Provincia nella Comunità Valenciana: organizzazione, poteri e quadro normativo

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Comunità Valenciana: Legge 8/2010 e organizzazione provinciale

Legge 8/2010 del 23 giugno — la Generalitat, il trattamento locale e la Comunità — la provincia nel sistema locale. Ai sensi dell'art. 31 della Legge 7/1985 del 2 aprile, la provincia è definita come «ente locale formato dal raggruppamento di comuni, con personalità e capacità giuridica per il conseguimento dei suoi fini». La provincia è il risultato di una divisione territoriale dello Stato: non è una forma di organizzazione sociale (come il comune), ma una modalità di organizzazione politica.

Ai sensi dell'art. 141 della Costituzione spagnola, il governo e l'amministrazione autonoma delle province sono affidati ai consigli o ad altro organismo rappresentativo a cui la Costituzione affida il governo e l'amministrazione autonoma delle province. L'organizzazione provinciale è composta da deputati provinciali, il cui numero varia a seconda della popolazione: nella provincia di Castellón sono 27 membri.

Procedura per l'elezione dei deputati provinciali

La procedura per l'elezione è la seguente:

  • a) All'interno di ogni provincia, la demarcazione di riferimento è il ramo partitico: a ciascuno di questi viene assegnato un deputato provinciale e il resto dei seggi è distribuito proporzionalmente alla popolazione.
  • b) Una volta eseguite le ripartizioni in tutti i comuni della provincia, l'area elettorale (cioè ogni partito) forma una lista con tutte le coalizioni di partiti, associazioni o gruppi di elettori che hanno ottenuto consiglio, ordinandole in ordine decrescente in base ai voti ottenuti da ciascuna di esse.
  • c) Dopo la ripartizione dei seggi, i consigli elettorali provinciali si riuniscono separatamente entro cinque giorni per formare l'elenco dei membri del Consiglio che hanno ottenuto la rappresentanza e per eleggere i deputati. I candidati devono far parte delle liste approvate da almeno un terzo di questi consigli.
  • d) Una volta eletti i deputati provinciali, nella riunione del Consiglio provinciale sarà eletto il presidente. Il presidente può, a sua volta, nominare liberamente i membri che faranno parte del consiglio di amministrazione per realizzare pienamente i compiti dell'ente.

Organizzazione e organi provinciali

L'organizzazione provinciale risponde alle seguenti regole:

  1. Vicepresidenti, Presidente, Consiglio di amministrazione e Consiglio pieno esistono in tutti i consigli. A Castellón, ad esempio, al momento sono previsti: 1 presidente, 1 vicepresidente, 6 vicepresidenti, 9 membri del consiglio di amministrazione e un totale complessivo di 27 deputati.
  2. Commissioni e organismi tecnici esistono in tutti gli organi provinciali per lo studio di relazioni, la risoluzione di questioni e per il controllo della gestione del presidente, del consiglio di amministrazione e dei membri delegati. Ciò avviene salvo diverse previsioni nella rispettiva legislazione regionale e fermo restando i poteri di controllo complessivi.

Poteri propri dei deputati provinciali

I poteri attribuiti ai deputati provinciali, secondo le leggi dello Stato e il relativo statuto dell'autonomia, comprendono, tra gli altri settori di intervento pubblico:

  • a) Il coordinamento dei servizi comunali tra loro per garantire una fornitura completa e adeguata.
  • b) L'assistenza e la cooperazione giuridica, economica e tecnica ai comuni, soprattutto quelli con minore capacità economica e gestionale.
  • c) La fornitura di servizi pubblici sovracomunali e, se del caso, supracomunali.
  • d) La cooperazione nella promozione dello sviluppo economico e sociale e nella pianificazione provinciale, in conformità con i poteri del governo.
  • e) In generale, la promozione e la gestione degli interessi particolari della provincia.

Quadro normativo interno (Statuto d'Autonomia e competenze)

Nella Comunità Valenciana (di seguito CV) le competenze sono soggette a normativa dettagliata nel testo modificato dello Statuto d'Autonomia. L'articolo 66 dello Statuto recita, in sintesi:

  • a) L'espressione provinciale, all'interno della Comunità Valenciana, è l'autonomia provinciale, secondo la Costituzione, le leggi dello Stato e il presente Statuto. Hanno le funzioni previste dalla legge statale e quelle delegate dalla Comunitat Valenciana.
  • b) Il Governo, attraverso un atto delle Les Corts, può trasferire o delegare ai governi provinciali l'esecuzione di competenze che sono di interesse generale per la Comunitat Valenciana.
  • c) Il Governo coordina le funzioni dei Consigli provinciali che sono di interesse generale per la Comunitat Valenciana.
  • d) Le province agiscono come istituzioni di governo provinciale e sono soggette alla regolamentazione normativa e al controllo di quest'ultimo, nei limiti dei poteri loro delegati.

7. Governo locale spagnolo: principi costituzionali e norme legislative

La Provincia nel sistema locale. Organizzazione e poteri provinciali.

La Spagna è organizzata in tre livelli di potere territoriale, non gerarchicamente ordinati, ma collegati dal principio di competenza: Stato, Comunità autonome e enti locali. Gli enti locali, entità autonome che formano il governo locale, sono classificati nella Legge 7/1985 (2 aprile), che regola le basi del regime locale in autorità locali e autorità non territoriali.

Sono autorità locali: il comune, che è l'entità di base dell'organizzazione territoriale e l'elemento immediato dello Stato per la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e per la gestione dei propri interessi; la provincia, le isole e altri enti con autonomia per gestire i propri interessi. Sono considerati enti locali gli enti territoriali istituiti ai sensi della legge e riconosciuti dalla Costituzione.

Tali enti comprendono gruppi di comuni o altri enti che comprendono diversi comuni, istituiti in conformità con le caratteristiche previste dalla presente legge e dagli statuti connessi. Rientrano inoltre le aree metropolitane, le autonomie insulari e le associazioni di comuni.

Il governo locale è il livello di governo più vicino ai cittadini: il principio di prossimità giustifica il ruolo fondamentale di questi enti nella costruzione di uno stato decentrato, esercitando poteri che incidono direttamente sulla qualità della vita dei residenti.

Principi costituzionali e norme

Gli enti locali sono disciplinati costituzionalmente, in particolare negli articoli 140, 141 e 142 della Costituzione. Il loro contenuto è il seguente:

Articolo 140

La Costituzione garantisce l'autonomia dei comuni. Questi godranno di piena personalità giuridica. Il loro governo e la loro amministrazione sono esercitati dai rispettivi consigli, composti da sindaci e assessori.

Articolo 141

1. La provincia è un ente locale con personalità giuridica, determinato dal gruppo di comuni e dalla divisione territoriale per lo svolgimento delle attività di governo. Qualsiasi modifica dei confini provinciali dovrà essere approvata dal Parlamento attraverso legge.
2. Il governo e l'amministrazione autonoma delle province sono affidati ai consigli provinciali o ad altro organismo di carattere rappresentativo.
3. È possibile creare diversi gruppi di comuni all'interno della provincia.
4. Negli arcipelaghi, le isole avranno anche una propria amministrazione, sotto forma di consigli o cabildo (organi equivalenti).

Articolo 142

Le finanze degli enti locali devono disporre di mezzi sufficienti per svolgere le funzioni che la legge assegna ai rispettivi enti, derivanti soprattutto dalle loro imposte proprie e dalle partecipazioni e trasferimenti dello Stato.

Per adempiere alle finalità e nei limiti delle loro competenze, le autorità locali, in conformità con la Costituzione e le leggi, devono avere piena capacità giuridica di acquistare, detenere, sostenere, scambiare, ipotecare o vendere ogni tipo di proprietà, stipulare contratti, stabilire e gestire opere pubbliche o servizi, e proporre i ricorsi previsti dalla legge.

I tribunali esercitano il controllo giurisdizionale degli accordi e degli atti degli enti locali.

Principali normative sul governo locale

La normativa principale sul governo locale comprende:

  • Legge 7/1985 del 2 aprile, che regola le basi del regime locale.
  • Legge 39/1988, che regola il patrimonio locale (28 dicembre 1988).
  • Real Decreto 1372/1986 del 13 giugno, che approva il regolamento sul patrimonio degli enti locali.
  • Real Decreto 2568/1986 del 28 novembre, che approva il regolamento di organizzazione, funzionamento e stato giuridico degli enti locali.
  • Real Decreto 2568/1986 del 28 novembre, che approva il regolamento di organizzazione, funzionamento e stato giuridico degli enti locali. (citazione ripetuta come nell'originale)

Voci correlate: