Processo di riforma costituzionale in Spagna: procedure, articoli 166-169 CE e limiti
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Processo di riforma costituzionale (articoli 166-169 CE)
Definizione: Il processo mediante il quale si revisiona, in tutto o in parte, una Costituzione.
Argomenti oggetto della riforma
- 1. Materie immateriali (non riformabili)
- Esempi citati: forma di Stato — Italia e Francia: Repubblica; Svezia: pena di morte (esempi di materie sensibili).
- 2. Materie materiali (riformabili)
- Esempio: in Spagna la Costituzione (CE) può essere modificata secondo i procedimenti previsti dagli articoli rilevanti.
Sistemi costituzionali a confronto
- Sistema statunitense: emendamenti che vengono aggiunti alla Costituzione.
- Sistema britannico: sommatoria di leggi fondamentali e consuetudini.
- Altri sistemi (es. Europa): modifiche di singoli articoli o sostituzione di articoli con nuovi testi.
Sistema spagnolo: iniziativa e requisiti
- Iniziativa (art. 87 CE e disposizioni correlate):
- Governo
- Congresso dei Deputati
- Senato
- Assemblee delle Comunità Autonome
- Requisiti: si fanno riferimento alle maggioranze e alle procedure previste dalla Costituzione (articoli specifici: v. 166 ff.).
Procedimenti generali
Si distinguono due procedure principali: la procedura abbreviata (art. 167 CE) e la procedura aggravata (art. 168 CE).
Procedura abbreviata (articolo 167 CE)
- Presentazione del progetto di riforma.
- Approvazione da parte delle Camere: è richiesta una maggioranza qualificata (ad esempio si indica la maggioranza di 3/5 in alcune fasi).
- Costituzione di una commissione congiunta tra deputati e senatori per l'esame del progetto.
- Il comitato misto presenta un testo che viene sottoposto a votazione in Senato e Congresso.
- Nel caso in cui non venga raggiunto il voto previsto: se il testo è stato approvato dalla maggioranza assoluta nel Congresso, il Senato può approvarlo con 2/5.
- Passo facoltativo: referendum per la ratifica della riforma (referendum facoltativo per ratificare la riforma).
- Il testo può essere sottoposto a ratifica 15 giorni dopo l'approvazione a norma delle previsioni costituzionali.
- Richiesta possibile da parte di 1/10 dei membri di una Camera per attivare determinate procedure o referendum.
Note sulla procedura abbreviata
La procedura abbreviata si applica alla modifica di molte materie costituzionali, fatta eccezione per talune materie espressamente protette dalla normativa costituzionale (vedi la sezione sulle limitazioni e l'eventuale applicazione della procedura aggravata per materie particolarmente sensibili).
Procedure aggravate (articolo 168 CE)
- Principio: la riforma deve essere approvata a maggioranza di 2/3 in ciascuna Camera nella prima votazione.
- Successivo scioglimento delle Camere.
- Convocazione di nuove Camere — le nuove Camere non possono ratificare la decisione senza ripetere la procedura prevista.
- Eventuale elaborazione di un nuovo testo costituzionale se si opta per una revisione totale.
- Approvazione finale a maggioranza di 2/3 in ciascuna Camera.
- Previsione di referendum per l'approvazione definitiva da parte dei cittadini (referendum previsto per l'approvazione).
Limitazioni alla riforma costituzionale
- Limitazioni temporali e materiali:
- Situazioni di guerra (wartime) o condizioni straordinarie possono condizionare l'applicabilità o l'iter di riforma.
- Materie espressamente protette dalla Costituzione che richiedono procedure aggravate.
- Stati di eccezione (articolo 116 CE):
- Stato d'allarme
- Stato d'eccezione
- Stato di assedio
Riepilogo finale
La riforma costituzionale è regolata da procedure differenziate a seconda della materia da modificare e delle maggioranze richieste. Le due principali vie sono la procedura abbreviata (art. 167 CE) e la procedura aggravata (art. 168 CE), con possibili referendum di ratifica e limiti legali in caso di emergenze o materie protette.
Nota: il presente testo conserva gli elementi e gli esempi originari ed è stato riorganizzato e corretto per chiarezza formale e grammaticale.