Il Procuratore della Repubblica: Azione Penale e Ruolo dell'Imputato nel Processo Italiano
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Il Ruolo del Procuratore della Repubblica nell'Azione Penale
Funzioni Principali e Principi Guida
1. Il Procuratore della Repubblica, fatte salve le funzioni conferite ad altri organi, è incaricato di promuovere l'azione della giustizia in difesa della legalità, dei diritti dei cittadini e dell'interesse pubblico protetti dalla legge, d'ufficio o su richiesta di parte interessata, nonché di assicurare l'indipendenza dei tribunali e la soddisfazione degli interessi sociali.
2. Il pubblico ministero esercita le sue funzioni tramite i propri organi, in conformità con i principi di unità di azione e di subordinazione gerarchica, soggetto in ogni caso alla legalità e all'imparzialità.
Rilevanza Costituzionale e Autonomia
Il Pubblico Ministero (PM) è un organo di rilevanza costituzionale con personalità giuridica, dotato di autonomia funzionale nell'ambito del Potere Giudiziario. Il principio del contraddittorio implica la necessità che le parti sollecitino l'esercizio del potere punitivo dello Stato, tutelando l'interesse pubblico. È l'istituzione designata a promuovere l'azione penale.
Non è giudice, ma parte dell'amministrazione della giustizia. Pertanto, la prova non è formata da lui, sebbene possa offrirla o richiederne l'assunzione, o dare istruzioni alla polizia giudiziaria per l'acquisizione di prove (cfr. art. 773.1 CPP). Non può adottare autonomamente provvedimenti restrittivi dei diritti fondamentali, come la detenzione, neanche nei confronti dei membri della polizia giudiziaria.
Principi Operativi
- Principio di Unità: Attuazione unitaria delle funzioni, sebbene sfumata nella pratica (es. problemi di competenza o intervento nelle varie fasi del processo, dove le posizioni dei diversi magistrati del PM possono non coincidere).
- Principio di Dipendenza Gerarchica: Risoluzione dei contrasti interni (cfr. art. 23 Statuto del PM): il superiore gerarchico, con decisione motivata, avoca a sé il caso o designa un altro magistrato del PM per trattarlo (cfr. art. 25 Statuto del PM). Esistono modalità per risolvere le discrepanze. Al vertice vi è il Procuratore Generale (cfr. art. 8 Statuto del PM). Il Governo può sollecitare il Procuratore Generale a promuovere azioni in difesa dell'interesse pubblico, con risposta motivata e indipendente. Il PM è parte della politica di sicurezza dello Stato. È garantita la motivazione scritta degli atti.
- Principio di Imparzialità: Dovere di svolgere accertamenti anche a favore della persona sottoposta alle indagini/imputato (cfr. CPP). Questa garanzia fondamentale modula il criterio della dipendenza gerarchica.
- Principio di Legalità (Obbligatorietà dell'Azione Penale): (cfr. Art. 3, 4 Statuto del PM) Obbligo di esercitare l'azione penale per i reati di cui si ha notizia e di intervenire nei procedimenti penali. Il principio di opportunità (valutazione discrezionale sull'esercizio dell'azione) è ammesso solo in casi limitati (es. processo minorile) o in situazioni specifiche compatibili con la legalità (es. consenso dell'imputato per definizioni anticipate del procedimento). È auspicabile un'estensione del margine di opportunità per la criminalità bagatellare, interpretando l'interesse pubblico (es. attraverso istituti come la sospensione del procedimento con messa alla prova, archiviazione per particolare tenuità del fatto).
Tipologie di Reati e Azione del Pubblico Ministero
a) Reati Pubblici
Procedibili d'ufficio dal PM non appena ne ha notizia.
b) Reati Semipubblici
Condizione di procedibilità: Querela della persona offesa.
Esempi (articoli CP indicativi):
- Violazione delle norme sulla riproduzione assistita non consentita (art. 161.2 CP)
- Reati di violenza sessuale, molestie o abusi sessuali (art. 191 CP - con eccezioni per procedibilità d'ufficio)
- Scoperta e rivelazione di segreti, salvo se l'autore è pubblico ufficiale o il fatto lede interessi generali o una pluralità di persone (art. 201 CP)
- Violazione degli obblighi di assistenza familiare e mancato versamento di alimenti (art. 228 CP)
- Danneggiamento colposo di importo superiore a € 80.000 (art. 267 CP)
- Reati relativi al mercato e ai consumatori, salvo che riguardino l'interesse generale o una pluralità di persone (art. 287 CP)
- Reati societari, salvo che riguardino interessi generali o una pluralità di persone (art. 296 CP)
- Contravvenzioni come minacce, coercizione, ingiurie o molestie lievi, salvo se commesse in ambito familiare (art. 620 CP previgente?)
- Lesioni personali colpose lievi o gravissime (art. 621 CP previgente?)
- Alterazione di confini o termini di valore non superiore a una certa soglia (art. 624 CP previgente?)
Il PM può procedere d'ufficio se la persona offesa è minore, incapace o impossibilitata a presentare querela. Per alcuni delitti (es. contro la libertà sessuale), l'azione può essere esercitata dal PM anche contro la volontà della vittima, in base alla rilevanza degli interessi in gioco.
Una volta soddisfatta la condizione di procedibilità (presentata la querela), il PM procede come per un reato pubblico, salvo remissione della querela (perdono): questa estingue il reato nei casi previsti dalla legge (es. artt. 201, 267 CP e per alcune contravvenzioni). La remissione deve essere espressa, avvenire prima della condanna e può essere processuale o extraprocessuale (cfr. art. 152 CP). Il giudice può valutare l'efficacia della remissione, sentite le parti.
c) Reati Privati
Esempio: Ingiuria (depenalizzata), diffamazione (art. 595 CP).
Esclusione dell'intervento del Pubblico Ministero nell'avvio dell'azione. È necessaria la querela della persona offesa. È prevista la remissione della querela (cfr. art. 215 CP per la calunnia?).
Intervento del Pubblico Ministero nel Procedimento Penale
(Cfr. Art. 8.4 Statuto del PM?) Il PM esercita l'azione penale e interviene nel procedimento.
a) Fase delle Indagini Preliminari
- Direzione delle indagini per i reati (cfr. art. 327 CPP) e obbligo di informare l'indagato e il suo difensore degli atti garantiti (cfr. art. 369 CPP).
- Promuovere l'inizio del procedimento con l'iscrizione della notizia di reato o la presentazione di una denuncia/referto.
- Le indagini possono essere secretate per un periodo limitato (cfr. art. 329 CPP).
- Richiedere al giudice l'adozione di misure cautelari personali e reali. È necessaria la richiesta del PM per la custodia cautelare in carcere.
- Intervenire negli atti di indagine (es. interrogatori, perquisizioni, sequestri).
- Impugnare, come le altre parti, i provvedimenti giurisdizionali e sollecitare le misure opportune sulla tramitazione.
b) Fase Intermedia (Udienza Preliminare)
- Richiedere il rinvio a giudizio o il non luogo a procedere.
- Formulare l'imputazione.
- Esercitare l'azione civile nel processo penale, a meno che la persona offesa non si sia costituita parte civile o abbia riservato l'azione in sede civile.
- Richiedere indagini supplementari (cfr. art. 419 CPP).
- Formulare richieste al termine dell'udienza preliminare (cfr. art. 421 CPP).
c) Dibattimento
- Partecipare al dibattimento, equiparato alle altre parti processuali.
- Intervenire nell'ammissione e nell'assunzione delle prove.
- Formulare le conclusioni finali (requisitoria).
d) Fase dell'Esecuzione
- Vigilare sull'esecuzione della sentenza (cfr. artt. 3.9 e 4 Statuto del PM, art. 655 CPP).
- Intervenire nei procedimenti davanti al Magistrato di Sorveglianza, dove spesso non agiscono la parte civile o altri soggetti privati.
La Figura dell'Imputato
Nessun processo contraddittorio può strutturarsi senza che vi sia un soggetto formalmente imputato da un organo diverso dal giudice. L'imputato è la condizione necessaria per l'instaurazione del contraddittorio processuale (cfr. Corte Cost. 186/90).
Si può essere indagati (sottoposti a indagini preliminari) senza essere formalmente imputati (soggetti contro cui è stata esercitata l'azione penale).
Art. 24 Cost.: Chiunque sia indagato/imputato per un reato può esercitare il diritto di difesa, agendo nel procedimento fin da quando gli viene comunicata l'esistenza dello stesso, o sia stato sottoposto a fermo, arresto o misura cautelare, o sia stato emesso un provvedimento che formalizza l'imputazione (es. richiesta di rinvio a giudizio). A tal fine, sarà informato dei suoi diritti.
L'ammissione di una querela o qualsiasi atto processuale che comporti l'attribuzione di un reato a una persona determinata deve essere immediatamente comunicata all'indagato/imputato (informazione di garanzia, cfr. art. 369 CPP).
Atti che conferiscono formalmente lo status di imputato:
- Procedimento ordinario: Richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 CPP), decreto di citazione diretta a giudizio (art. 550 CPP).
- Procedimenti speciali: Richiesta di giudizio immediato (art. 453 CPP), richiesta di decreto penale (art. 459 CPP), richiesta di patteggiamento (art. 444 CPP), richiesta di giudizio abbreviato (art. 438 CPP).
- Misure cautelari: L'ordinanza che dispone una misura cautelare presuppone gravi indizi di colpevolezza (art. 273 CPP).
- Interrogatorio: L'invito a presentarsi per rendere interrogatorio come indagato (art. 375 CPP).
Art. 60 CPP: Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, giudizio immediato, decreto penale di condanna, citazione diretta, o nel decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione.
Art. 61 CPP: I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari.
Art. 369 CPP (Informazione di garanzia): Invio dell'informazione di garanzia quando si deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere.
Art. 293 CPP: L'ordinanza cautelare deve essere notificata all'interessato.
Concetto
Soggetto passivo del processo, persona cui sono attribuiti atti che possono costituire reato. Titolare di diritti minacciati, in quanto possibile destinatario degli effetti della norma penale.
Interessi minacciati ed effetti dell'imputazione:
- Attributivi: Chiamata a comparire, partecipazione al processo, applicazione di misure cautelari, elezione di domicilio.
- Afflittivi: Custodia cautelare, obblighi, vincoli.
- Incidenza su diritti fondamentali: Segretezza comunicazioni, privacy, inviolabilità domicilio, esami coattivi (es. prelievo DNA nei casi previsti).
Capacità dell'Imputato
- Persone fisiche: Devono essere maggiorenni e capaci di intendere e di volere al momento del fatto per essere imputabili (art. 85 CP). Il minore degli anni 14 non è imputabile (art. 97 CP); tra 14 e 18 anni l'imputabilità va accertata in concreto (art. 98 CP). È richiesta la capacità di comprendere il significato del processo per una difesa adeguata (capacità processuale, cfr. artt. 70-73 CPP).
- Enti: Non possono essere 'imputati' in senso tecnico penale, ma sono soggetti a responsabilità amministrativa da reato (D.Lgs. 231/2001), con garanzie difensive modellate su quelle dell'imputato.
- Persone con capacità ridotta (infermità mentale):
- Al momento del fatto: Se l'infermità esclude la capacità di intendere e volere, la persona non è imputabile (art. 88 CP); se la riduce grandemente, la pena è diminuita (art. 89 CP).
- Sopravvenuta al processo: Se l'imputato non è in grado di partecipare coscientemente al processo per infermità mentale sopravvenuta, il procedimento è sospeso (art. 70, 71 CPP). Si procede comunque ad accertamenti preliminari (art. 70.2 CPP).
- Procedimento contro non imputabili:
- Se la non imputabilità emerge chiaramente, il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento (art. 129 CPP).
- Altrimenti, si procede a giudizio per accertare il fatto, la responsabilità civile e applicare eventuali misure di sicurezza (es. ricovero in REMS), nel rispetto dei principi di legalità, giurisdizionalità e prova della condotta.
Effetti dell'Imputazione
- Definisce l'oggetto del processo: Persone e fatti oggetto di indagine e poi di giudizio (principio di correlazione tra accusa e sentenza, art. 521 CPP).
- Nascita e pieno esercizio del diritto di difesa:
- Difesa tecnica: Assistenza obbligatoria di un difensore (di fiducia o d'ufficio). Garanzia costituzionale (art. 24.2 Cost.).
- Autodifesa: Diritto di partecipare al processo, essere sentito, presentare memorie, ecc.
- Rappresentanza: L'imputato sta in giudizio personalmente, ma può nominare un procuratore speciale per specifici atti. Il difensore lo rappresenta per altri aspetti (cfr. art. 99 CPP).
Esenzioni dalla Giurisdizione e Processo in Assenza
Immunità ed Esenzioni dalla Giurisdizione Penale
Persone non soggette (o soggette con limitazioni) alla giurisdizione penale italiana:
- Capo dello Stato (Presidente della Repubblica): Non responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni, tranne alto tradimento e attentato alla Costituzione (art. 90 Cost.).
- Membri del Parlamento: Non perseguibili per opinioni espresse e voti dati (art. 68.1 Cost.). L'arresto o altre misure limitative della libertà personale richiedono autorizzazione della Camera di appartenenza, salvo flagranza o sentenza irrevocabile (art. 68.2 Cost.). Simili garanzie per Consiglieri Regionali, membri Corte Costituzionale, CSM.
- Sommo Pontefice: Immunità per il diritto internazionale.
- Capi di Stato esteri e Agenti diplomatici: Immunità secondo il diritto internazionale consuetudinario e pattizio.
Assenza dell'Imputato
a) Nelle Indagini Preliminari
Possono svolgersi validamente senza l'indagato, ma una volta identificato, gli atti devono essergli notificati per garantire il diritto di difesa. Se l'indagato è irreperibile, le notifiche avvengono mediante deposito in cancelleria e avviso al difensore (art. 159, 160 CPP).
b) Processo in Assenza
Principio generale: Dopo la riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022), il processo in 'contumacia' è stato sostituito dal 'processo in assenza'. Il principio è che l'imputato debba avere effettiva conoscenza del processo per poter procedere in sua assenza.
Condizioni per procedere in assenza (art. 420-bis CPP):
- L'imputato, dopo essere stato regolarmente citato, non compare senza addurre un legittimo impedimento.
- L'imputato ha espressamente rinunciato a comparire.
- Vi è la prova certa che l'imputato è a conoscenza del procedimento (es. ha eletto domicilio, nominato un difensore di fiducia, ricevuto personalmente la notifica dell'udienza) e ha volontariamente scelto di non comparire.
- L'imputato è stato dichiarato latitante o evaso.
Sospensione del processo per assenza (art. 420-quater CPP): Se non ricorrono le condizioni di cui sopra, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo, ordina nuove ricerche dell'imputato e fissa una nuova udienza (non prima di un anno).
Garanzie nel processo in assenza:
- L'imputato è rappresentato dal difensore.
- La sentenza emessa in assenza è notificata per estratto all'imputato personalmente e al difensore.
- Rimedi: L'imputato può proporre appello. Se prova che l'assenza è dovuta a incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, può chiedere la rescissione del giudicato (art. 629-bis CPP) per ottenere un nuovo giudizio di primo grado.
c) Procedimenti Speciali e Reati Minori
- Nei procedimenti davanti al Giudice di Pace (competente per reati minori), il processo in assenza è ammesso se l'imputato è stato regolarmente citato e non compare senza legittimo impedimento, a meno che il giudice ritenga necessaria la sua presenza (cfr. D.Lgs. 274/2000).
- Se l'imputato risiede fuori dalla circoscrizione del giudice, non è tenuto a comparire e può presentare memorie o farsi rappresentare.