Regime Fiscale Società di Capitali e Riorganizzazioni Aziendali in Italia
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UNITÀ 10
Società di Capitali: Oggetto e Tasse
Articolo 69
Le corporazioni, per reddito netto imponibile, sono soggette alle seguenti tariffe:
- Il trentacinque per cento (35%) per:
- Società per azioni e in accomandita per azioni, corrispondenti ai soci accomandatari, con sede nel paese.
- Società a responsabilità limitata, società in accomandita semplice e soci accomandatari di società in accomandita per azioni, in tutti i casi, se costituite nel paese.
- Associazioni civili e fondazioni con sede nel paese non soggette ad altro trattamento fiscale di legge.
- Società ad economia mista, per la quota di profitti non esenti da imposta.
- Gli organismi e gli enti di cui all'articolo 1 della legge 22.016, non compresi nei punti precedenti, qualora non sia applicabile altro trattamento fiscale ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 6 della legge.
- Trust costituiti nel paese ai sensi delle disposizioni della legge n. 24.441, ad eccezione di quelli in cui il disponente ha la qualità di beneficiario. L'esenzione di cui al presente paragrafo non si applica in caso di trust finanziari o se il beneficiario-disponente è una persona fisica ai sensi del titolo V.
- Fondi comuni di investimento con sede nel paese, non inclusi nel primo comma dell'articolo 1 della legge 24.083 e successive modifiche.
I soggetti di cui ai commi precedenti sono inclusi in questa sottosezione dalla data dell'atto costitutivo o della conclusione del contratto in questione, a seconda dei casi. Ai fini delle disposizioni di cui ai paragrafi 6 e 7 del presente comma, le persone fisiche o giuridiche che rivestono la qualità di gestori di società e fondi comuni di investimento, rispettivamente, rientrano nel comma e) dell'articolo 16 della legge 11.683, testo rivisto nel 1978 e successive modifiche.
- Il trentacinque per cento (35%) per gli stabilimenti commerciali, industriali, agricoli, minerari o di qualsiasi altro tipo, organizzati come una stabile organizzazione, membri di associazioni, società o imprese, indipendentemente dalla loro natura, costituiti all'estero o persone fisiche residenti all'estero. Non rientrano in questa sottosezione le società costituite nel paese, fatte salve le disposizioni dell'articolo 14 e le sue norme simili e coerenti.
(Articolo sostituito dalla legge n. 25.063, titolo III, art.4, comma o). - Efficace: la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e avrà effetto per l'anno fiscale che termina nell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge o, se del caso, fiscale all'anno di tale data.)
Articolo ... (dopo Art. 69)
Quando i soggetti di cui ai punti 1, 2, 3, 6 e 7 del paragrafo a) dell'articolo 69, così come quelli elencati nel comma b) del suddetto articolo, effettuano pagamenti di dividendi e, se del caso, utili distribuiti, in denaro o in natura, in eccedenza rispetto alla retribuzione determinata sulla base dell'applicazione delle norme generali di questa legge, accumulati alla fine dell'anno immediatamente precedente la data di tale pagamento o distribuzione, è necessario trattenere a titolo di pagamento unico e finale il trentacinque per cento (35%) del suddetto surplus.
Ai fini dell'applicazione del paragrafo precedente, il guadagno da prendere in considerazione ogni anno è quello risultante sottraendo dal guadagno calcolato in base all'applicazione delle norme generali della presente legge, l'imposta pagata per i periodi fiscali o la fonte di profitto che viene distribuito o la corrispondente quota proporzionale, e aggiungendo i dividendi o altri utili derivanti da società non di capitale non considerati nella determinazione della plusvalenza derivante dall'imposta o dagli stessi periodi.
Se un dividendo o un profitto è in natura, la ritenuta sul reddito di ciascun individuo sarà effettuata dalla persona che effettua la distribuzione o dall'agente pagatore, fermo restando il suo diritto a richiedere il rimborso presso i beneficiari e a rinviare la consegna dei beni fino a quando il regime diventi efficace.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai trust finanziari i cui certificati di partecipazione sono collocati mediante offerta pubblica, nei casi e alle condizioni previste dai regolamenti.
(Articolo inserito dopo l'art. 69 della legge n. 25.063, titolo III, art.4, comma p). - Efficace: Dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto per gli esercizi chiusi dopo l'entrata in vigore della presente legge o, se del caso, l'esercizio di tale data)
Titoli Privati a Reddito
Sezione 70 - Detrazioni
Il saldo non pagato entro novanta (90) giorni di calendario dalla fornitura di dividendi, interessi, rendite o altri redditi, per i titoli privati non presentati per la conversione in titoli non registrati, parti girabili o scritturali, conserva, come ritenuta d'acconto unica e finale, le tariffe di seguito indicate:
- Il dieci per cento (10%) sui saldi non pagati resi disponibili che si verificano durante i primi DODICI (12) mesi immediatamente successivi alla scadenza fissata dall'esecutivo per la conversione dei titoli privati al portatore o azioni nominative girabili e scritturali.
- Il venti per cento (20%) sui saldi non pagati resi disponibili che si verificano durante i secondi dodici (12) mesi immediatamente successivi alla data di cui al punto a).
- Il trentacinque per cento (35%) sui saldi messi a disposizione che si verificano dopo la fine del periodo di cui al comma b).
(Tasso stabilito dalla legge n. 25.063, titolo III, art.4, comma q). - Efficacia: efficace 31/12/98)
Se il pagamento è in natura, comprese le azioni bonus, le deduzioni sul reddito elencate saranno effettuate dalla società o dall'agente pagatore, fermo restando il suo diritto di richiedere il rimborso dai beneficiari e di rimandare la consegna dei beni fino a quando il ripristino sia effettuato, continuando ad applicarsi, se del caso, le disposizioni del seguente articolo e della seconda parte di questo articolo.
Le deduzioni di cui al presente articolo non hanno carattere di pagamento unico e definitivo, salvo per quanto riguarda i dividendi, quando si tratta di beneficiari che sono contribuenti che rientrano nel titolo VI.
Articolo 71
In caso di violazione dell'articolo 7 della legge, le azioni nominative dei titoli privati sono attribuibili ai pagamenti effettuati per concetti che implicano l'esercizio dei diritti economici inerenti ai titoli privati non oggetto della conversione stabilita dalla legge, e deve essere trattenuto, a titolo di pagamento unico e definitivo, il trentacinque per cento (35%) dell'importo lordo di tali pagamenti.
(Tasso stabilito dalla legge n. 25.063, titolo III, art.4, comma q). - Efficacia: efficace 31/12/98)
Inoltre, chi ha effettuato il pagamento in eccesso deve versare l'importo ottenuto applicando al saldo residuo il tasso stabilito per le uscite non documentate di cui all'articolo 37 della presente legge.
Articolo 72
Quando la prestazione di dividendi o la distribuzione di utili in natura provoca una differenza tra il valore attuale in vigore in quel momento e il costo fiscale di tutti i beni consegnati in queste condizioni, il risultato è considerato un reddito imponibile da includere nel bilancio fiscale dell'ente per l'anno in cui la fornitura o distribuzione avviene.
Articolo 73
Ogni disposizione di denaro o di beni effettuata a terzi da quelli di cui all'articolo 49, comma a), e che non risponde alle operazioni di interesse della società, assumerà, indipendentemente da eventuali colpe, una plusvalenza imponibile pari a un interesse composto annuo non inferiore a quello fissato dalla Banca d'Argentina per il commercio o l'aggiornamento degli sconti pari alla variazione del tasso dei prezzi all'ingrosso, livello generale, con un interesse aggiuntivo dell'otto per cento (8%) all'anno, se l'importo è maggiore.
Le disposizioni precedenti non si applicano alle consegne effettuate alle sue società membri di cui al paragrafo 2, lettera a) dell'articolo 69. Né è applicabile un trattamento adeguato ai sensi del terzo e quarto comma dell'articolo 14.
Riorganizzazione Aziendale
Articolo 77
Quando le aziende si riorganizzano, l'avviamento e gli affari generali e/o lo sfruttamento di qualsiasi natura nei termini del presente articolo, i risultati che possono insorgere a seguito di tale riorganizzazione non saranno colpiti da questa legge fiscale a condizione che l'ente o gli enti continuatori proseguano per un periodo non inferiore a due (2) anni dalla data della riorganizzazione, l'attività della società o delle società ristrutturate o un'altra attività collegata ad esse.
In tali casi, i diritti e gli obblighi fiscali di cui al seguente articolo, per le persone che si stanno riorganizzando, saranno trasferiti agli enti o successori.
La variazione di attività prima della scadenza del termine di cui alle condizioni sospensive ha effetto.
La riorganizzazione deve essere segnalata al fisco secondo i termini e le condizioni da esso stabiliti.
Se non conforme ai requisiti stabiliti dalla presente legge o dal suo decreto di attuazione per la riorganizzazione prevista ai fini fiscali, devono essere prodotte o rettificate le dichiarazioni giurate applicando le leggi che sarebbero maturate se l'operazione fosse stata eseguita al di fuori di questo regime fiscale e più l'aggiornamento istituito dalla legge n. 11.683, soggetto a interessi e altri accessori da abbinare.
Quando il tipo di riorganizzazione non si verifica o non completa il trasferimento della società riorganizzata, tranne nel caso di scissione, il trasferimento di diritti e obblighi fiscali è subordinato alla preventiva approvazione da parte dell'Internal Revenue Service.
Riorganizzazione significa:
- Fusione di società esistenti tramite terzi per costituzione o per assorbimento di una di esse.
- La scissione o la divisione di una società in una o più che continuano ad operare insieme alla prima.
- Vendite e trasferimenti da un soggetto all'altro che, pur essendo giuridicamente indipendenti, costituiscono un'unica entità economica.
In caso di altre vendite e trasferimenti, non si trasferiscono i diritti e gli obblighi fiscali previsti nel seguente articolo, e quando il prezzo di trasferimento è superiore al valore corrente assegnato in luogo del patrimonio rispettivi, il valore, considerando il prezzo che sarebbe fissato sul mercato, deve essere distribuito oltre il suo trattamento di questa legge al punto chiave.
Affinché la riorganizzazione sia valida ai fini fiscali ai sensi del presente articolo, i possessori o la società predecessore devono mantenere per un periodo non inferiore a due (2) anni dalla data della riorganizzazione, un importo di partecipazione non inferiore a quello che avrebbero dovuto avere in quel momento nel capitale della società o delle società continuatrici, secondo quanto, in ogni caso, stabiliscono le regole.
(Art. incorporata dalla legge n. 25.063, titolo III, art.4, comma g). - Efficace: Dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto per gli esercizi chiusi dopo l'entrata in vigore della presente legge o, se del caso, l'esercizio di tale data)
Il requisito di cui al comma precedente non si applica quando la società o le società continuatrici quotano le loro quote sul mercato azionario autoregolamentato, e che devono mantenere tale tasso per un periodo non inferiore a due (2) anni dalla data della riorganizzazione.
(Art. incorporata dalla legge n. 25.063, titolo III, art.4, comma g). - Efficace: Dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto per gli anni fiscali chiusi dopo l'entrata in vigore della presente legge o, se del caso, l'esercizio di tale data)
In deroga ai paragrafi precedenti, le perdite fiscali accumulate non prescritte e le esenzioni fiscali in attesa di impiego, originarie del collocamento speciale di azioni pubblicitarie, di cui, rispettivamente, ai punti 1) e 5) dell'articolo 78, possono essere trasferite esclusivamente alla società o alle società continuatrici quando i proprietari delle aziende predecessore provano di aver mantenuto per un periodo non inferiore a due (2) anni precedenti la data della riorganizzazione o, eventualmente, dalla sua creazione se il periodo è più breve, almeno l'ottanta per cento (80%) della loro partecipazione nel capitale di queste imprese, salvo quando quest'ultima è quotata sul mercato azionario autoregolamentato.
(Art. incorporata dalla legge n. 25.063, titolo III, art.4, comma g). - Efficace: Fin dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto per gli esercizi chiusi dopo l'entrata in vigore della presente legge o, eventualmente, l'anno fiscale a tale data)
Le limitazioni ai commi precedenti non si applicano nel caso di ristrutturazioni effettuate nel contesto di una procedura di fallimento e/o autorizzate dalla Pubblica Amministrazione Federale delle Entrate come un modo per garantire la continuità del funzionamento aziendale.
(Art. incorporata dalla legge n. 25.063, titolo III, art.4, comma g). - Efficace: Dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto per gli esercizi chiusi dopo l'entrata in vigore della presente legge o, se del caso, l'esercizio di tale data. Nota: Il punto osservato dal Decreto esecutivo 1.517/98).
Articolo 78
I diritti e gli obblighi riportabili a nuovo per la società continuatrice, come previsto nel precedente articolo, sono:
- Le perdite fiscali accumulate non prescritte.
- Gli importi da riscuotere originati da adeguamenti inflazionistici positivi.
- Il saldo delle esenzioni fiscali e delle detrazioni speciali non utilizzate, con limitazioni previste sull'importo calcolabile in ogni periodo fiscale e che sono stati riportati agli esercizi futuri.
- I risconti attivi non ancora dedotti.
- L'esenzione fiscale in attesa di utilizzazione a cui avevano diritto le società predecessore o in affidamento in regimi speciali di promozione, come sostenuto nelle nuove aziende o condizioni di base prese in considerazione per concedere il beneficio. A questi scopi deve essere rilasciata un'autorizzazione dall'agenzia di applicazione indicata nella disposizione pertinente.
- La valutazione fiscale dei beni, mobili e immateriali, indipendentemente dal valore assegnato ai fini del trasferimento.
- I rimborsi fiscali per il saldo dovuto dalla vendita di beni o di scorte in diminuzione, in cui è stato utilizzato il franchising o è stata praticata la rivalutazione fiscale dei beni da parte degli enti predecessore, se previsto dalle rispettive leggi.
- I sistemi di ammortamento dei beni materiali e immateriali.
- Le modalità di distribuzione del reddito e delle spese per l'anno fiscale.
- Il calcolo dei termini di cui all'articolo 67, se dipende dal trattamento fiscale.
- I sistemi di imputazione delle previsioni di cui alla detrazione autorizzata dalla legge.
Se il trasferimento dei programmi di cui ai paragrafi 8), 9) e 11) del presente articolo produce l'utilizzo di diversi criteri o metodi per situazioni analoghe nella nuova società, essa deve qualificarsi per il primo anno fiscale di uno di questi utilizzati dalle società predecessore, a meno che non si riferiscano a casi in cui si possono applicare alla stessa azienda o di partecipazione diversi trattamenti.
Per utilizzare criteri o metodi diversi da quelli delle società precedenti, la nuova società dovrà richiedere l'autorizzazione alla Direzione Generale delle Imposte, a condizione che le disposizioni legislative o regolamentari lo richiedano.
Ritenute Speciali della Terza Categoria
Articolo 87
Dai guadagni della terza categoria e nei limiti di questa legge saranno inoltre dedotte:
- I costi e le altre spese inerenti al business.
- Le sanzioni e le disposizioni contro crediti inesigibili in quantità giustificata in base alle consuetudini del settore. La Direzione Generale delle Imposte può stabilire norme riguardo le modalità di tali sanzioni.
- Le spese di organizzazione. La Direzione Generale delle Imposte ha ammesso la loro deducibilità per il primo anno o ammortizzate in un periodo non superiore a cinque (5) anni, a scelta del contribuente.
- Gli importi delle imprese di assicurazione, di capitalizzazione e simili destinati ad integrare le riserve matematiche e gli accantonamenti per le riserve per premi non acquisiti e simili, in conformità con le regole imposte in materia da parte del Sovrintendente alle Assicurazioni o altro ente ufficiale. In tutti i casi, le stime delle riserve tecniche per l'anno precedente che non erano state utilizzate per pagare i crediti saranno considerate come reddito e dovrebbero essere incluse nel reddito imponibile del periodo d'imposta.
- Gli onorari e le spese sostenute all'estero di cui all'articolo 8, se equi e ragionevoli.
- (ITEM eliminato dalla legge n. 25.063, titolo III, art.4, comma t). - Durata: Dal 31.12.1998 e avrà effetto per l'anno fiscale 1998)
- Spese o contributi a favore del personale per l'assistenza sanitaria, aiuti educativi e culturali, le sovvenzioni ai circoli sportivi e, in generale, tutte le spese di assistenza per i dipendenti, i collaboratori o i lavoratori. Possono essere detratte anche le gratifiche, i bonus, ecc., pagati al personale nel momento in cui, secondo le regole, devono presentare la dichiarazione giurata per l'anno. L'Ufficio Fiscale può contestare la parte delle mance, voti, bonus, ecc., in eccesso rispetto a quanto di solito è pagato per tali servizi, tenendo conto del lavoro svolto dal beneficiario nell'impresa e di altri fattori che possono influenzare la quantità di retribuzione.
- I contributi del datore di lavoro versati per l'assicurazione vecchiaia dei piani gestiti da soggetti privati sotto il controllo del Sovrintendente alle Assicurazioni e fondi pensione e piani di mutua registrati e autorizzati dall'ISTITUTO NAZIONALE DI AZIONE E DI COOPERATIVA RECIPROCA, per la somma di quindici centesimi (0,15 dollari) all'anno per dipendente, come dipendente incluso nei piani di assicurazione o di pensione e fondi pensione. L'importo di cui sopra deve essere aggiornato annualmente dalla Direzione Generale delle Imposte, applicando il tasso di sconto di cui all'articolo 89, riferito a dicembre 1987, come indicato dalla tabella preparata dall'Agenzia per ogni fine mese del periodo fiscale in cui la detrazione è applicabile.
- Le spese di rappresentanza effettivamente sostenute e debitamente accreditate per un importo pari all'uno e cinquanta per cento (1,50%) dell'importo totale dei salari versati durante l'esercizio fiscale in materia di dipendenza personale.
- Gli importi da destinare al pagamento delle spese agli amministratori, ai membri di organi di vigilanza e accordati ai partner di gestione, con le limitazioni di cui al presente comma, dai contribuenti di cui alla lettera a) dell'articolo 69. Gli importi da detrarre a titolo di onorari degli amministratori e dei membri del consiglio di sorveglianza e di remunerazione per la gestione dei partner per la loro prestazione in quanto tale, non possono superare il venticinque per cento (25%) degli utili contabili per l'anno o, in alternativa, l'importo risultante dall'elaborazione di DODICIMILA CINQUECENTO PESOS ($ 12.500) per ciascuno dei destinatari di questi elementi, se maggiore, a condizione che l'assegnazione avvenga entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta per l'anno fiscale in cui è pagato. Per gli importi assegnati dopo tale periodo, l'importo da calcolare in base alle disposizioni di cui sopra è deducibile nell'esercizio in cui vengono assegnati. Gli importi che superano il limite indicato non saranno considerati per il trattamento contabile dei beneficiari ai fini della determinazione dell'imposta, a condizione che il saldo dell'imposta valutata dalla società sia fiscale nel corso dell'anno per il quale sono pagate le tasse.
(Terzo comma sostituito dalla legge n. 25.063, titolo III, art.4, comma u). - Durata: Dal 31.12.1998 e avrà effetto per l'anno fiscale 1998)
Le riserve e le previsioni che questa legge consente di detrarre dal saldo delle imposte sono soggette ad imposta nel corso dell'anno in cui vengono accantonati i rischi coperti (es. licenziamenti di riserva, ecc.).
Articolo 118
Le disposizioni degli articoli 114 e 115 non si applicano ai crediti derivanti dalle cessioni di cui al penultimo comma dell'articolo 19.
Articolo ... (dopo Art. 118)
Ai fini di cui all'articolo aggiunto dopo la sezione 69, il reddito imponibile da considerare è quello determinato dal primo anno fiscale che si concluderà dopo la data effettiva di questa norma e i dividendi o utili da imputare degli stessi sono pagati o distribuiti dopo l'esaurimento dei profitti contabili maturati a fine anno immediatamente precedente in tal senso.
(Articolo inserito dopo l'art. 118 dalla legge n. 25.063, titolo III, art.4, comma z) d '). - Efficace: Dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto per gli esercizi chiusi dopo l'entrata in vigore della presente legge o, se del caso, l'esercizio di tale data).
DECRETO
Articolo 70
Le persone di cui al precedente articolo, non commercianti, determinano l'utile netto secondo la seguente procedura:
- al totale delle vendite o dei redditi, inclusi i ritiri di cui all'articolo 57 della legge, si sottrae il costo del venduto, le spese e le altre detrazioni consentite dalla legge;
- il costo di vendita di cui al punto a) si ottiene sommando alle scorte all'inizio dell'anno fiscale gli acquisti effettuati nel corso di esso e il totale così ottenuto è ridotto delle rimanenze al termine di tale anno fiscale;
- al risultato della Parte A) verrà aggiunto o sottratto l'adeguamento fiscale per inflazione derivante dall'applicazione delle disposizioni del titolo VI della legge;
- nel caso dei responsabili che rispettano i punti b), c) e l'ultimo comma dell'articolo 49 della legge, essi dovrebbero informare la partecipazione che si applica a tutti nel risultato fiscale, discriminando in tale nozione la percentuale di adeguamento fiscale per inflazione rilasciato ad ogni partecipante.
Articolo ... (dopo Art. 70)
In conformità con le disposizioni delle sezioni 6 e 7 del paragrafo a) dell'articolo 69 della legge, le persone fisiche o giuridiche che assumono la qualità di fiduciari e di gestori di fondi comuni, rispettivamente, includono ogni anno fiscale l'imposta sui guadagni circa:
- l'utile imponibile netto ottenuto con l'esercizio dei beni in trust nei confronti del trust incluso nel precedente punto 6, oppure
- gli utili netti imponibili ottenuti dal fondo nei confronti dei fondi di investimento di cui al paragrafo 7.
A questi scopi, può essere considerato l'anno fiscale stabilito nel primo comma dell'articolo 18 della legge. Per la determinazione dell'imposta sul reddito netto, non sono deducibili importi, in ogni denominazione, le indennità adeguate per la distribuzione di lucro.
(Prima Voce aggiunto dopo l'articolo 70 del decreto n. 254/99, art. 1, inc. A). Durata: 1999/03/22 e avrà effetto dalla data effettiva di regolamenti che disciplinano.)
Articolo ... (dopo Art. 70, secondo)
La limitazione non si applica nel primo articolo aggiunto dopo l'articolo 70 del decreto regolamentare, per i trust finanziari di cui agli articoli 19 e 20 della legge n. 24.441, che sono legati alla realizzazione di infrastrutture o all'erogazione di servizi pubblici che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
- si forma con il solo scopo di rendere uniforme la cartolarizzazione degli attivi costituiti da titoli pubblici o privati o diritti di credito derivanti da operazioni di finanziamento evidenziate in atti pubblici o privati, verificati come tali nella definizione e valore per le agenzie di controllo previste dalla normativa vigente in materia, a condizione che la costituzione di trust e l'offerta pubblica dei certificati e titoli di debito siano sostenute in conformità con le norme della Commissione Nazionale Titoli sotto il Ministero dell'Economia e della Produzione.
- Le attività omogenee originali in trust vengono sostituite da altre dopo il completamento o la conclusione, salvo temporanei investimenti finanziari da parte del trust con i proventi di tale realizzazione o la cancellazione al fine di gestire le somme da distribuire o applicate a pagare gli obblighi rispettivi del trust, o in cui la sostituzione di un bene per un altro ritarda il pagamento o il default.
- La durata del trust assume solo la rappresentanza degli strumenti di credito rilevanti per la cancellazione definitiva dei beni in trust.
- L'utile lordo totale del trust è integrato solo con il reddito generato dalle attività in trust o da quelli derivanti dalla sua attuazione e transitorie investimenti finanziari di cui alla lettera b), ammettendo che una quota non superiore al dieci percento (10%) del reddito complessivo deriva da altre operazioni per mantenere il valore di tali beni.
Non è da considerarsi annullato il requisito di cui al paragrafo a) per l'inclusione nel corpus del trust di dati dal disponente o da parte di soggetti terzi per adempiere ai loro obblighi. Nel corso dell'esercizio fiscale in cui non vi è rispetto dei requisiti di cui sopra e negli anni successivi alla durata del trust si applica il precedente articolo.
Al fine di stabilire il reddito netto dei fondi fiduciari di cui al precedente articolo si considerano le disposizioni che disciplinano la determinazione delle retribuzioni in terza categoria, tra cui sono inclusi i guadagni rispetto all'anno fiscale e volti a essere distribuiti in futuro nel corso della durata del contratto di fiducia, come pure quelle che in quel momento si applicano alle spese connesse a svolgere l'attività specifica del trust che sono attribuibili a ogni esercizio successivo da essa contemplato.
(Seconda voce senza numero inserito dopo l'articolo 70, sostituito dall'art valido. Decreto 1, N. 1207/2008 BO: 1/8/2008. Decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale)
Articolo ... (dopo Art. 70, terzo)
Nei casi in cui il depositario dei fondi di investimento immobiliari agisca come fiduciario a seguito dell'istituzione di un trust disciplinato dalla legge n. 24.441, secondo le disposizioni del paragrafo e) dell'articolo 14 della legge n. 24.083, come modificato dalla legge sopra citata, si applica il primo articolo aggiunto dopo l'articolo 70 del decreto, così che i profitti netti generati dall'esercizio dei beni in trust saranno sottoposti al trattamento riservato ai fondi fiduciari.
(Terzo elemento aggiunto dopo l'articolo 70 del decreto n. 254/99, art 1, inc A..) .- Efficace: A partire dal 1999/03/22 e avrà effetto dalla data effettiva di norme di regolazione.)
Articolo ... (dopo Art. 70, quarto)
Quando il trustee detiene il beneficiario del trust, salvo in caso di trust finanziari, disponenti o beneficiari contemplati dalla parte V della legge, il trustee percepirà la parte corrispondente ai risultati ottenuti nei rispettivi anni fiscali dall'esercizio dei beni in trust. Ai fini di cui al presente articolo, dal risultato dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 50 della legge, si considera, al fine di determinare un risultato netto fiduciante-beneficiario, il profitto come proveniente dalla terza categoria.
(Quarto punto inserito dopo l'articolo 70 del decreto n. 254/99, art 1, inc A..) .- Efficace: A partire dal 1999/03/22 e avrà effetto dalla data effettiva di norme del regolamento.)
Articolo ... (dopo Art. 70, quinto)
L'Amministrazione Federale delle Entrate Pubbliche - Direzione Generale, entità autonoma nell'ambito del Ministero dell'Economia e dei Lavori Pubblici e Servizi, stabilisce i termini, le modalità e le condizioni che devono essere registrati i fondi comuni inclusi nel primo articolo aggiunto dopo l'articolo 70 del Decreto e le modalità e le condizioni alle quali i gestori di aziende e/o di deposito devono controllare le loro operazioni come organi di questi fondi ed effettuare le registrazioni contabili di riferimento. Misure equivalenti dovrebbero essere prese in materia di trust disciplinati dalla legge n. 24.441 e delle operazioni effettuate dallo stesso trust nell'esercizio del patrimonio fiduciario. Sarà inoltre adottare le misure necessarie di sua competenza per quanto riguarda il valore attribuibile ai beni di cui alla seconda voce dopo l'articolo 70 del decreto e stabilire i termini e le condizioni alle quali verrà utilizzato per le entrate e le prestazioni di attribuzione da parte del trust a quello previsto nei precedenti articoli.
(Quinta Articolo inserito dopo l'articolo 70 del decreto n. 254/99, Art. 1, inc A..) .- Efficace: A partire dal 1999/03/22 e avrà effetto a decorrere dall'entrata in vigore norme di regolazione.)
Società di Capitali e Enti Integrati a Livello Locale
Sezione 102
Non sono contemplati dalle disposizioni dell'articolo 69, comma b) della legge, una società costituita nel paese, anche se il suo capitale appartiene ad associazioni, società o imprese, indipendentemente dalla loro natura, costituite all'estero o persone fisiche residenti all'estero.
Articolo ... (dopo Art. 102, primo)
Le disposizioni del primo comma, aggiunto dopo l'articolo 69 della legge, si applicano ai dividendi pagati in contanti o in natura, ad eccezione delle azioni gratuite, qualunque cosa le imprese paghino come: prenotazione precedente, a prescindere dalla data della sua costituzione, salvo che la proporzione con cui è accertato che ha pagato l'imposta sul reddito esente da imposte, da premi, o altro. Le precedenti disposizioni si applicano anche, se del caso, quando i profitti sono distribuiti in denaro o in natura. Ai fini del primo e secondo comma di cui sopra, si devono tener conto delle disposizioni dell'articolo inserito dopo l'articolo 118 della legge. Allo stesso modo, si applica la regola di cui al primo e secondo comma del presente articolo per quei casi in cui ha luogo il regolamento o, se del caso, il riscatto delle azioni o quote di partecipazione in materia di utili contabili accumulati in surplus sulla tassa.
(Prima Voce aggiunto dopo l'articolo 102 del decreto n. 254/99, art 1, inc B..) .- Efficace: A partire dal 22/03/1999 e avrà effetto dalla data effettiva di norme di regolazione.)
Articolo ... (dopo Art. 102, secondo)
Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo aggiunto dopo l'articolo 69 della legge, deve essere inteso come il momento del pagamento di dividendi o di distribuzione degli utili quei concetti che sono pagati, resi disponibili o accreditati al titolare del conto, o che, con il consenso o l'acquiescenza esplicita o implicita, sono stati reinvestiti, accumulati, capitalizzati, messi in riserva o in fondi di perforazione o di assicurazione, qualunque sia la loro denominazione o la forma in cui sono stati ceduti.
(Secondo elemento aggiunto dopo l'articolo 102 del decreto n. 254/99, art 1, inc B..) .- Efficace: Dal 1999/03/22 e avrà effetto dalla data effettiva di norme di regolazione.)
Articolo ... (dopo Art. 102, terzo)
Per eseguire i pagamenti di dividendi e, se del caso, utili distribuiti, in denaro o in natura, accumulati alla fine dell'anno immediatamente precedente la data di tale pagamento o distribuzione, al di là di quelli determinati in conformità con le disposizioni di legge, l'eccedenza è ripartita tra i beneficiari, avendo praticato la ritenuta, ai sensi dell'articolo aggiunto dopo l'articolo 69 della legge, a seconda della percentuale dei profitti totali contabili in cui la distribuzione è stata approvata, che rappresenta l'avanzo di cui sopra.
(Terzo elemento aggiunto dopo l'articolo 102 del decreto n. 254/99, art 1, inc B..) .- Efficace: A partire dal 22/03/1999 e avrà effetto dalla data effettiva di norme che regolano)
Disposizione di Fondi o Beni a Terzi
Articolo 103
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 73 della legge, si considera la disponibilità di fondi o beni a cui la norma si applica, quando questi vengono consegnati in prestito, senza che ciò sia una conseguenza del normale svolgimento delle operazioni commerciali della società o sia considerata come generatrice di utili imponibili.
Sono considerati come un risultato del corso di normali operazioni commerciali della società, gli importi anticipati ai dirigenti, amministratori e membri dei consigli di vigilanza per tasse, nella misura non superiore agli importi fissati dall'Assemblea per l'esercizio in cui si sono manifestate e, a condizione che questi anticipi siano individuati e registrati nelle scritture contabili.
La denuncia riguardante l'interesse e gli aggiornamenti elaborati da tale articolo non è più necessaria quando si utilizza la restituzione di fondi o beni, momento in cui si è ritenuto che questo fatto comporta, per il momento in cui si verificano, la cancellazione del credito rispettivi più gli interessi maturati, sia capitalizzati che non, generati dalla fornitura di fondi o di beni in questione.
Tuttavia, se nello stesso anno in cui l'operazione di rimpatrio o subito dopo, si registrano nuove disposizioni di denaro o immobili per lo stesso terzo, significa che il recupero non si è verificato nella misura proposta dall'ammontare di queste nuove disposizioni e che gli interessi e gli aggiornamenti che corrispondono proporzionalmente alla quantità non sono oggetto di cancellazione di cui sopra.
Per tutti gli scopi di cui all'articolo 73 della legge e del presente articolo, i beni, fatte salve le disposizioni, prevedono che essi saranno valutati al loro valore di mercato alla data del relativo fondo.
L'applicazione di interessi e l'aggiornamento previsto da quella sezione della legge, si applicano anche quando la disposizione di fondi o di attività ha conseguito un reddito inferiore di oltre il venti per cento (20%) rispetto a quanto deve essere assegnato in conformità con tale norma, nel qual caso è considerato un interesse e un aggiornamento presunto pari alla differenza tra i due registri.
Nel caso in cui l'erogazione di fondi o beni in questo articolo presupponga una liberalità da quelli di cui all'articolo 88, comma I) della legge, i rispettivi importi non sono detraibili dalla società che l'ha effettuata e non porterà al calcolo di interessi e aggiornamenti presunti.
Compensazione delle Perdite di Società, Associazioni, Imprese e Aziende Agricole - Riorganizzazione di Aziende e Imprese: Definizione e Requisiti
Articolo 105
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 77 della legge si intende per:
- Fusione: quando due (2) o più società si sciolgono senza liquidazione per costituirne una nuova o quando una o più società esistenti, senza liquidazione, sono sciolte per essere assorbite da un'altra, a condizione che, almeno nel primo caso, l'ottanta per cento (80%) del capitale della nuova entità al momento della fusione sia applicabile ai titolari delle società predecessore; nel caso di incorporazione, il valore di una quota relativa ai proprietari delle società o delle società incorporate nel capitale della società incorporante sarà quello che rappresenta almeno l'ottanta per cento (80%) del capitale incorporato.
- Divisione o scissione di società: quando una società assegna le proprie attività a una società esistente o è coinvolta nella creazione di una nuova società o destina parte del suo patrimonio per creare una nuova società o quando si divide in nuove entità giuridicamente e finanziariamente indipendenti, a condizione che al momento della scissione o della divisione, il valore di una quota relativa ai possessori della società scissa o divisa nel capitale della società esistente o da formare, integrandosi con essa una nuova società, non sia inferiore a uno che rappresenti almeno l'ottanta per cento (80%) del patrimonio a tale scopo o, nel caso della creazione di una nuova società o la divisione in nuove imprese, a condizione che almeno l'ottanta per cento (80%) del capitale o dei nuovi soggetti, nel loro insieme, appartengano ai titolari della società predecessore. La scissione o la divisione comporta in tutti i casi la riduzione proporzionale del capitale.
- Gruppo economico: quando l'ottanta per cento (80%) o più del capitale sociale del soggetto continuatore appartiene al socio proprietario o azionista della società riorganizzata. Inoltre, essi devono mantenere individualmente nella nuova società, al momento della trasformazione, non meno dell'ottanta per cento (80%) del capitale in loro possesso in quel momento nell'entità predecessore.
Nei casi di cui ai punti a) e b) del comma precedente devono essere rispettati, se del caso, tutti i requisiti elencati di seguito:
- Alla data della riorganizzazione, le società sono in attività: resta inteso che questa condizione è soddisfatta quando sono in via di sviluppo le attività contemplate dalla società o, quando le hanno interrotte, la cessazione è avvenuta entro i diciotto (18) mesi precedenti la data della riorganizzazione;
- Continuare a sviluppare per un periodo non inferiore a due (2) anni a partire dalla data della riorganizzazione, alcune delle attività delle imprese ristrutturate o altre attività connesse a quelle dell'azienda, rimanendo all'interno dello stesso ramo, in modo che i beni e/o servizi che esse producono e/o vendono le società continuatrici abbiano caratteristiche sostanzialmente simili a quelli prodotti e/o commercializzati dalle società predecessore;
- Che le società abbiano sviluppato le stesse attività o attività collegate durante i dodici (12) mesi immediatamente precedenti la data della riorganizzazione o di cessazione, se fosse avvenuto entro il termine di cui al punto I) o in entrambi i casi, durante il periodo della sua esistenza, se inferiore. È considerata connessa a tale attività quella che contribuisce o completa un'attività industriale, commerciale o amministrativa, o tende a un risultato o scopo che riguarda l'attività di altri (integrazione orizzontale e/o verticale);
- Che la riorganizzazione sia comunicata al Fisco Federale, entità autonoma nel campo di applicazione del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE OPERE PUBBLICHE E SERVIZI e che le esigenze siano soddisfatte entro il termine stabilito.
Ai fini che precedono si intende la data della riorganizzazione, la proposizione da parte della società o delle società continuatrici, la o le attività svolte o predecessori. Per la riorganizzazione prevista da questo articolo ai fini fiscali, devono essere rispettati gli obblighi di pubblicità e di registrazione stabiliti dalla legge n. 19.550 sulle società commerciali e successive modifiche. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche, se del caso, ai casi di riorganizzazione delle imprese individuali o aziende agricole.
Trasferimento di Diritti e Obblighi
Articolo 106
Il trasferimento di diritti ed obblighi per le istituzioni continuatrici, in conformità all'articolo 78 della legge, dovrà attenersi alle seguenti regole:
- nei casi specificamente previsti nel citato articolo, le aziende continuatrici godono degli attributi fiscali, in conformità della legge e del presente regolamento, che avevano le società riorganizzate, in proporzione al patrimonio trasferito;
- il saldo di rivalutazione positiva di cui al paragrafo 2) dell'articolo 78 della legge è costituito dall'adeguamento inflazionistico positivo che la società predecessore aveva differito in conformità con le disposizioni dell'articolo 98 della legge (testo modificato nel 1986 e successive modifiche) e che, in conformità alle disposizioni dello stesso, non avrebbe dovuto essere imputato a causa di esercizi fino al risanamento;
- in caso di divisione o di scissione di società, i diritti e gli obblighi fiscali si trasferiranno in base ai valori dei beni trasferiti.
Deve essere comunicato anche all'Amministrazione Federale delle Entrate Pubbliche, entità autonoma nel campo di applicazione del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE OPERE PUBBLICHE E SERVIZI, l'esercizio dell'opzione di cui al penultimo comma dell'articolo 78 della legge e la richiesta del suo consenso, come nei casi di cui all'ultimo comma di tale articolo.
Risoluzione della Riorganizzazione
Articolo 107
Quando le aziende sono state riorganizzate nel quadro del regime previsto dall'articolo 77 della legge, la modifica o l'abbandono dell'attività entro due (2) anni dalla data di ripartenza o dalla continuità del business della o delle attività sviluppate dai predecessori, produrrà i seguenti effetti:
- nel caso di fusioni, non ci sarà la rettifica delle dichiarazioni giurate che erano state presentate, con la modifica di tutti gli aspetti che hanno avuto un impatto sull'applicazione del sistema;
- in caso di divisione o di scissione di società, gli enti che si sono impegnati nel cambiamento o cessazione di attività devono presentare o correggere le dichiarazioni giurate, applicando le leggi che sarebbero maturate se l'operazione fosse stata eseguita al di fuori di tale regime.
In questi casi l'Amministrazione Federale delle Entrate Pubbliche, entità autonoma nel campo di applicazione del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE OPERE PUBBLICHE E SERVIZI, stabilirà le modalità e i termini per la presentazione delle dichiarazioni giurate che sono state sollevate.
Mantenimento della Partecipazione
Articolo 108
Per la riorganizzazione delle aziende, attività commerciali, imprese e aziende agricole di cui all'articolo 77 della legge e 105 del presente regolamento, ai fini fiscali, i titolari o le società precedenti devono mantenere, per un periodo non inferiore a due (2) anni dalla data della riorganizzazione, un importo di partecipazione non inferiore a quanto dovrebbero avere a tale data nel capitale dei soggetti o successori.
Affinché le perdite fiscali accumulate non siano previste e l'esenzione fiscale in attesa di impiego, formatesi nei regimi speciali di promozione, di cui, rispettivamente, ai punti 1) e 5) dell'articolo 78 della legge, siano trasferibili solo alla società continuatrice, i titolari o le società predecessore devono rispettare le condizioni e i requisiti di cui all'articolo 77 della legge e dal presente decreto.
La mancanza di rispetto delle condizioni e dei requisiti nei paragrafi precedenti, comporterà le finalità di cui agli articoli 77 della legge e 107 del presente regolamento.
(Articolo sostituito dal decreto n. 254/99, art. 1, inc. c) .- Efficace: A partire dal 1999/03/22 e avrà effetto dalla data di efficacia delle norme che regolano)
Termini Speciali per Imposte sul Reddito
Articolo 109
Nel caso delle vendite e delle cessioni di avviamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 77 della legge, l'Amministrazione Federale delle Entrate Pubbliche, entità autonoma nel campo di applicazione del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE OPERE PUBBLICHE E SERVIZI, può concedere, su richiesta del contribuente, termini speciali per il pagamento dell'imposta che non devono superare i cinque (5) anni, con o senza vincolo, oltre agli interessi e l'aggiornamento ai sensi della legge n. 11.683, testo rivisto nel 1998, considerando le modalità e i tempi concordati per il credito. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che siano stati completati, se del caso, i requisiti di pubblicità e registrazione ai sensi della legge n. 11.867.
Trasferimenti, Cessioni o Fusioni Aziendali
Articolo 130
In caso di vendita, trasferimento o fusione di imprese di cui all'articolo 77 della legge per un valore complessivo, l'Amministrazione Federale delle Entrate Pubbliche, entità autonoma nel campo di applicazione del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE OPERE PUBBLICHE E SERVIZI, valuterà il prezzo adeguato dei beni ammortizzabili e il termine della vita residua, al fine di stabilire l'ammortamento annuale. Se si assegnano i valori di ogni bene e per i flussi non ammortizzati in atto fino ad oggi che si verificano nelle circostanze di cui sopra, considerando i progressi che sono, la citata Amministrazione Federale può stimare ai fini degli ammortamenti fiscali.
Tasse e Deduzioni
Articolo 142
La detrazione per spese di amministratori, membri dei consigli di sorveglianza o retribuzioni dei partner di gestione di cui al punto j) dell'articolo 87 della legge, non deve superare il maggiore tra i seguenti limiti:
- VENTICINQUE per cento (25%) degli utili contabili per l'anno. A tal fine, devono essere intesi come reddito contabile quello ottenuto dopo aver sottratto l'imposta sul reddito valutata per l'anno determinato in base alle norme della legge e del presente decreto;
- l'importo risultante dal calcolo di DODICIMILA CINQUECENTO PESOS ($ 12.500) per ciascuno dei destinatari di diritti o di somme concordate. Tale importo è determinato considerando per ciascun beneficiario l'importo sopra indicato o le tasse o gli importi accettati di essere assegnati, se inferiore.
L'importo deducibile è determinato ai sensi delle disposizioni di cui sopra, ed è attivo sulle somme versate o sulle commissioni convenute se, entro il termine per il deposito della dichiarazione giurata per la società stessa, tali compensi o somme concordate erano state assegnate individualmente dall'assemblea degli azionisti o dei soci o dagli amministratori o dall'organo esecutivo, se gli organismi di cui al primo posto li hanno assegnati. Se le assegnazioni accennate in precedenza hanno avuto luogo dopo la scadenza di tale periodo, tale importo sarà detratto dall'esercizio di assegnazione. Gli stessi criteri regolano l'assegnazione per la detrazione delle somme destinate alle tasse dei fiduciari.
La remunerazione di cui al punto j) dell'articolo 87 della legge non comprende gli importi che i dirigenti, gli amministratori, i membri del consiglio di sorveglianza o i partner di gestione percepiranno per altre voci (stipendi, tasse, ecc.), che hanno il trattamento ai sensi della legge a seconda del tipo di profitto coinvolto. Per i fini stabiliti, dovrebbero essere accreditati i rispettivi importi corrispondenti a servizi efficaci, e che la sua grandezza sia legata al lavoro svolto e, se del caso, sia stata completata con gli obblighi pensionistici in questione.
Articolo ... (dopo Art. 142)
Le disposizioni del terzo comma del punto j) dell'articolo 87 della legge, si applicano quando l'imposta valutata nel corso dell'anno per la quale sono pagate l'amministrazione e il consiglio di sorveglianza e la remunerazione per i soci, sia pari o superiore all'importo derivante dal tasso applicato ai sensi dell'articolo 69 della legge per gli importi che superano il limite di cui al secondo comma del medesimo comma. Quando non si verificano le situazioni descritte nel paragrafo precedente, il reddito percepito dal beneficiario sarà trattato come non contabilizzato per la determinazione dell'imposta per il limite di guadagno netto imponibile per i contribuenti di cui alla lettera a) dell'articolo 69 della legge.
(Articolo inserito dopo l'articolo 142 del decreto n. 254/99, art. 1, inc. E). - Efficace: Al 1999/03/22 e avrà effetto dalla data di efficacia delle norme che regolano)
Partner Dirigenti
Sezione 143
I partner dirigenti delle società a responsabilità limitata, in accomandita semplice e per azioni, di cui agli articoli 18, comma b), secondo comma, 79, punto f), secondo comma e 87, comma j), della legge, sono quelli che sono stati designati come tali nel contratto relativo o successivamente, con una decisione nei termini prescritti dalla legge 19.550 e successive modifiche.
Articolo ... (dopo Art. 143)
Ai fini delle disposizioni di cui al punto a) dell'articolo 88 della Legge, sono deducibili solo le spese personali e le spese di soggiorno del contribuente e della sua famiglia, che sono disciplinate dagli articoli 22 e 23 della legge, in questo caso alle limitazioni previste dall'articolo aggiunto dopo se stesso e ai punti g), h) dell'articolo 81 del medesimo standard.
(Punto aggiunto dopo l'art. 143 per l'arte. 1 ° inc. O) del DL n ° 290/2000 BO)