Regime Fiscale Pagamenti Interessi Canoni Società UE

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La normativa comunitaria (II): Direttiva 2003/49/CE

Direttiva 2003/49/CE del Consiglio del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e canoni fra società consociate di Stati membri diversi.

1) Struttura

Gli elementi fondamentali che entrano in gioco sono:

  1. Lo Stato di origine, che è lo Stato da cui proviene il pagamento. Il pagatore può essere una società o una stabile organizzazione (entità situate nell'UE).
  2. Lo Stato del beneficiario, che è lo Stato in cui risiede il ricevente. Il beneficiario può essere una società o una stabile organizzazione che riceve il pagamento.

È inoltre necessaria l'esistenza di un collegamento o partecipazione tra le due società.

Condizioni per le Società

Le condizioni che devono essere soddisfatte dalle società sono:

  1. Che sia una società di capitali (SA o SRL, o forme equivalenti).
  2. Che abbia la sua residenza fiscale in uno Stato membro dell'Unione europea.
  3. Che sia soggetta a imposta sulle società, senza possibilità di opzione o esenzione.

Per interessi si intende il reddito da crediti, compresi i redditi delle obbligazioni e titoli similari.

Per canoni si intende il compenso per l'uso o la concessione in uso di diritti d'autore, brevetti, marchi, disegni, modelli, formule segrete o processi, o per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, o per informazioni concernenti esperienze industriali, commerciali o scientifiche.

2) Contribuenti e Beneficiari

Contribuenti (Pagatori)

Il pagatore può essere una società di uno Stato membro o una stabile organizzazione di una società situata in un altro Stato membro.

Lo Stato d'origine è lo Stato in cui risiede il pagatore (società o stabile organizzazione).

La stabile organizzazione è considerata pagatrice se il pagamento degli interessi o canoni è un costo deducibile per la stabile organizzazione nello Stato in cui si trova. Nel caso in cui una stabile organizzazione sia considerata pagatrice, nessun'altra parte della società sarà considerata pagatrice per quel pagamento.

Beneficiari

La direttiva considera due ipotesi di beneficiario:

  1. Una società di un altro Stato membro.
  2. Una stabile organizzazione situata in un altro Stato di una società di uno Stato membro.

La società ha diritto a ricevere interessi o canoni per proprio conto e non come intermediario.

Condizioni per la Stabile Organizzazione Beneficiaria

Le condizioni da soddisfare affinché una stabile organizzazione sia considerata beneficiaria sono:

  1. Che la stabile organizzazione riceva gli interessi o i canoni.
  2. Che gli interessi o i canoni siano soggetti all'imposta sui redditi nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione.
  3. Che il credito o il diritto da cui sono sorti gli interessi o i canoni sia effettivamente collegato all'attività della stabile organizzazione.

3) Partecipazione

Sono previsti tre casi di rapporto di partecipazione:

  1. Un'impresa detiene una partecipazione di almeno il 25% nel capitale di un'altra società.
  2. Un'altra società detiene una partecipazione di almeno il 25% nel capitale della prima.
  3. Una terza società detiene una partecipazione diretta di almeno il 25% nel capitale di entrambe le società.

4) Esenzione nello Stato di Origine

La soluzione della direttiva per evitare la doppia imposizione è l'esenzione fiscale alla fonte sul pagamento di interessi e canoni tra due società associate, anche quando agisce una stabile organizzazione debitrice o beneficiaria.

In mancanza della dimostrazione delle condizioni per l'esenzione, si applica la ritenuta alla fonte secondo la pratica nazionale (Art. 1, paragrafo 11 della direttiva).

5) Procedura

Lo Stato d'origine può concedere l'esenzione sulla base della presentazione di un certificato che dimostri il rispetto delle condizioni richieste.

Il certificato presentato dal ricevente deve contenere:

  • La residenza del ricevente.
  • Lo Stato beneficiario del ricevente.
  • L'imposta applicabile al beneficiario.
  • La partecipazione al capitale.
  • La durata della partecipazione.

Un certificato è rilasciato per ciascun contratto di pagamento. Il certificato è valido per un minimo di 1 anno e un massimo di 3 anni.

La decisione di esenzione è valida per almeno 1 anno dopo l'emissione.

Il termine per la decisione sulla richiesta di esenzione è di 3 mesi.

La direttiva non specifica la conseguenza del mancato rispetto di tale termine da parte dello Stato.

6) Rimborso

Nel caso in cui sia stata applicata una ritenuta alla fonte nonostante l'esenzione prevista dalla direttiva, l'importo trattenuto sarà rimborsato con gli interessi.

Gli interessi iniziano a maturare dopo un anno dalla data della richiesta di rimborso.

Il tasso di interesse è quello previsto dalla legge nazionale per casi analoghi.

Il termine per la presentazione delle domande di rimborso è di due anni dalla data del pagamento degli interessi o canoni.

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