Il Quadro Normativo della Tutela Giuridica del Minore nella Comunità Valenciana (CV)
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Competenza Territoriale e Organi di Collegialità
In materia di *competenza territoriale* per la protezione dei minori, in ciascuna area di competenza è istituito un *Comitato Tecnico* (di cui al Titolo 7, Articoli 89-92), come *organo collegiale e interdisciplinare*, che svolge le funzioni attribuite. La collaborazione con l'Amministrazione della Giustizia è disciplinata nel Titolo 8, Artt. 93-94.
Le *Autorità Territoriali* devono:
- a) Informare immediatamente i centri dell'ingresso dei minori.
- b) Trasmettere copia di tutte le decisioni amministrative e le dichiarazioni relative alla variazione di stabilimento e alla cessazione di tutela, custodia e affidamento, insieme alla documentazione relativa.
- c) Fornire informazioni su qualsiasi circostanza di interesse per il minore.
- d) Consentire l'accesso alle strutture e alle istituzioni e l'accesso agli archivi.
- e) Soddisfare i requisiti e gli scritti relativi all'esercizio delle loro funzioni.
Decreto 28/2009: Modifiche alle Regole di Tutela Giuridica del Minore nella CV
Il *Decreto 28/2009*, del 20 febbraio, del Consiglio, modifica le norme sulla *Tutela Giuridica del Minore* nella CV. Tale decreto mira a migliorare e aggiornare il testo delle misure di protezione giuridica, in aspetti distinti e specifici, adattandosi alla realtà e alla struttura organizzativa del Ministero della Previdenza.
Definizione di Situazioni di Abbandono (Impoverimento/Desamparo)
Nelle situazioni di *abbandono* (impotenza), si intendono:
- a) L'*incuria* nella cura fisica, mentale o educativa del minore da parte dei genitori o tutori, quando le omissioni nelle cure sono *gravi o sistematiche*.
- b) L'uso, da parte dei genitori o tutori, di *maltrattamenti fisici o emotivi* nei confronti del minore con gravi episodi di abuso, o l'esistenza di un modello di violenza nella dinamica di relazione con esso.
- c) Quelle situazioni dannose per il benessere fisico, mentale ed emozionale, in cui il minore non ha un rapporto soddisfacente e corretto con un parente, o la sua età, lo stato fisico, cognitivo o emotivo limitano temporaneamente la sua capacità di proteggersi.
- d) Quelle situazioni di *instabilità*, difficoltà nel far fronte alle conseguenze sociali e difficoltà relazionali dei genitori, o altre potenzialmente dannose per il minore, che non hanno il consenso e la collaborazione dei genitori o tutori per essere superate, e non possono essere affrontate tramite risorse generali o specializzate disponibili nella comunità con il minore integrato nella famiglia.
- e) Ogni altra condizione che si verifica nel minore, causando *gravi danni* alla sua disabilità fisica o mentale, e che richiede per la sua protezione la *separazione dalla sua famiglia*, assumendo la custodia per effetto di legge.
Modifiche Specifiche
- Articolo 46 (Comma 3 aggiunto): Definisce l'*Affidamento Familiare Semplice* come alternativa al collocamento in un centro di accoglienza, con una durata massima di *nove mesi*, e destinato ai minori di età inferiore ai *7 anni*.
- Articolo 50 (Sostituito): L'*Affidamento Permanente* e l'*Affidamento Semplice* possono ricevere una *compensazione finanziaria* per le spese sostenute per la cura e l'attenzione del minore. Tale risarcimento può essere monetario o in natura, nei termini stabiliti dal regolamento.
- Articolo 53 (Comma 1 modificato): Indica un *registro unico* delle famiglie affidatarie in tutta la Comunità.
- Articolo 87 bis (Aggiunto): Tutte le strutture residenziali per minori devono prevedere, per ciascun minore adottivo, il *fascicolo individuale* del bambino. Questo fascicolo sarà composto da: documentazione amministrativa (compreso il caso procedurale), carta d'identificazione personale, documenti personali, documentazione scolastica, sanitaria e il *programma di intervento individualizzato*.
Decreto 93/2001 del 22 maggio e Decreto 28/2009: Regolamento di Tutela Giuridica del Minore nella CV
I punti salienti del Decreto 93/2001 riguardano le *entità partecipanti* e le loro competenze.
h3>Competenze e Funzioni
Le *competenze di base* sono attribuite alla Generalitat che, secondo il principio di *decentramento* (desconcentralizzazione), delega la responsabilità della protezione dei minori e dell'adozione, esercitate dalle articolazioni territoriali competenti.
Articolo 1: Enti Locali
Gli Enti Locali hanno le seguenti competenze per svolgere le funzioni di *protezione sociale dei minori*.
Articolo 2: Funzioni di Protezione Sociale
Le funzioni includono:
- Prevenire le situazioni di *vulnerabilità sociale* e di *sradicamento familiare*.
- Informazione, orientamento e consulenza per bambini e famiglie.
- Interventi familiari.
- Individuazione e diagnosi di situazioni di disagio e proposte di misure di protezione da parte degli organi regionali.
Articolo 5: Oggetti Sotto Protezione
Le misure di protezione previste si applicano a bambini e giovani, nazionali o stranieri, *minori di 18 anni*, che risiedono o si trovano temporaneamente nel territorio della Comunità Valenciana in situazioni di *rischio* o *abbandono* (desamparo).
Articolo 7: Misure di Protezione
Sono quelle azioni volte a prevenire o eliminare il rischio e l'abbandono e ad assicurare lo *sviluppo integrato* dei minori.
h3>Situazioni di Rischio e Abbandono
Titolo 1 (Artt. 15-22): Il Rischio
È considerato in *situazione di rischio* il minore che, a causa di fattori personali, interpersonali o ambientali, subisce un danno allo sviluppo e/o al benessere personale o sociale, senza che sia richiesta l'assunzione di protezione da parte del Ministero, ma che necessita di misure correttive.
Titolo 2 (Artt. 23-36): Stato di Abbandono e Tutela
È considerato *stato di abbandono* (impotenza) quello che si verifica a causa della mancata, inadeguata o impossibile esercizio delle funzioni di tutela, stabilite dalla legge per la custodia del figlio, quando i minori sono privati del necessario *supporto morale e materiale*. L'abbandono causa un *grave danno* per lo sviluppo personale e sociale dei minori, che richiede inevitabilmente l'assunzione di custodia per effetto di legge, al fine di adottare misure per la loro protezione e correzione.
Titolo 3 (Artt. 37-43): Assunzione di Tutela
Include l'*assunzione di tutela*. La Generalitat Valenciana assume la *custodia temporanea* di un minore come misura di protezione.
h3>L'Affidamento e l'Adozione
Titolo 4 (Artt. 44-61): L'Affidamento
L'affidamento è una *misura di protezione* per la cura di un minore, esercitata da una persona o famiglia, che si assume l'obbligo di garantirgli sostegno, averlo nella propria compagnia, fornirgli alimentazione, educazione e *formazione integrale*.
Titolo 5 (Artt. 62-82): Affidamento Pre-adottivo e Adozione
Secondo l'Articolo 173 bis del Codice Civile, l'*affidamento pre-adottivo* sarà formalizzato con atto pubblico quando la proposta di adozione di un minore è stata elevata dai servizi di cura del bambino all'autorità giudiziaria, a condizione che i caregiver soddisfino i requisiti per adottare, siano stati selezionati e abbiano fornito il consenso all'ente pubblico per l'adozione, e il bambino sia in una buona posizione per l'adozione.
h3>Cura Residenziale
Titolo 6 (Artt. 83-88): Cura Residenziale
Le cure residenziali devono essere approvate dalla competenza territoriale in materia di protezione dei minori quando, nell'interesse del minore, questa è la *risorsa più appropriata*. Devono essere mantenute per il *tempo strettamente necessario*, fatte salve le disposizioni dell'Articolo 86 per il collocamento in centro di accoglienza. In ogni caso, il direttore del centro dove il bambino sarà accolto è sotto la diretta supervisione dell'autorità competente.