Regime Fiscale: Trasmissione Titoli, Prestiti, Ipoteca e Operazioni Societarie

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Trasmissione di Titoli e Imposte

Il testo riveduto del 1993 include, come evento imponibile, il trasferimento di azioni quotate in borsa.

Il reddito imponibile è il valore di mercato e, per il calcolo dell'imposta, si applica un'aliquota fissa. Attualmente, la Legge sul Mercato dei Valori del 1988 ha introdotto l'esenzione ai fini del trasferimento di proprietà. Per la trasmissione di valori, sia quotati che non quotati, l'operazione è considerata onerosa ai fini IVA.

Tassazione dei Prestiti

Per quanto riguarda la nozione di prestito, oltre al prestito tradizionale, sono comprese le cambiali, le obbligazioni e le obbligazioni commerciali. Oggi questi strumenti sono chiamati attività finanziarie.

Le nuove condizioni per alcuni prestiti personali prevedono che la base imponibile sia il capitale dell'obbligazione. D'altra parte, il mutuo costituito a garanzia di un prestito viene tassato come un prestito, basandosi sul capitale imponibile oltre agli interessi.

Il contribuente è il mutuatario (colui che riceve il denaro e lo restituirà) e l'aliquota fiscale prevista è dell'1%.

È contrario al principio di capacità economica che il contribuente sia il mutuatario, quando il creditore acquisisce il diritto agli interessi sul prestito. Tuttavia, attualmente, l'articolo 45 della legge riveduta prevede una deroga per la costituzione di tutti i prestiti.

Costituzione di Ipoteca: Aspetti Fiscali

L'evento imponibile è la costituzione di un diritto reale di ipoteca.

Il contribuente è il creditore ipotecario.

L'aliquota è dell'1%.

Il reddito imponibile è il capitale più gli interessi.

Tuttavia, si noti che in caso di garanzia ipotecaria per un prestito, essendo quest'ultimo tassato come un prestito, l'iscrizione dell'ipoteca è esente da TPO.

Operazioni Societarie: Principi e Implicazioni Fiscali

Non confondere le operazioni societarie con l'imposta sul reddito.

Le operazioni societarie sono un insieme di concetti fiscali che soddisfano due caratteristiche:

  • Che l'elemento soggettivo della manifestazione imponibile sia una società. È necessario distinguere tra società residenti nel territorio spagnolo, società residenti nell'UE e società residenti in paesi terzi.
  • Che si riferiscano a operazioni imponibili all'interno della configurazione o della struttura societaria.

Di solito, queste operazioni societarie sono formalizzate in un atto pubblico.

La base imponibile è volta a quantificare il capitale coinvolto nell'operazione.

L'aliquota fiscale è dell'1%.

La maturazione avviene con la formalizzazione dell'atto soggetto a tassazione. Di solito, ciò avviene il giorno in cui l'atto viene stipulato.

Esiste una relazione di incompatibilità tra le operazioni societarie e i trasferimenti di capitale onerosi. Le operazioni societarie sono relative alla strutturazione della società, mentre l'IVA si riferisce all'attività della società.

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