Il Regime della Libertà Religiosa in Spagna: Principi Costituzionali e Applicazioni
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Articolo 16: La Posizione della Spagna sui Fenomeni Religiosi
La Spagna non è uno Stato confessionale, e le sue caratteristiche principali sono:
- L'Articolo 16.3 della Costituzione Spagnola (CE) stabilisce che nessuna confessione ha carattere statale. Ciò significa che non esiste una religione ufficiale e vieta ogni tentativo di unificazione tra le funzioni dello Stato e le esigenze religiose. Questa separazione è stata stabilita nella STC TC 24/1982. Esiste una STC del 9 novembre che stabilisce che non possono esserci simboli religiosi nelle scuole pubbliche. Tuttavia, la CEDU ha emesso un'altra sentenza del 18 marzo 2011, che stabilisce che la presenza di simboli religiosi nelle scuole pubbliche non viola il diritto dei genitori di educare i propri figli in conformità con le loro convinzioni religiose e filosofiche.
- Lo Stato è aconfessionale, senza religione ufficiale; pertanto, l'insegnamento della religione non è obbligatorio.
- Lo Stato è obbligato a riconoscere il pluralismo religioso, il che richiede la neutralità dello Stato. L'Articolo 16.3 stabilisce che le autorità pubbliche devono tenere conto delle convinzioni religiose della società spagnola e mantenere relazioni di cooperazione con la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose. Questa collaborazione si manifesta in due forme:
- Facilitare la manifestazione della religione nella vita pubblica.
- Permettere l'istruzione religiosa nelle scuole pubbliche, sebbene tale educazione non sia obbligatoria.
Questo principio di cooperazione è stato sviluppato nella Legge Organica (LO) 7/1980 sulla Libertà Religiosa.
Per acquisire la personalità giuridica, le confessioni devono iscriversi presso il Registro degli Enti Religiosi. La LOLR stabilisce la possibilità di stipulare accordi di cooperazione con enti religiosi registrati che abbiano raggiunto un radicamento significativo in Spagna, sia per la loro diffusione geografica sia per il numero di credenti. Tali accordi devono essere approvati per legge. Il principio su cui si basano è la parità tra le confessioni e si estendono a favore di un regime fiscale agevolato per le entità religiose con carattere benefico, secondo l'ordinamento giuridico spagnolo. A tal fine, è stato istituito il Comitato Consultivo per gli Affari Religiosi, che deve emettere un parere vincolante prima di qualsiasi accordo di cooperazione.
Articolo 16: La Libertà Ideologica e Religiosa
La libertà ideologica, di cui all'Articolo 16 della CE, intesa come libertà di pensiero, è duplice:
- Pensieri interni: non si manifestano all'esterno e godono di libertà illimitata.
- Esterna: L'espressione e la manifestazione dell'ideologia. Questo diritto è limitato da:
- Ordine pubblico: non può alterare l'ordine per la sicurezza, la moralità e la salute pubblica.
- Nessuno è costretto a dichiarare la propria ideologia, religione o convinzioni personali.
- Non può esserci alcuna discriminazione basata sulle opinioni.
- È necessario rispettare i diritti degli altri, anche se hanno ideologie opposte.
Questo diritto non deve essere confuso con il diritto alla libertà di espressione, poiché hanno limiti differenti (intimità, onore e immagine), mentre il diritto alla libertà di ideologia ha meno limiti.
D'altra parte, si pone la questione se l'ideologia possa essere anti-regime e anti-sistema. In linea di principio sì, a meno che non sia un sostegno al reato di terrorismo, o un'apologia o un'aggravante di reati razzisti.
La Libertà Religiosa
D'altra parte, la libertà religiosa è disciplinata dalla LO 7/1980 sulla Libertà Religiosa e ha due dimensioni:
- Individuale: copre una gamma di diritti individuali come la libertà di credo, gli atti di culto, il diritto all'istruzione o la libertà di assemblea.
- Collettiva: comprende diritti religiosi come il diritto di istituire luoghi di culto, l'amministrazione dell'istituzione religiosa per emanare il credo, di avere rapporti con i membri a livello nazionale e internazionale, ecc.
È necessario essere registrati in un apposito registro. D'altra parte, l'Articolo 3 della LO sulla Libertà Religiosa definisce gli enti religiosi come coloro che svolgono attività di ricerca o sperimentazione di fenomeni psichici o mentali, o quelli con ritardo spirituale e umanistico.