La Proprietà nel Diritto Civile e Costituzionale: Limiti, Espropriazione e Formalizzazione in Perù
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Il Problema della Formalizzazione e la Definizione di Proprietà
L'articolo 923 del Codice Civile stabilisce che la proprietà è il *potere giuridico* che consente di godere e disporre di un bene. Tale diritto deve essere esercitato in armonia con l'interesse sociale e nei limiti stabiliti dalla legge. Per la dottrina del diritto, la proprietà è definita come un *diritto reale*, ovvero il diritto della persona sul bene (ad esempio, la casa).
Concetto di Bene e Poteri del Proprietario
La proprietà implica la facoltà di esercitare sul bene diverse competenze, vale a dire l'*uso* e la *disposizione* (vendita, donazione, ecc.). Il proprietario può inoltre organizzare il bene e recuperarlo attraverso le azioni a difesa della proprietà contro altri possessori usurpatori, come previsto, ad esempio, dall'articolo 920 del Codice Civile.
Se è vero che l'articolo 2, comma 16, della Costituzione afferma che la persona umana ha il *diritto di proprietà e di successione*, è anche vero che la proprietà *non è un diritto assoluto*, perché deve essere esercitata entro i limiti di legge.
Principi Costituzionali e Inviolabilità
L'articolo 70 della nostra Costituzione stabilisce che il *diritto di proprietà è inviolabile*. Lo Stato garantisce che tale diritto sia esercitato in armonia con il *bene comune* e nei limiti di legge. Nessuno può essere privato della sua proprietà, se non per motivi di pubblica necessità (dichiarata ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale o equivalente) e dietro pagamento di un *risarcimento* in denaro, giusto e apprezzato, che comprenda l'espressione del pregiudizio subito.
Il Risarcimento nell'Espropriazione
Esiste l'azione giudiziaria per contestare il valore della proprietà riportato al governo nella procedura di esproprio. Il risarcimento, ai sensi della Costituzione, dovrebbe comprendere il *valore del bene*, inteso come adeguato indennizzo per i danni causati. Al termine della procedura di espropriazione, la valutazione della proprietà stabilisce il valore che lo Stato deve pagare per l'esproprio.
In Perù, per lungo tempo, il proprietario non ha potuto discutere i prezzi, ma l'accettazione dell'articolo 71 della Costituzione del 1993 permette ora di discutere questo aspetto del caso attraverso il *processo giudiziario*.
La Proprietà Privata nel Contesto Peruviano
La *proprietà privata* costituisce la maggior parte delle risorse economiche peruviane coinvolte. Tuttavia, gran parte di essa non può essere utilizzata nel mercato legale perché è *priva di un titolo registrato* che le conferisca un valore di scambio.
In questo quadro normativo, caratterizzato da *povertà diffusa*, le procedure esistenti, che dovrebbero soddisfare la maggioranza delle persone, non riescono a garantire che la popolazione possa beneficiare appieno della nuova politica economica, che comprende la stabilizzazione della valuta e la privatizzazione.
La maggior parte dei peruviani non dispone di un efficace processo giuridico che garantisca la *certezza giuridica* delle loro proprietà, specialmente nelle *baraccopoli* e nei *quartieri popolari*, un problema che ha storicamente minato la sicurezza giuridica anche dei pochi che sono riusciti a registrare i loro beni.
Riepilogo e Reintegrazione dei Concetti
Concetto di proprietà: L'articolo 923 del Codice Civile stabilisce che la proprietà è il *potere giuridico* che consente di godere e disporre di un bene. Questo diritto deve essere esercitato in armonia con l'interesse sociale e nei limiti di legge. Per la dottrina del diritto, la proprietà è definita come un *diritto reale*, ovvero il diritto della persona sulla casa. Esso contiene i poteri che possono essere esercitati sul bene, vale a dire l'*uso* e la *disposizione*, e la facoltà di recuperare il bene dall'usurpatore (azioni a difesa della proprietà, individuate nella Sezione 920 del Codice Civile).
Se è vero che l'articolo 2, comma 16, della Costituzione afferma che la persona umana ha il diritto di proprietà e di successione, è anche vero che la proprietà *non è un diritto assoluto* perché deve essere esercitato entro i limiti di legge, in armonia con il *bene comune*.
L'articolo 70 della nostra Costituzione stabilisce che il diritto di proprietà è *inviolabile*. Lo Stato garantisce che sia esercitato in armonia con il bene comune e nei limiti di legge. Nessuno può essere privato della sua proprietà, se non per necessità pubbliche dichiarate (ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale o equivalente) e dietro pagamento di un *giusto e apprezzato risarcimento* in contanti, che comprende l'espressione del pregiudizio.
C'è ricorso dinanzi alla magistratura per contestare il valore della proprietà che lo Stato indica nella procedura di esproprio. Il risarcimento, ai sensi della Costituzione, dovrebbe comprendere il valore della proprietà, inteso come *adeguato indennizzo* per il danno. La valutazione della proprietà è il valore che lo Stato deve pagare per l'esproprio.
In Perù, per lungo tempo, il proprietario non ha potuto discutere i prezzi, ma l'accettazione dell'articolo 71 della Costituzione del 1993 consente di discutere questo aspetto attraverso il *processo giudiziario*.
La proprietà privata è la risorsa più attiva delle risorse economiche peruviane coinvolte, ma non può essere utilizzata nel mercato legale se è priva di un *titolo registrato* che conferisca un valore di scambio. Sotto questo quadro giuridico, con povertà diffusa, le procedure esistenti non riescono a beneficiare pienamente la maggioranza delle persone, anche sul piano economico (stabilizzazione di valuta e privatizzazione).
La maggior parte dei peruviani non ha avuto un efficace processo legale nel periodo degli anni '80 e '90, a causa delle *invasioni* (parto per le barre, i quartieri popolari) che sono andate contro la sicurezza giuridica dei pochi che erano riusciti a registrare la loro proprietà.