Regolamentazione dei Contratti con i Consumatori: Diritto di Recesso e Normativa LGDCU

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1. Contratti con Consumatori e Utenti

I contratti tra consumatori e utenti sono disciplinati dal LGDCU (Legge Generale per la Difesa dei Consumatori e degli Utenti), così come dai regolamenti speciali che possono esistere per particolari tipi di contratti e, in mancanza, dal diritto civile e commerciale. Essi sono inoltre soggetti, se del caso, al LCGC (Legge sulle Condizioni Generali di Contratto) (art. 59.2 e 3).

Le disposizioni più rilevanti della loro regolamentazione riguardano:

Principi Fondamentali e Obblighi di Informazione

Diritto all'Informazione Precontrattuale (Art. 60.1 LGDCU)

L'informazione è, oltre a un diritto fondamentale del consumatore, un elemento cruciale al momento della manifestazione del consenso. L'Art. 60.1 stabilisce che, prima della conclusione del contratto, il professionista deve mettere a disposizione del consumatore e dell'utente, in modo chiaro, comprensibile e adeguato alle circostanze, informazioni pertinenti, accurate e sufficienti circa la natura essenziale del contratto, le sue condizioni giuridiche ed economiche, e i prodotti o servizi oggetto del medesimo. (Informazioni dettagliate al n. 2: identificazione dell'offerente, prezzo, data di consegna, esecuzione del contratto e durata, sicurezza, ecc.).

Vincolo della Pubblicità (Art. 61.2)

Il contenuto della promozione, dell'offerta o della pubblicità, inclusi i benefici di ciascun bene o servizio, vincola il professionista nei confronti dei consumatori e degli utenti, anche se tale contenuto non è espressamente contemplato nel contratto o nei documenti di prova ricevuti (art. 61.2). Per esempio, quando un preventivo è destinato a un cliente, è opportuno aggiungere la data di scadenza del preventivo stesso.

Clausole Onerose e Diritto di Risoluzione (Art. 62)

La legge garantisce che l'esercizio dei diritti dei consumatori non sia ostacolato da impedimenti. Per questo motivo, sono vietate le clausole che impongono ostacoli onerosi o sproporzionati all'esercizio di tali diritti e, in particolare, quelle che fissano scadenze o limiti di durata eccessiva che ostacolano il diritto dei consumatori e degli utenti di risolvere il contratto.

Inoltre, i consumatori e gli utenti possono esercitare il diritto di risolvere il contratto con le stesse modalità con cui è stato stipulato. I contratti per servizi o prodotti a consegna o fornitura continua devono prevedere espressamente la procedura con cui i consumatori e gli utenti possono esercitare il diritto di recesso (art. 62). Qui si può discutere di quanto la teoria differisca dalla pratica.

Conferma Documentale e Integrazione Contrattuale

La legge richiede la consegna al consumatore o all'utilizzatore di una conferma documentale del contratto concluso (art. 63), anche se in forma di semplice ricevuta di consegna.

I contratti saranno integrati a beneficio dei consumatori, secondo il principio di buona fede oggettiva (art. 65).

Il Diritto di Recesso: Eccezione al Principio Pacta Sunt Servanda (Artt. 68-79)

Particolarmente importante nella regolamentazione dei contratti è il diritto di recesso (artt. 68-79). Esso ha origine nel diritto comunitario a tutela dei consumatori ed è una notevole eccezione al principio pacta sunt servanda.

Giustificazione del Diritto di Recesso

Il diritto di recesso si giustifica per la sfiducia nel principio di autonomia contrattuale che esiste in alcuni settori. Tipiche sono le vendite a distanza, in cui il consumatore fornisce il consenso ma, avendo tempo per deliberare, lo fa sulla base di semplici immagini o descrizioni fornite dal commerciante, senza possibilità di conoscenza diretta, il che rende possibile la delusione al momento di ricevere effettivamente il bene o servizio.

Riconoscimento Legale e Termini

Il diritto di recesso, essendo un'eccezione alla regola pacta sunt servanda, richiede un riconoscimento esplicito. L'Art. 44 della LOCM (Legge sull'Ordinamento del Commercio al Dettaglio) lo riconosce, in generale, per la vendita a distanza, e l'Art. 10 della Legge 22/2007 lo prevede per la vendita a distanza dei servizi finanziari.

Il termine per l'esercizio varia, ma l'Art. 71 del LGDCU stabilisce un minimo di sette giorni lavorativi, come ribadito dall'Art. 10.1 della Legge 22/2007 (calcolati dal ricevimento della merce).

Il diritto non richiede alcuna motivazione e non comporta alcuna penalità (artt. 68.1 LGDCU, 44.1 LOCM e 10.2 Legge 22/2007).

Eccezioni al Diritto di Recesso

La legge, pur riconoscendo il diritto di recesso per una serie di contratti, può anche prevedere eccezioni. Per esempio, nel caso dei servizi finanziari a distanza, sono esclusi i prestiti garantiti da un'ipoteca o un interesse su una proprietà, così come le dichiarazioni rese dai consumatori che utilizzano i servizi di un notaio.

Modalità di Esercizio e Onere della Prova

Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di recesso, la legge non impone alcuna formalità, anche se l'onere della prova spetta al consumatore (LGDCU), e il suo esercizio non comporta alcun costo per il consumatore (artt. 72 e 73).

L'Art. 10.3 della Legge 22/2007 prevede al riguardo che il consumatore che esercita il diritto deve informare il fornitore, utilizzando una procedura che consenta di registrare la notifica in qualsiasi modo consentito dalla legge. Questo è contenuto anche nell'Art. 44.2 LOCM, anche se ciò potrebbe comportare problemi di prova.

Effetti del Recesso e Restituzione delle Prestazioni

Per quanto riguarda gli effetti, le parti sono tenute alla reciproca restituzione delle prestazioni in conformità con le disposizioni del Codice Civile (CC) artt. 1303 e 1308. Al consumatore o all'utilizzatore non può essere addebitata la diminuzione del valore dei beni derivante dal suo uso, se tale uso è conforme a quanto concordato o alla natura del bene, o dall'utilizzo del servizio. Il consumatore ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie e utili sostenute sul bene (art. 74 LGDCU).

Voci correlate: