Regime Fiscale Imprese Non Residenti e Imposta di Bollo in Spagna
Classificato in Diritto & Giurisprudenza
Scritto il in italiano con una dimensione di 4,27 KB
Imprese Residenti in Paesi Terzi
A) Imprese Residenti con Stabile Organizzazione
Le entità in paesi terzi (es. Canada) che operano tramite una **stabile organizzazione** sul territorio spagnolo devono pagare l'imposta sui medesimi concetti (come indicato precedentemente) e alle stesse condizioni delle aziende spagnole, in relazione al **capitale impiegato**.
Il **contribuente** sarà la società residente nel paese terzo.
Di conseguenza, per le società residenti in paesi terzi che non dispongono di una stabile organizzazione sul territorio spagnolo, la normativa non prevede l'evento imponibile.
B) Trasferimento della Sede Sociale
L'**evento imponibile** si verifica quando un **trasferimento** della sede legale o della direzione effettiva è effettuato da un paese terzo allo Stato spagnolo.
Il trasferimento da uno Stato comunitario a un altro Stato comunitario **non è soggetto** a imposizione.
La **base imponibile** sarà il valore netto della società, identificato con il **patrimonio netto**, che è determinato come **attività reali meno passività**.
Stabile Organizzazione vs. Filiale
Una **stabile organizzazione** è tipicamente una succursale o un'unità locale **priva di personalità giuridica**. Si distingue dalla **filiale**, che è una società con personalità giuridica propria, sebbene parte dello stesso gruppo della società controllante.
Esempio: Capogruppo (Germania) e Controllata (Spagna) costituiscono un **gruppo di società**.
III. Imposta di Bollo
Questa imposta si applica all'esecuzione di determinate operazioni e alla formalizzazione di atti specifici. In metafora, si può dire che questa imposta è destinata a coprire situazioni non soggette a imposte onerose sulle **Trasmissioni Patrimoniali** e sulle **Operazioni Societarie**.
La normativa distingue tra:
Documenti Notarili
L'imposta è disciplinata dall'articolo 31.2 del Testo Riveduto e prevede un'**aliquota variabile**.
**L'evento imponibile** richiede la concomitanza di tre circostanze:
- Il rilascio di una copia di un atto o di una dichiarazione giurata.
- Il contenuto dell'atto o contratto deve essere suscettibile di iscrizione nel **Catasto**, nel **Registro delle Imprese** o nel **Registro della Proprietà Industriale** (riferendosi all'Ufficio Brevetti e Marchi).
- L'atto non deve essere soggetto all'imposta sulle **Trasmissioni Patrimoniali Onerose**, alle **Operazioni Societarie** o all'**Imposta di Successione e Donazione**.
**La base imponibile** è il valore dichiarato nell'atto.
Il **contribuente** è colui che acquisisce il bene o il diritto e, in sua assenza, chi richiede il documento.
**L'aliquota fiscale** è definita dalle Comunità Autonome (CCAA) e, in mancanza di una specifica, è dello **0,5%**.
Un caso tipico è la **trasmissione di proprietà** soggetta a IVA, che deve essere formalizzata in un atto pubblico. È importante prestare attenzione ai casi di **esenzione fiscale** nelle tre categorie menzionate (trasferimento oneroso, operazioni societarie, successioni e donazioni), poiché in tali situazioni l'atto non è soggetto all'imposta di bollo.
Caso Controverso: Mutuo Ipotecario
Un **caso controverso** riguarda il **mutuo ipotecario**. Ai sensi dell'articolo 15 del Testo Unico, il mutuo è tassato come credito. In passato, l'iscrizione delle ipoteche era considerata soggetta all'imposta sulle Trasmissioni Patrimoniali Onerose, e il mutuo ipotecario era esente. Tassando il mutuo come un prestito, la logica conseguenza dell'esenzione del mutuo era che l'atto di mutuo non fosse imponibile in bollo. Tuttavia, il **Tribunale Supremo** ha negato tale esenzione, stabilendo che le garanzie ipotecarie non costituiscono trasmissioni onerose e, di conseguenza, gli atti documentati nei contratti ipotecari sono soggetti all'**imposta di bollo**.
[SPIEGAZIONE:] L'**esenzione** si verifica quando l'evento imponibile ha luogo, ma è esente da tassazione. Se si applica un'esenzione, il terzo requisito (non essere soggetto ad altre imposte) non è soddisfatto. Invece, la condizione di **non soggetto** implica che l'evento imponibile non si verifica affatto.