Regime di Fatturazione e Registrazione delle Operazioni: Normativa AFIP
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Sistema di Fatturazione: Introduzione alla Normativa AFIP
L'Amministrazione Federale delle Entrate Pubbliche (AFIP) ha stabilito, attraverso varie risoluzioni, come la Risoluzione Generale 1415, il regime di fatturazione (emissione di documenti fiscali validi) e di registrazione delle operazioni, in base alla tipologia di contribuente e di attività.
Le Risoluzioni Generali (RG) sono regole adottate dall'AFIP per la regolamentazione (per chiarire e/o regolare) di questioni fiscali e sono obbligatorie per i contribuenti da esse contemplati. In considerazione del dinamismo della realtà economica, l'Amministrazione crea nuove procedure in materia di miglioramento della legislazione per evitare l'evasione fiscale.
Cosa Stabilisce la Risoluzione Generale (AFIP) 1415?
L'AFIP ha stabilito, mediante la RG (AFIP) 1415, un regime che riguarda:
- Emissione di documenti fiscali
- Registrazione dei documenti emessi e ricevuti
- Informazioni
Questo regime si applica principalmente alle seguenti operazioni:
- Compravendite
- Locazioni
- Prestazioni di servizi
- Acconti o anticipi (per congelare il prezzo delle transazioni)
- Trasferimento e consegna di prodotti
Soggetti Interessati dalla Risoluzione
I soggetti che svolgono in modo "abituale" le operazioni sopra descritte devono documentare le proprie operazioni in conformità con lo schema attuale, che verrà spiegato in modo "semplificato".
Emissione e Consegna di Documenti Fiscali Validi
L'emissione e la consegna di documenti fiscali validi, come documentazione di supporto delle operazioni e/o del trasferimento e consegna delle merci, avviene tramite l'emissione e la consegna in forma progressiva del documento corrispondente. Di seguito sono dettagliati i documenti per ogni caso:
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Documenti che supportano l'operazione eseguita:
- Fatture
- Fatture di esportazione
- Ricevute (emesse da professionisti universitari e altri fornitori di servizi)
- Note di addebito e/o di credito
- Scontrini (emessi da registratori di cassa per piccoli contribuenti aderenti al Monotributo)
- Scontrini, fatture, scontrini-fattura, note di addebito e altri documenti fiscali emessi da "Controllori Fiscali" e note di credito emesse da apparecchi che, come documenti fiscali, non sono approvati
- Documenti equivalenti
- Documenti giustificativi del trasferimento e consegna delle merci: Fattura, Remito, Guida o equivalente.
Documenti Non Validi come Fattura
Sono considerati non validi come fatture e non servono come prova per sostenere l'operazione i seguenti documenti:
- Documenti fiscali emessi mediante l'uso di apparecchi elettronici denominati "Controllori Fiscali" (approvati dall'AFIP). Ad esempio: scontrini di ristoranti, bar, trattorie o simili.
- Scontrini di calcolatrici o macchine addizionatrici.
- Buoni emessi secondo i sistemi di carte di credito, di acquisto, di pagamento e/o di debito.
- Ordini di acquisto, ordini di lavoro, preventivi e/o documenti di caratteristiche simili.
- Ricevute, che supportano il pagamento - totale o parziale - di un'operazione che deve essere documentata mediante l'emissione di fatture.
- Guide o documenti equivalenti.
Sistemi per l'Emissione di Documenti Fiscali
Per l'emissione di documenti fiscali possono essere utilizzati, come complemento o in alternativa, sistemi manuali e sistemi computerizzati:
- Emissione di documenti in forma manoscritta - libro delle fatture (o documenti equivalenti).
- Uso di sistemi informatici.
- Emissione elettronica tramite "Controllore Fiscale".
È chiaro che, per i casi b) e c), devono essere stampati dei documenti fiscali da utilizzare quando il sistema manuale di emissione è inoperante.
Tempistiche per la Consegna e l'Emissione dei Documenti Fiscali
In generale, la fattura e gli altri documenti fiscali sono emessi e consegnati nei seguenti momenti, per ciascuna operazione:
- Vendita di beni mobili: al momento della consegna del bene o della messa a disposizione dell'acquirente, o al momento della percezione, totale o parziale, del prezzo, se anteriore.
- Servizi e locazioni di opere e servizi: al completamento della prestazione o al momento della percezione, totale o parziale, del prezzo, se precedente.
- Servizi continuativi: si intendono quei servizi che non hanno un determinato periodo di completamento. Quando si supera il mese di calendario, l'obbligo di emettere la fattura o il documento equivalente sorge al completamento di ciascuno di essi. Tale obbligo non si applica nel caso di servizi pubblici.
Numero di Copie da Emettere
Il documento che supporta l'operazione effettuata e/o il trasferimento o la consegna di merci deve essere emesso in almeno 2 copie: originale e duplicato.
- Originale: deve essere consegnato, in tutti i casi, all'acquirente, locatario o al destinatario della merce.
- Duplicato: conservato dall'emittente per il trattamento amministrativo e contabile.
I soggetti obbligati alla fatturazione elettronica, registrati o esenti per l'IVA, che hanno aderito al regime speciale per l'emissione e la conservazione di duplicati elettronici, secondo i termini, le condizioni e gli obblighi stabiliti dalla Risoluzione Generale 1361, emettono - in formato cartaceo - il documento originale. Il duplicato del documento emesso sarà conservato elettronicamente e, ai fini fiscali, tale informazione sarà considerata come duplicato.
Tipologie di Documenti Fiscali in Base all'Attività
Tipo di documento:
- Lettera "A": Emesso da Responsabili Iscritti all'IVA. Per operazioni con un altro Responsabile Iscritto.
- "B": Emesso da Responsabili Iscritti all'IVA. Per operazioni con Monotributisti, soggetti esenti, non responsabili né consumatori finali (per l'IVA) e soggetti non classificati.
- Lettera "C": Emesso da a) Piccoli Contribuenti aderenti al Regime Semplificato (Monotributo). b) Soggetti esenti o non responsabili per l'IVA. Per operazioni con qualsiasi tipo di contribuente.
- Lettera "E": Emesso da qualsiasi tipo di contribuente. Per operazioni di esportazione: il documento di supporto all'esportazione deve essere identificato con la lettera "E".
Dati Obbligatori nei Documenti Fiscali
I documenti di classe "A", "B", "C" o "E" devono contenere, come minimo, le informazioni relative all'emittente, all'acquirente, locatario o prestatore, all'operazione eseguita e al trattamento relativo all'IVA. I documenti di classe "A", "B", "C" o "E" che supportano le operazioni devono avere una dimensione minima di 15 centimetri di larghezza per 20 centimetri di lunghezza.
Modulo da Esporre nei Locali (Formulario 960)
I contribuenti e/o i responsabili che effettuano operazioni di vendita di beni o locazioni o prestazioni di servizi a consumatori finali e sono tenuti a rilasciare fatture o documenti equivalenti, devono esporre il Formulario n. 960 nei loro punti vendita, locazione o prestazione di servizi, compresi i luoghi di fatturazione, sale d'attesa, uffici o aree di accoglienza e altre aree simili. Il suddetto modulo sarà situato in una posizione visibile ed evidente, vicino a quella in cui viene effettuato il pagamento - in qualsiasi forma - dell'operazione, senza che altre forme, manifesti, avvisi, cartelli, ecc., ne impediscano la rapida individuazione. Questo modulo non può essere sostituito da copie non fornite dall'AFIP. Quando si utilizzano registratori di cassa, macchine per l'emissione di scontrini o documenti fiscali, o controllori fiscali situati su una stessa linea, è necessario esporre almeno un Formulario n. 960 ogni 3 macchine o controllori fiscali installati. Il Formulario n. 960 è richiesto presso la dipendenza dell'AFIP in cui il contribuente e/o il responsabile è iscritto.
Documentazione Relativa al Trasferimento e alla Consegna dei Prodotti
Qualsiasi spedizione e consegna di prodotti sarà documentata da fattura, remito, guida o documento equivalente, anche nel caso in cui le spedizioni e le consegne siano effettuate a titolo diverso dalla vendita (conto deposito, campioni, magazzini, fabbriche e rimesse tra filiali, ecc.). In tutti i casi, il remito, la guida o il documento equivalente devono essere compilati prima della spedizione del prodotto e lo accompagneranno fino alla sua destinazione. Il duplicato del documento deve essere a disposizione dell'AFIP per un periodo non inferiore a 2 anni, a partire dalla data di emissione, inclusa.
Identificazione dei Remiti
Il remito emesso per supportare il trasferimento e la consegna del prodotto sarà identificato con la dicitura "DOCUMENTO NON VALIDO COME FATTURA" e con la lettera che, in ogni caso, corrisponde:
- "R" per i Responsabili Iscritti all'IVA.
- "X" per i soggetti esenti o non assoggettati all'IVA o per i Piccoli Contribuenti iscritti al Regime Semplificato (Monotributo).