Processo di riforma costituzionale in Spagna: procedure, articoli 166-169 CE e limiti

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Processo di riforma costituzionale (articoli 166-169 CE)

Definizione: Il processo mediante il quale si revisiona, in tutto o in parte, una Costituzione.

Argomenti oggetto della riforma

  • 1. Materie immateriali (non riformabili)
    • Esempi citati: forma di Stato — Italia e Francia: Repubblica; Svezia: pena di morte (esempi di materie sensibili).
  • 2. Materie materiali (riformabili)
    • Esempio: in Spagna la Costituzione (CE) può essere modificata secondo i procedimenti previsti dagli articoli rilevanti.

Sistemi costituzionali a confronto

  • Sistema statunitense: emendamenti che vengono aggiunti alla Costituzione.
  • Sistema britannico: sommatoria di leggi fondamentali e consuetudini.
  • Altri sistemi (es. Europa): modifiche di singoli articoli o sostituzione di articoli con nuovi testi.

Sistema spagnolo: iniziativa e requisiti

  • Iniziativa (art. 87 CE e disposizioni correlate):
    • Governo
    • Congresso dei Deputati
    • Senato
    • Assemblee delle Comunità Autonome
  • Requisiti: si fanno riferimento alle maggioranze e alle procedure previste dalla Costituzione (articoli specifici: v. 166 ff.).

Procedimenti generali

Si distinguono due procedure principali: la procedura abbreviata (art. 167 CE) e la procedura aggravata (art. 168 CE).

Procedura abbreviata (articolo 167 CE)

  1. Presentazione del progetto di riforma.
  2. Approvazione da parte delle Camere: è richiesta una maggioranza qualificata (ad esempio si indica la maggioranza di 3/5 in alcune fasi).
  3. Costituzione di una commissione congiunta tra deputati e senatori per l'esame del progetto.
  4. Il comitato misto presenta un testo che viene sottoposto a votazione in Senato e Congresso.
  5. Nel caso in cui non venga raggiunto il voto previsto: se il testo è stato approvato dalla maggioranza assoluta nel Congresso, il Senato può approvarlo con 2/5.
  6. Passo facoltativo: referendum per la ratifica della riforma (referendum facoltativo per ratificare la riforma).
  7. Il testo può essere sottoposto a ratifica 15 giorni dopo l'approvazione a norma delle previsioni costituzionali.
  8. Richiesta possibile da parte di 1/10 dei membri di una Camera per attivare determinate procedure o referendum.

Note sulla procedura abbreviata

La procedura abbreviata si applica alla modifica di molte materie costituzionali, fatta eccezione per talune materie espressamente protette dalla normativa costituzionale (vedi la sezione sulle limitazioni e l'eventuale applicazione della procedura aggravata per materie particolarmente sensibili).

Procedure aggravate (articolo 168 CE)

  1. Principio: la riforma deve essere approvata a maggioranza di 2/3 in ciascuna Camera nella prima votazione.
  2. Successivo scioglimento delle Camere.
  3. Convocazione di nuove Camere — le nuove Camere non possono ratificare la decisione senza ripetere la procedura prevista.
  4. Eventuale elaborazione di un nuovo testo costituzionale se si opta per una revisione totale.
  5. Approvazione finale a maggioranza di 2/3 in ciascuna Camera.
  6. Previsione di referendum per l'approvazione definitiva da parte dei cittadini (referendum previsto per l'approvazione).

Limitazioni alla riforma costituzionale

  • Limitazioni temporali e materiali:
    • Situazioni di guerra (wartime) o condizioni straordinarie possono condizionare l'applicabilità o l'iter di riforma.
    • Materie espressamente protette dalla Costituzione che richiedono procedure aggravate.
  • Stati di eccezione (articolo 116 CE):
    1. Stato d'allarme
    2. Stato d'eccezione
    3. Stato di assedio

Riepilogo finale

La riforma costituzionale è regolata da procedure differenziate a seconda della materia da modificare e delle maggioranze richieste. Le due principali vie sono la procedura abbreviata (art. 167 CE) e la procedura aggravata (art. 168 CE), con possibili referendum di ratifica e limiti legali in caso di emergenze o materie protette.

Nota: il presente testo conserva gli elementi e gli esempi originari ed è stato riorganizzato e corretto per chiarezza formale e grammaticale.

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