Quotazione in Borsa e procedure societarie: azioni, obbligazioni e fallimento
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La quotazione in Borsa
- Quotare significa che una Società per Azioni (S.p.A.) vuole portare un titolo in Borsa per offrirlo al pubblico.
- In questo caso la S.p.A. deve passare l'esame della Consob, che dura alcuni mesi.
- La società deve decidere internamente se entrare in Borsa.
- Bisogna identificare gli intermediari (che aiuteranno la società in questa operazione) e quindi viene definito uno sponsor, che sarà una banca.
Le contrattazioni in Borsa
- Ogni giorno la Borsa apre i suoi lavori con un'asta di apertura.
- Si apre la giornata e gli scambi proseguono in negoziazione continua.
- Si definisce la quotazione in relazione alle contrattazioni fra gli operatori e poi viene fissata alla fine della giornata di Borsa.
- L'ultimo atto della giornata in Borsa si chiama asta di chiusura.
La bolla speculativa
L'eccessivo rialzo di un titolo può portare alla bolla speculativa.
La sospensione del titolo
Quando il titolo ha un eccesso di rialzo o di ribasso, cioè quando la quotazione supera il 10% di aumento o di diminuzione, la Borsa può imporre la sospensione del titolo. Si ferma la contrattazione del titolo per evitare che il mercato perda il controllo sul titolo.
Differenza tra azione e obbligazione
L'azione è un titolo rappresentativo di una quota della proprietà di una società.
Le obbligazioni sono i prestiti in denaro che la S.p.A. ha ricevuto da terzi e cioè debiti per la S.p.A.
Se ha bisogno di più finanziamento emetterà nuove azioni e nuove obbligazioni.
Gruppi di società
Unioni di diverse società formalmente autonome e indipendenti che sono controllate da una direzione unitaria. Molto diffusi tra imprese di grandi dimensioni.
Holding
- Società capogruppo o società madre che controlla e dirige le altre per il conseguimento di uno scopo comune a tutte le società del gruppo.
- Pura: se gestisce solo il pacchetto azionario della società.
- Mista: se esercita anche attività d'impresa.
Società controllate
- Avviene quando un'altra società esercita su di essa un controllo azionario di diritto (maggioranza dei voti esercitabili in assemblea), di fatto (influenza dominante nell'assemblea) o contrattuale (particolarità dei vincoli contrattuali).
Modificazione delle società di capitale
Le società possono modificare la loro struttura e il proprio patrimonio attraverso tre procedimenti:
- Trasformazione: cambio di forma giuridica della società.
- Fusione: due o più società decidono di unirsi in una sola. Può avvenire per incorporazione o per unione.
- Scissione: operazione opposta alla fusione; il patrimonio di una società viene attribuito (in tutto o in parte) ad altre società. Può essere totale o parziale.
Fallimento e altre procedure concorsuali
1. Fallimento
- Procedura concorsuale principale in cui l'imprenditore perde i suoi beni per pagare i creditori.
- Stato di insolvenza: impossibilità di pagare — con inadempimento: paga in maniera non regolare — senza insolvenza: può pagare ma non lo fa.
- Può essere chiesto da: il debitore, uno o più creditori, il pubblico ministero.
- Organi del fallimento: tribunale fallimentare, giudice delegato, curatore fallimentare, comitato dei creditori.
- Effetti:
- Spossessamento dei beni e amministrazione da parte del curatore: i beni del fallito vengono sottratti e gestiti dal curatore fallimentare per conto dei creditori.
- Effetti sulla persona del fallito: il fallito può subire limitazioni riguardanti la sua corrispondenza e la libertà di movimento; deve consegnare al curatore la sua corrispondenza e comunicare qualsiasi cambio di residenza al giudice delegato.
- Sospensione delle azioni esecutive dei creditori: i creditori non possono intraprendere azioni esecutive individuali contro il fallito, assicurando una distribuzione equa dei beni tra di loro, in conformità al principio della par condicio creditorum.
Ordine di ripartizione dell'attivo: pagamento dei creditori prededucibili; creditori assistiti da privilegio; creditori pignoratizi o ipotecari; creditori chirografari.
2. Concordato preventivo
- Misura temporanea per evitare il fallimento, in cui l'imprenditore propone un piano di pagamento ai creditori.
- Se i creditori accettano, si raggiunge un accordo che può aiutare il recupero economico dell'azienda.
3. Liquidazione coatta amministrativa
- Procedura amministrativa per eliminare dal mercato le aziende sotto sorveglianza governativa come banche e assicurazioni.
- Viene eseguita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, specialmente nel caso delle banche.
4. Amministrazione straordinaria
- Applicabile alle grandi imprese insolventi, con due fasi: dichiarazione di insolvenza da parte dell'autorità giudiziaria e apertura dell'amministrazione speciale a cura dell'autorità amministrativa.
- Richiede l'approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico.