Quadro Normativo dei Titoli Sportivi in Spagna: Formazione Tecnica e Riconoscimento Legale
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LEGGE 10/1990, del 15 ottobre, sullo Sport
TITOLO VII: La Ricerca e l'Educazione Sportiva
Articolo 55. Regolamentazione della Formazione Tecnica
- Il Governo, sentita la MEC (Ministero dell'Istruzione e della Scienza), regola l'insegnamento dei tecnici sportivi, secondo i requisiti stabiliti per i vari livelli di istruzione e le condizioni di accesso, i programmi e le linee guida curriculari da definire.
- La formazione tecnica per lo Sport si terrà presso scuole riconosciute dallo Stato o, se del caso, dalle CC. AA. (Comunità Autonome) con competenze in materia di istruzione, nonché presso strutture affiliate al sistema di addestramento militare, in conformità con gli accordi sottoscritti tra i Ministeri dell'Istruzione e della Scienza e della Difesa.
- Le condizioni per il rilascio dei titoli sportivi tecnici saranno stabilite dal MEC.
- Gli insegnamenti di cui al presente articolo devono avere un valore ed efficacia in tutto il Paese. Le Federazioni Sportive Spagnole che impongono qualifiche per lo svolgimento delle attività tecniche, nei locali che partecipano a competizioni ufficiali, devono accettare i diplomi rilasciati dai centri legalmente riconosciuti.
LEGGE 2/1994, del 29 dicembre, sullo Sport delle Asturie
TITOLO VI: I Titoli Sportivi
Articolo 55. Titolo Ufficiale di Tecnico Sportivo
In base ai termini stabiliti dalla legislazione generale in materia, per lo svolgimento delle attività educative e formative dello sport nell'area della Comunità Autonoma del Principato delle Asturie, è necessario essere in possesso del corrispondente titolo ufficiale di tecnico sportivo.
Articolo 56. I Programmi di Formazione
L'Amministrazione dello Sport del Principato delle Asturie, nell'ambito delle sue competenze e in collaborazione con l'Amministrazione Statale, le Federazioni Sportive Asturiane e gli altri organismi ufficialmente riconosciuti, promuove lo sviluppo di programmi di formazione tecnica per gli sport ai diversi livelli riconosciuti dalla legge generale in materia.
Articolo 57. Condizioni di Certificazione
Le Federazioni Sportive Asturiane, sotto la supervisione e il controllo della gestione dello sport del Principato delle Asturie, possono stabilire le condizioni di qualificazione per le persone che esercitano attività tecniche nei locali ad esse collegate e, in tal caso, devono accettare i diplomi rilasciati da istituti legalmente riconosciuti.
Articolo 58. Centro di Formazione Tecnica Sportiva
- L'Amministrazione dello Sport del Principato delle Asturie creerà il Centro di Formazione Tecnica Sportiva del Principato, per la pianificazione, il coordinamento e lo sviluppo dei programmi di formazione tecnica per lo sport.
- Il suo funzionamento sarà sviluppato tramite regolamento.