Protezione Minori Comunità Valenciana: Decreti, Affidamento e Tutela Legale
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Normativa sulla Protezione del Minore nella Comunità Valenciana
Decreto 28/2009: Modifiche e Disposizioni
Al fine di agevolare una maggiore sorveglianza, tutela o affidamento di minori, e l'ispezione dei centri da parte del pubblico ministero, si stabilisce di:
- a) Informare immediatamente i servizi competenti sulle nuove entrate di minori nelle scuole.
- b) Trasmettere copia di tutte le decisioni amministrative e le dichiarazioni relative alla variazione di stabilimento e alla cessazione di tutela, di custodia e di affido, e la relativa documentazione.
- c) Dare conto di qualsiasi circostanza di interesse per il minore.
- d) Fornire l'accesso alle strutture e alle sue istituzioni, nonché l'accesso agli archivi.
- e) Soddisfare i requisiti e le richieste scritte relative all'esercizio delle loro funzioni.
Situazioni di Disagio secondo il Decreto 28/2009
Nelle situazioni di disagio si osservano:
- a) L'abbandono delle cure fisiche, educative o mentali del minore da parte dei genitori o tutori, quando le omissioni nelle cure del bambino sono gravi o sistematiche.
- b) L'abuso fisico o emotivo nei confronti del minore da parte dei genitori o tutori, con gravi episodi di abuso o l'esistenza di un modello cronico di violenza nelle dinamiche di relazione con esso.
- c) Quelle situazioni dannose per il benessere fisico, mentale ed emotivo, in cui il minore non ha un rapporto corretto e soddisfacente con un parente, o la sua età, stato fisico, cognitivo, emotivo o temporaneo limita la sua capacità di proteggersi.
- d) Quelle situazioni di instabilità, difficoltà di gestione da parte dei genitori e difficoltà nelle relazioni sociali, o altre condizioni materiali dannose, per le quali non si ottiene il consenso e la cooperazione dei genitori o dei tutori per il superamento.
- e) Ogni altra condizione che comporti gravi danni alla loro disabilità fisica o mentale e che richieda, per la loro protezione, la separazione dalla famiglia, assumendo la custodia per effetto di legge.
Modifiche Specifiche del Decreto 28/2009
- Il paragrafo 3 è aggiunto all'articolo 46, che definisce l'affidamento familiare semplice come alternativa all'educazione dei minori in un centro di accoglienza, con un massimo di nove mesi e rivolto a bambini sotto i 7 anni di età.
- L'articolo 50 è sostituito dal seguente: l'affidamento permanente e l'affidamento semplice possono ricevere una compensazione finanziaria per le spese sostenute per la cura e l'attenzione del minore; tale risarcimento può essere di natura monetaria o come aiuto nei termini fissati dalle norme specifiche.
- L'articolo 53 è modificato dal comma 1, indicando un unico registro per le famiglie affidatarie in tutta la Comunità.
- È aggiunto l'articolo 87 bis: tutti i centri residenziali e le strutture di assistenza all'infanzia devono prevedere per ogni minore affidato un fascicolo individuale che stabilisca un registro, composto da: documentazione amministrativa che contempla il caso di procedura, la carta di identificazione personale, documenti personali, la scuola, la salute e il programma di intervento individualizzato.
L'Ordine del 16 novembre 2009, del Dipartimento del Benessere Sociale, che regola la scheda educativa della famiglia a Valencia, modifica inoltre il decreto.
Decreto 93/2001: Regolamento di Tutela Giuridica del Minore
Il Decreto 93/2001 del 22 maggio, del Governo, che approva il regolamento di tutela giuridica del minore nella Comunità Valenciana, e il Decreto 28/2009 del 20 febbraio.
Punti Salienti del Decreto 93/2001
I punti salienti del Decreto 93/2001 sono:
- La prevenzione di situazioni di vulnerabilità sociale e di sradicamento familiare.
- L'informazione, l'orientamento e la consulenza a minori e famiglie.
- L'intervento familiare.
- L'individuazione e la diagnosi di situazioni di disagio.
- Le proposte di misure di protezione autonomiche.
I poteri degli enti locali sono esercitati attraverso le squadre dei servizi sociali comunali o l'assistenza familiare globale a livello comunale.
Misure di Protezione dell'Infanzia
Le misure di protezione dell'infanzia sono quelle azioni volte a prevenire o eliminare le situazioni di rischio e di abbandono e ad assicurare uno sviluppo integrato dei minori. Esse sono definite come segue:
Titolo 1: A Rischio
È considerato a rischio il minore che, per cause personali, interpersonali o ambientali, vede compromesso il suo sviluppo e/o benessere sociale o personale, senza che sia richiesta l'assunzione della custodia per legge per adottare misure correttive.
Titolo 2: Impotenza e Protezione
È considerato privo di genitori il minore la cui situazione si verifica a causa della mancata, inadeguata o impossibile esercizio delle funzioni di tutela, stabilite dalla legge per la custodia del figlio, quando è privato del necessario supporto morale e materiale. Con l'impotenza si causano gravi danni allo sviluppo personale e sociale dei minori, il che richiede inevitabilmente l'assunzione della custodia per effetto di legge, per adottare misure per la loro protezione e correzione.
Titolo 3: Di Guardia
La Comunità Valenciana assume la custodia temporanea di un minore, per quanto riguarda la protezione.
Titolo 4: Affidamento Familiare
È una misura di protezione per la cura di un minore, esercitata da una persona o famiglia, che si assume l'obbligo di garantirgli, averlo in compagnia, alimentazione, educazione e formazione integrale.
Titolo 5: Affidamento Pre-adottivo
L'affidamento è formalizzato prima della sua adozione da parte del pubblico quando è stata presentata la proposta di adozione di un minore, segnalato dai servizi di cura del bambino all'autorità giudiziaria, a condizione che gli affidatari soddisfino i requisiti e il minore sia in una buona posizione per l'adozione.
Titolo 6: Assistenza Residenziale
Deve essere risolta dalla competenza territoriale in materia di protezione dei minori quando, nell'interesse del minore, questa è la risorsa più appropriata. Deve essere mantenuta per il tempo strettamente necessario, fatte salve le disposizioni dell'articolo 86 per la collocazione in centro di accoglienza, e si applica in ogni caso al direttore del centro dove è accolto il minore, sotto la supervisione diretta della competenza territoriale in materia di protezione dei minori.
Titolo 7: Comitato Tecnico
In ciascuna delle competenze territoriali, si costituisce un comitato tecnico come organo collegiale e interdisciplinare, che svolge le funzioni attribuite.
Titolo 8: Collaborazione con l'Amministrazione della Giustizia
La collaborazione con l'amministrazione della giustizia è disciplinata dalla competenza territoriale in materia di protezione.