tattiche dilatorie. Mira anche a rafforzare la giustizia di primo grado, riconoscendo la pronuncia del giudice.

Non tutte le sentenze sono provvisoriamente esecutive. L'articolo 525 della LEC elenca le pronunce che non possono essere eseguite temporaneamente.

L'esecuzione provvisoria può essere richiesta dal momento in cui è stata comunicata l'avvio del procedimento fino alla pronuncia sul ricorso.

L'articolo 524 della LEC consente l'ordine provvisorio di esecuzione "senza la necessità di offrire o fornire sicurezza", il che significa che non vengono garantiti tutti i costi che potrebbero essere sostenuti. (Esempio: una persona è condannata a pagare 100 €, li versa a un altro soggetto; se l'appello accoglie il ricorso, e l'altra persona ha già speso la somma, il recupero può essere difficile).

L'Opposizione all'Esecuzione Provvisoria

L'opposizione è il meccanismo disponibile per contrastare il potenziale conflitto derivante dall'esecuzione provvisoria. Esistono due tipi di opposizioni:

  • L'opposizione all'esecuzione provvisoria in senso stretto.
  • L'opposizione ad attività esecutive specifiche.

Distinzione per Tipo di Esecuzione

  • Esecuzione in natura: Permette l'opposizione all'esecuzione provvisoria, specialmente in situazioni in cui è impossibile o molto difficile ripristinare la precedente situazione giuridica.
  • Esecuzione pecuniaria (di denaro): Non permette l'opposizione all'esecuzione provvisoria in senso stretto, ma solo l'opposizione alla realizzazione di attività esecutive specifiche.

Conferma o Revoca della Sentenza in Esecuzione Provvisoria

Se la sentenza viene confermata, l'esecuzione provvisoria termina e prosegue come esecuzione definitiva.

La revoca è disciplinata dall'articolo 533 della LEC, e comporta l'obbligo di rimborsare le somme (in caso di esecuzione pecuniaria) e di ripristinare la situazione precedente, annullando ciò che è stato fatto (in caso di esecuzione in natura).

L'esecutività della sentenza è l'aspetto più importante.

Avvio del Processo Esecutivo

Mentre un processo dichiarativo inizia con una domanda e si conclude con una sentenza, un processo esecutivo inizia con una domanda di esecuzione e si conclude quando gli atti coercitivi sono stati compiuti nel pieno rispetto dell'obbligo.

I documenti che devono accompagnare la domanda di esecuzione non sono gli stessi di una causa ordinaria. Quando si tratta di eseguire una sentenza emessa dallo stesso organo giurisdizionale, la domanda può limitarsi a una semplice istanza che ne richieda l'esecuzione.

Il Decreto di Esecuzione

Il giudice esamina se i requisiti sono soddisfatti e, in caso affermativo, emette il decreto di esecuzione. Questo decreto deve essere emesso senza previa udienza della persona contro la quale è diretta la domanda esecutiva.

Il Decreto di Esecuzione è l'atto attraverso il quale si dà corso all'esecuzione, senza che il debitore sia ascoltato preventivamente. Il debitore, tuttavia, può opporsi successivamente.

Motivi di Opposizione

L'opposizione non può essere la stessa nel caso di esecuzione di una sentenza o di un titolo stragiudiziale. L'opposizione può essere basata su:

  • Motivi procedurali: Ad esempio, il giudice respinge l'esecuzione perché lo strumento non è un titolo idoneo.
  • Motivi materiali: Si distinguono a seconda che il titolo sia giudiziale o stragiudiziale (Articoli 556 e 557 della LEC).

Pignoramento e Realizzazione dei Beni

Il pignoramento dei beni e l'esecuzione per somme di denaro prevedono il sequestro e la vendita all'asta dei beni. Se vengono introdotti altri mezzi di realizzazione delle attività, si può ricorrere alla realizzazione e all'esecuzione tramite cessione a persona fisica o giuridica specializzata, o alla possibilità di asta pubblica.

Voci correlate: