Regolamentazione della Registrazione Immobiliare e dei Diritti Reali in Italia
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Articolo 58: Registrazione di Trasferimenti e Diritti su Beni Non Registrati
Per registrare il trasferimento, il contratto inter vivos di donazione o una proprietà che non sia stata ancora registrata, il Conservatore richiede la prova dell'avvenuta notifica di tale trasferimento al pubblico attraverso tre pubblicazioni su un giornale del dipartimento o della capitale della provincia, qualora in quello non ne esista uno. Contestualmente, un avviso deve essere esposto per almeno quindici giorni nell'ufficio del Conservatore stesso, con le designazioni delle persone coinvolte nel trasferimento, dei confini e del nome della proprietà, oggetto del contratto.
Il Conservatore certifica la conformità con i requisiti indicati nel paragrafo precedente, a piè di pagina, e procede formalmente alla firma.
Sono soggette alle stesse regole di registrazione o incorporazione, o alla registrazione dell'atto di trasferimento inter vivos, il diritto di usufrutto, uso, abitazione, censo e i mutui relativi a beni non registrati.
La registrazione non può essere effettuata se non entro trenta giorni dal rilascio di un certificato di cui al comma secondo.
Articolo 52: Atti Soggetti a Iscrizione nel Conservatorio
Devono essere iscritti nel Conservatorio:
- 1º. I titoli traslativi di dominio immobiliare, i titoli di usufrutto, uso, abitazione, censo e mutui immobiliari, e la sentenza definitiva che dichiara la prescrizione acquisitiva del dominio o di diritti simili. Per quanto riguarda la registrazione dei titoli relativi a miniere, si farà riferimento al codice minerario;
- 2º. La costituzione di trust che comprendano o meno beni immobili, l'usufrutto, l'uso e l'abitazione costituiti su proprietà inter vivos, la divisione, la costituzione, la riduzione e il riscatto del censo, la costituzione di censo vitalizio, e la costituzione di mutuo. Le norme relative al mutuo navale appartengono al codice di commercio;
- 3º. La rinuncia a qualsiasi diritto di cui sopra;
- 4º. Il divieto temporaneo e i decreti definitivi, l'interdizione e la riabilitazione di persone affette da infermità mentale, la conferma del possesso definitivo del patrimonio del defunto e la concessione del beneficio della separazione dei beni ai sensi dell'Art. 1385 del Codice Civile.