Rapporto di Lavoro: Sospensione, Risoluzione e Licenziamento Disciplinare
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Sospensione del Contratto di Lavoro
La sospensione del contratto di lavoro è l'interruzione temporanea degli obblighi del lavoratore di prestare la propria attività e del datore di lavoro di retribuirla, pur rimanendo il contratto in vigore. Una volta cessata la causa della sospensione, il rapporto di lavoro riprende con tutti i suoi effetti.
Cause di Sospensione del Contratto di Lavoro
Secondo la normativa vigente (art. 45-48 bis), le principali cause di sospensione includono:
- Sospensione per posizione di riserva (stato attivo)
- Esercizio di cariche pubbliche rappresentative
- Reclusione
- Inabilità temporanea
- Diritto di sciopero
- Sospensione disciplinare senza retribuzione
- Invalidità permanente
Cessazione del Contratto di Lavoro
La cessazione del contratto di lavoro si riferisce alla conclusione del rapporto di lavoro tra datore di lavoro e lavoratore.
Motivi di Cessazione del Rapporto di Lavoro
I motivi di cessazione possono essere raggruppati in diverse categorie:
Per Volontà Concordata tra Datore di Lavoro e Lavoratore
- Mutuo consenso (accordo tra datore di lavoro e lavoratore)
- Scadenza del termine concordato (per contratti a tempo determinato)
- Per cause previste dal contratto
Per Volontà del Lavoratore
- Dimissioni
- Abbandono del posto di lavoro
- Fallimento dell'azienda (in alcuni contesti, può portare a dimissioni o risoluzione)
- Modifiche sostanziali delle condizioni di lavoro (che giustificano le dimissioni per giusta causa)
Per Volontà del Datore di Lavoro
- Licenziamento per motivi disciplinari
- Licenziamento per motivi oggettivi
- Licenziamenti collettivi
Altre Cause di Cessazione
- Morte, invalidità o pensionamento del lavoratore
- Cessazione della personalità giuridica della società
- Forza maggiore
Risoluzione del Contratto per Volontà del Datore di Lavoro
Licenziamento Disciplinare
Il licenziamento disciplinare è la risoluzione del contratto da parte del datore di lavoro basata su una violazione grave e imputabile al lavoratore.
Cause del Licenziamento Disciplinare
L'articolo 54 della normativa vigente individua le seguenti cause, tra le altre:
- Mancanza di disciplina o disobbedienza agli ordini di lavoro
- Assenze ripetute e ingiustificate
- Offese verbali o fisiche al datore di lavoro, ai colleghi o a terzi in azienda
- Ogni violazione della buona fede contrattuale e abuso di fiducia
- Calo continuato e volontario del rendimento lavorativo
- Ubriachezza abituale o tossicodipendenza che influiscono sul lavoro
- Molestie per motivi di razza, religione, disabilità, età o orientamento sessuale, e molestie sessuali o di genere nei confronti del datore di lavoro o di persone che lavorano in azienda
Effetti del Licenziamento
Licenziamento per Giusta Causa
In caso di licenziamento per giusta causa, il lavoratore non ha diritto ad alcun risarcimento e si trova in stato di disoccupazione legale, ma non può percepire i sussidi di disoccupazione per i primi 3 mesi. (Nota: "20 giorni, 12 mensili" - questa parte del testo originale è ambigua e non si applica al licenziamento per giusta causa senza indennità. Potrebbe riferirsi a un contesto diverso o essere un errore.)
Licenziamento Senza Giusta Causa (o Ingiusto)
In caso di licenziamento senza giusta causa, il datore di lavoro può scegliere, entro 5 giorni dalla notifica della decisione, tra:
- La reintegrazione del lavoratore, con il pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento fino alla reintegrazione.
- Il pagamento di un'indennità pari a 45 giorni di retribuzione per ogni anno di servizio, proporzionale per le frazioni di anno, con un massimo di 42 mensilità. A ciò si aggiunge un importo pari alla somma delle retribuzioni non percepite dalla data del licenziamento fino alla notifica della sentenza che dichiara il licenziamento ingiusto.
Licenziamento Nullo
Il licenziamento nullo comporta la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.