Protezione Minori Comunità Valenciana: Decreti, Affidamento e Tutela Legale

Classificato in Diritto & Giurisprudenza

Scritto il in italiano con una dimensione di 7,22 KB

Normativa sulla Protezione del Minore nella Comunità Valenciana

Decreto 28/2009: Modifiche e Disposizioni

Al fine di agevolare una maggiore sorveglianza, tutela o affidamento di minori, e l'ispezione dei centri da parte del pubblico ministero, si stabilisce di:

  • a) Informare immediatamente i servizi competenti sulle nuove entrate di minori nelle scuole.
  • b) Trasmettere copia di tutte le decisioni amministrative e le dichiarazioni relative alla variazione di stabilimento e alla cessazione di tutela, di custodia e di affido, e la relativa documentazione.
  • c) Dare conto di qualsiasi circostanza di interesse per il minore.
  • d) Fornire l'accesso alle strutture e alle sue istituzioni, nonché l'accesso agli archivi.
  • e) Soddisfare i requisiti e le richieste scritte relative all'esercizio delle loro funzioni.

Situazioni di Disagio secondo il Decreto 28/2009

Nelle situazioni di disagio si osservano:

  • a) L'abbandono delle cure fisiche, educative o mentali del minore da parte dei genitori o tutori, quando le omissioni nelle cure del bambino sono gravi o sistematiche.
  • b) L'abuso fisico o emotivo nei confronti del minore da parte dei genitori o tutori, con gravi episodi di abuso o l'esistenza di un modello cronico di violenza nelle dinamiche di relazione con esso.
  • c) Quelle situazioni dannose per il benessere fisico, mentale ed emotivo, in cui il minore non ha un rapporto corretto e soddisfacente con un parente, o la sua età, stato fisico, cognitivo, emotivo o temporaneo limita la sua capacità di proteggersi.
  • d) Quelle situazioni di instabilità, difficoltà di gestione da parte dei genitori e difficoltà nelle relazioni sociali, o altre condizioni materiali dannose, per le quali non si ottiene il consenso e la cooperazione dei genitori o dei tutori per il superamento.
  • e) Ogni altra condizione che comporti gravi danni alla loro disabilità fisica o mentale e che richieda, per la loro protezione, la separazione dalla famiglia, assumendo la custodia per effetto di legge.

Modifiche Specifiche del Decreto 28/2009

  • Il paragrafo 3 è aggiunto all'articolo 46, che definisce l'affidamento familiare semplice come alternativa all'educazione dei minori in un centro di accoglienza, con un massimo di nove mesi e rivolto a bambini sotto i 7 anni di età.
  • L'articolo 50 è sostituito dal seguente: l'affidamento permanente e l'affidamento semplice possono ricevere una compensazione finanziaria per le spese sostenute per la cura e l'attenzione del minore; tale risarcimento può essere di natura monetaria o come aiuto nei termini fissati dalle norme specifiche.
  • L'articolo 53 è modificato dal comma 1, indicando un unico registro per le famiglie affidatarie in tutta la Comunità.
  • È aggiunto l'articolo 87 bis: tutti i centri residenziali e le strutture di assistenza all'infanzia devono prevedere per ogni minore affidato un fascicolo individuale che stabilisca un registro, composto da: documentazione amministrativa che contempla il caso di procedura, la carta di identificazione personale, documenti personali, la scuola, la salute e il programma di intervento individualizzato.

L'Ordine del 16 novembre 2009, del Dipartimento del Benessere Sociale, che regola la scheda educativa della famiglia a Valencia, modifica inoltre il decreto.

Decreto 93/2001: Regolamento di Tutela Giuridica del Minore

Il Decreto 93/2001 del 22 maggio, del Governo, che approva il regolamento di tutela giuridica del minore nella Comunità Valenciana, e il Decreto 28/2009 del 20 febbraio.

Punti Salienti del Decreto 93/2001

I punti salienti del Decreto 93/2001 sono:

  • La prevenzione di situazioni di vulnerabilità sociale e di sradicamento familiare.
  • L'informazione, l'orientamento e la consulenza a minori e famiglie.
  • L'intervento familiare.
  • L'individuazione e la diagnosi di situazioni di disagio.
  • Le proposte di misure di protezione autonomiche.

I poteri degli enti locali sono esercitati attraverso le squadre dei servizi sociali comunali o l'assistenza familiare globale a livello comunale.

Misure di Protezione dell'Infanzia

Le misure di protezione dell'infanzia sono quelle azioni volte a prevenire o eliminare le situazioni di rischio e di abbandono e ad assicurare uno sviluppo integrato dei minori. Esse sono definite come segue:

  • Titolo 1: A Rischio

    È considerato a rischio il minore che, per cause personali, interpersonali o ambientali, vede compromesso il suo sviluppo e/o benessere sociale o personale, senza che sia richiesta l'assunzione della custodia per legge per adottare misure correttive.

  • Titolo 2: Impotenza e Protezione

    È considerato privo di genitori il minore la cui situazione si verifica a causa della mancata, inadeguata o impossibile esercizio delle funzioni di tutela, stabilite dalla legge per la custodia del figlio, quando è privato del necessario supporto morale e materiale. Con l'impotenza si causano gravi danni allo sviluppo personale e sociale dei minori, il che richiede inevitabilmente l'assunzione della custodia per effetto di legge, per adottare misure per la loro protezione e correzione.

  • Titolo 3: Di Guardia

    La Comunità Valenciana assume la custodia temporanea di un minore, per quanto riguarda la protezione.

  • Titolo 4: Affidamento Familiare

    È una misura di protezione per la cura di un minore, esercitata da una persona o famiglia, che si assume l'obbligo di garantirgli, averlo in compagnia, alimentazione, educazione e formazione integrale.

  • Titolo 5: Affidamento Pre-adottivo

    L'affidamento è formalizzato prima della sua adozione da parte del pubblico quando è stata presentata la proposta di adozione di un minore, segnalato dai servizi di cura del bambino all'autorità giudiziaria, a condizione che gli affidatari soddisfino i requisiti e il minore sia in una buona posizione per l'adozione.

  • Titolo 6: Assistenza Residenziale

    Deve essere risolta dalla competenza territoriale in materia di protezione dei minori quando, nell'interesse del minore, questa è la risorsa più appropriata. Deve essere mantenuta per il tempo strettamente necessario, fatte salve le disposizioni dell'articolo 86 per la collocazione in centro di accoglienza, e si applica in ogni caso al direttore del centro dove è accolto il minore, sotto la supervisione diretta della competenza territoriale in materia di protezione dei minori.

  • Titolo 7: Comitato Tecnico

    In ciascuna delle competenze territoriali, si costituisce un comitato tecnico come organo collegiale e interdisciplinare, che svolge le funzioni attribuite.

  • Titolo 8: Collaborazione con l'Amministrazione della Giustizia

    La collaborazione con l'amministrazione della giustizia è disciplinata dalla competenza territoriale in materia di protezione.

Voci correlate: