La Proprietà Intellettuale e la Regolamentazione del Settore Cinematografico in Spagna
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1. La Legge sulla Proprietà Intellettuale (LPI)
Diritti di Sfruttamento e Cessione
L'Articolo 17 della corrispondente LPI (Legge sulla Proprietà Intellettuale) ricorda il diritto dell'autore di sfruttare la propria opera. Tali diritti possono essere ceduti a terzi, ma tale cessione non priva l'autore del diritto di pubblicare le proprie opere (Vedi Articoli 22 e 23).
Gli Articoli 24 e 25 della LPI disciplinano diritti specifici, tra cui il diritto di seguito (diritto a ricevere una quota sulla rivendita di un'opera in asta pubblica). Da questa norma sono escluse le opere di arte applicata, come fotografie o pezzi di artigianato.
L'Articolo 25 della LPI disciplina inoltre il diritto a un equo compenso per copia privata (libri, registrazioni audio, registrazioni video, opere visive e audiovisive). I titolari di tali diritti sono gli autori delle opere, gli editori, i produttori di supporti o registrazioni video, e gli artisti interpreti o esecutori le cui prestazioni sono state fissate in fonogrammi o registrazioni video.
d) La Durata dei Diritti di Sfruttamento
I diritti di sfruttamento si estinguono per decorrenza del tempo, generalmente fissato a 70 anni.
- Come regola generale, i diritti di sfruttamento dell'opera durano per tutta la vita dell'autore più 70 anni dopo la sua morte.
 - Nel caso di opere anonime o pseudonime, i diritti di sfruttamento scadono 70 anni dalla divulgazione.
 - Per le opere in collaborazione, i 70 anni si contano dopo la morte dell'ultimo dei coautori.
 - Lo sfruttamento delle opere collettive (quelle create su iniziativa e coordinamento di una persona fisica o giuridica che le edita e rivela sotto il suo nome, e che sono costituite dalla riunione di contributi di autori diversi) si estingue in 70 anni.
 - Infine, nella pubblicazione di opere divulgate in parti, il termine di 70 anni viene calcolato separatamente per ciascuna di queste parti.
 
e) Pubblico Dominio
Una volta estinto il diritto di sfruttamento, l'opera rientra nel "pubblico dominio". Ciò implica che tali opere possono essere utilizzate da chiunque, nel rispetto della paternità e dell'integrità dell'opera (Articolo 41).
f) Enti di Gestione Collettiva dei Diritti
Gli Articoli 147 e successivi della LPI favoriscono l'esistenza di un sistema di gestione "collettiva" degli interessi degli autori.
Tali disposizioni regolano le condizioni di esistenza e il funzionamento degli enti privati, costituiti come associazioni senza scopo di lucro, il cui obiettivo è gestire, in nome proprio o per conto di terzi, i diritti di proprietà intellettuale di carattere patrimoniale per conto dei loro legittimi proprietari.
Chi si dedica a queste funzioni deve ottenere l'autorizzazione del Ministero della Cultura, che pubblica tale approvazione nel BOE (Bollettino Ufficiale dello Stato). Attualmente in Spagna esistono otto entità di questo tipo; la più famosa è la SGAE (Società Generale degli Autori ed Editori).
2. La Legge sul Cinema
2.1 L'Organizzazione Pubblica del Settore Cinematografico
L'Istituto di Cinematografia e Arti Audiovisive (ICAA), istituito nel 1984, è un organismo autonomo sotto il Ministero della Cultura. Nonostante le numerose riforme giuridiche, è sopravvissuto fino ai giorni nostri, con la possibile conversione in Agenzia di Stato per la Cinematografia e Arti Audiovisive (Legge 55/07).
L'ICAA è strutturato con una Direzione Generale e quattro rami principali:
- Segretariato Generale
 - Direzione Generale per la Promozione del Cinema e dell'Industria Audiovisiva
 - Ufficio Generale della Promozione e Relazioni Internazionali
 - Biblioteca del Cinema Spagnolo