Regolamento DAR-18: Sicurezza e Trasporto Aereo di Merci Pericolose
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Regolamento DAR-18: Sicurezza del Trasporto Aereo di Merci Pericolose
Campo di Applicazione
2.1 Campo di applicazione generale
2.1.1 Le disposizioni del presente regolamento si applicano al trasporto di merci pericolose su velivoli civili cileni e stranieri che operano nello spazio aereo nazionale.
In casi di estrema urgenza o quando altri modi di trasporto non sono adeguati, o quando la conformità a tutti i requisiti sia contraria all'interesse pubblico, l'autorità per l'aviazione può derogare al rispetto di eventuali prescrizioni del presente regolamento, a condizione che l'operatore garantisca che esse siano trasportate con livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dalle presenti norme.
2.1.2 L'operatore non accetta merci pericolose per il trasporto aereo a meno che non siano correttamente classificate, documentate, certificate, imballate, contrassegnate ed etichettate secondo le condizioni previste dal presente regolamento.
2.1.3 La richiesta di deroga deve essere presentata per iscritto, includendo i seguenti elementi:
- a) Data di arrivo o di partenza;
- b) Procedure di ingresso o di uscita;
- c) Itinerario;
- d) Scali;
- e) Equipaggio;
- f) Mittente e destinatario del carico.
Deve inoltre includere elementi relativi alla classe, al tipo, alla quantità, all'origine e alla destinazione del carico.
Istruzioni Tecniche per Merci Pericolose
Tutte le operazioni di trasporto aereo di merci pericolose, classificate secondo i requisiti del presente regolamento, devono conformarsi alle disposizioni dettagliate contenute nel documento ICAO 9284-AN/905 "Istruzioni Tecniche per la Sicurezza del Trasporto Aereo di Merci Pericolose e Supplemento" (di seguito, le "Istruzioni Tecniche"), sancite dal Consiglio dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile e adottate e approvate dalla Direzione Generale dell'Aviazione Civile.
Classificazione
3.1 Classi di Merci Pericolose
3.1.1 Le merci pericolose sono classificate nelle seguenti nove classi e, se del caso, nelle loro corrispondenti divisioni:
- Classe 1 - Esplosivi
- Divisione 1.1: Articoli e sostanze che hanno un rischio di esplosione di massa.
- Divisione 1.2: Articoli e sostanze con un rischio di proiezione, ma senza pericolo di esplosione di massa.
- Divisione 1.3: Articoli e sostanze che presentano un pericolo di incendio e un rischio di effetti minori di esplosione o di proiezione o di entrambi, ma non un rischio di esplosione di massa.
- Divisione 1.4: Articoli e sostanze che non presentano rischi significativi.
- Divisione 1.5: Sostanze molto poco sensibili che presentano un rischio di esplosione di massa.
- Classe 2 - Gas
Compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione, e refrigerati a temperature estremamente basse.
- Classe 3 - Liquidi Infiammabili
- Classe 4 - Solidi Infiammabili
Sostanze soggette a combustione spontanea; sostanze che, a contatto con l'acqua, emettono gas infiammabili.
- Divisione 4.1: Solidi infiammabili.
- Divisione 4.2: Sostanze soggette ad accensione spontanea.
- Divisione 4.3: Sostanze che a contatto con l'acqua emettono gas infiammabili.
- Classe 5 - Materie Comburenti e Perossidi Organici
- Divisione 5.1: Sostanze ossidanti diverse dai perossidi organici.
- Divisione 5.2: Perossidi organici.
- Classe 6 - Sostanze Velenose (Tossiche) e Infettive
- Divisione 6.1: Sostanze velenose (tossiche).
- Divisione 6.2: Sostanze infettive.
- Classe 7 - Sostanze Radioattive
- Classe 8 - Corrosivi
- Classe 9 - Merci Pericolose Varie
3.1.2 La classificazione di un articolo o di una sostanza deve essere effettuata come previsto nelle Istruzioni Tecniche, dove sono riportate le definizioni dettagliate delle classi di merci pericolose elencate sopra.
3.1.3 L'ordine in cui sono elencate le classi non indica il loro relativo grado di rischio.
3.1.4 Gli articoli e le sostanze non espressamente menzionati per nome nell'elenco delle merci pericolose delle Istruzioni Tecniche, che possono essere incluse in più di una classe, devono essere classificati in base al rischio massimo per il trasporto, specificando anche i rischi sussidiari secondo le procedure contenute nelle Istruzioni Tecniche.
3.1.5 Merci Pericolose non specificate altrove (NSA)
L'elenco delle merci pericolose nelle Istruzioni Tecniche contiene le voci collettive in base alle quali articoli e sostanze non espressamente menzionati per nome possono essere forniti per il trasporto aereo. Queste voci consistono nel nome della classe di rischio al punto 3.1, o qualche altro termine generico, accompagnati dalla dicitura "non specificati altrove (NSA)".
Capitolo 4
Restrizioni di Trasporto di Merci Pericolose per Via Aerea
4.1 Merci pericolose il cui trasporto aereo è ammesso
Il trasporto di merci pericolose per via aerea è vietato a meno che non sia effettuato secondo il presente regolamento e con le specifiche e le procedure dettagliate nelle Istruzioni Tecniche.
4.2 Merci pericolose il cui trasporto aereo è vietato, salvo esenzione
Il trasporto delle merci pericolose descritte di seguito è vietato a bordo degli aeromobili, salvo quanto previsto dalla Direzione Generale dell'Aviazione Civile, come indicato al punto 2.1, o se le disposizioni delle Istruzioni Tecniche indicano che è possibile il trasporto previa autorizzazione rilasciata dallo Stato di origine:
- a) Gli articoli e le sostanze elencate come vietate per il trasporto nelle Istruzioni Tecniche, in circostanze normali;
- b) Gli animali vivi infetti.
4.3 Merci pericolose il cui trasporto aereo è proibito
Non devono essere trasportate a bordo degli aeromobili le merci pericolose descritte di seguito:
- a) Sostanze o oggetti specificamente menzionati per nome o genericamente descritti nelle Istruzioni Tecniche e ritenuti proibiti per il trasporto aereo, a prescindere dalle circostanze;
- b) Gli esplosivi che potrebbero incendiarsi o decomporsi se esposti a una temperatura di 75 °C per 48 ore;
- c) Gli esplosivi che contengono sia clorati che sali di ammonio;
- d) Gli esplosivi contenenti miscele di clorati con fosforo;
- e) Gli esplosivi solidi classificati come estremamente sensibili agli shock meccanici;
- f) Gli esplosivi liquidi classificati come moderatamente sensibili agli shock meccanici.
(Le procedure per la classificazione di esplosivi si trovano nelle "Istruzioni Tecniche").
- g) Ogni sostanza che, al momento della spedizione, è in grado di produrre un'emanazione pericolosa di calore o di gas in condizioni normali di trasporto aereo;
- h) Il liquido radioattivo piroforico;
- i) Solidi infiammabili e perossidi organici che, in fase di prova, mostrano proprietà esplosive e sono confezionati in modo tale che la procedura di classificazione richieda l'apposizione dell'etichetta per gli esplosivi come rischio sussidiario.
4.4 L'operatore dovrà informare i passeggeri sulle merci pericolose che è vietato portare nel bagaglio a mano, nel bagaglio registrato o sulla propria persona.
4.5 Il trasporto di sostanze infettive richiede che il mittente abbia preventivamente coordinato con l'operatore la conferma del destinatario relativa all'importazione o all'esportazione legale della sostanza. Queste informazioni devono essere fornite dall'operatore alle autorità dell'aviazione.
4.6 Il mittente deve dichiarare all'operatore, prima della spedizione, i campioni per la diagnosi, affinché l'operatore possa adottare le procedure e garantire la conformità della documentazione e della preparazione per il trasporto aereo.
Capitolo 5
Imballaggio
5.1 Requisiti Generali
Le merci pericolose devono essere imballate in conformità alle disposizioni del presente capitolo e in conformità con le disposizioni delle "Istruzioni Tecniche".
5.2 Imballaggio
5.2.1 Gli imballaggi utilizzati per il trasporto di merci pericolose per via aerea devono essere di buona qualità e devono essere costruiti e ben chiusi per evitare perdite che potrebbero verificarsi in normali condizioni di trasporto a causa di variazioni di temperatura, umidità e pressione, o vibrazioni.
5.2.2 L'imballaggio sarà adeguato al contenuto. Gli imballaggi a contatto diretto con le merci pericolose devono essere resistenti a qualsiasi reazione chimica o comunque causate da tali beni.
5.2.3 Gli imballaggi devono essere conformi alle prescrizioni delle "Istruzioni Tecniche" riguardanti il loro materiale e la loro costruzione.
5.2.4 Gli imballaggi devono essere sottoposti a test in conformità alle disposizioni delle "Istruzioni Tecniche".
5.2.5 Gli imballaggi destinati a contenere liquidi devono essere in grado di sopportare, senza perdite, la pressione indicata nelle "Istruzioni Tecniche".
5.2.6 Gli imballaggi interni devono essere imballati, rinforzati o protetti dagli urti, per prevenire rotture o perdite e per controllare il loro movimento all'interno dell'imballaggio esterno, in condizioni normali di trasporto aereo. Il materiale di riempimento assorbente non deve reagire pericolosamente con il contenuto dei contenitori.
5.2.7 Il contenitore non deve essere riutilizzato prima di essere stato ispezionato e verificato che sia esente da corrosione o altri danni. Quando si riutilizza un contenitore, devono essere adottate tutte le misure necessarie per impedire la contaminazione di nuovi contenuti.
5.2.8 Se, a causa della natura del loro contenuto precedente, i contenitori vuoti non possono essere puliti senza comportare rischi, devono essere ben chiusi e trattati in conformità al rischio che essi comportano.
5.2.9 Deve essere apposta all'esterno dell'imballaggio l'indicazione della quantità di sostanza pericolosa che può causare danni.
5.3 Dimensioni dell'Imballaggio
Salvo quanto previsto nelle "Istruzioni Tecniche", l'imballaggio dovrà avere dimensioni tali da consentire l'apposizione di etichette e marchi che ne facilitino l'identificazione.
5.4 Certificazione degli Imballaggi
5.4.1 La DGAC certifica gli imballaggi, su richiesta degli interessati, che devono accompagnare la richiesta per dimostrare la conformità con le Istruzioni Tecniche.
5.4.2 Il fabbricante deve includere nel marchio il numero di identificazione attribuito dall'autorità dell'aviazione.
5.4.3 Gli imballaggi devono essere sottoposti a prove di idoneità; la DGAC può eseguire ispezioni e verificare la conformità con le disposizioni delle Istruzioni Tecniche.
5.4.4 I centri di collaudo devono presentare, al termine delle prove di idoneità, relazioni e protocolli di prova, secondo le Istruzioni Tecniche.
Capitolo 6
Etichettatura e Marcatura
6.1 Generalità
Il mittente verificherà che i marchi e le etichette che sono posti su ogni imballaggio e ogni sovrimballaggio contenenti merci pericolose, siano conformi alle istruzioni contenute nelle Istruzioni Tecniche.
6.2 Etichettatura
6.2.1 A meno che le Istruzioni Tecniche non indichino il contrario, ogni imballaggio di merci pericolose deve recare le etichette appropriate in conformità delle disposizioni delle presenti istruzioni.
6.2.2 È vietato l'uso di altre etichette che possano essere confuse con quelle richieste dal presente regolamento, a causa del loro colore, disegno o formato.
6.3 Marcatura
6.3.1 Salvo diversa disposizione nelle "Istruzioni Tecniche", ogni imballaggio di merci pericolose deve essere contrassegnato con il nome di spedizione e contenere il Numero ONU, se assegnato, nonché ogni altro marchio indicato in tali istruzioni.
6.3.2 Marchi di Specifica dell'Imballaggio
A meno che le "Istruzioni Tecniche" non indichino il contrario, ogni imballaggio fabbricato secondo le specifiche delle "Istruzioni Tecniche" deve essere marcato in conformità con le opportune disposizioni ivi contenute. Nessun imballaggio deve recare un marchio di specifica, a meno che non soddisfi le specifiche corrispondenti previste in tali istruzioni.
6.4 Lingua Applicabile alla Marcatura
Nei marchi relativi a merci pericolose, oltre allo spagnolo e per adottare una forma di espressione più adeguata per uso universale, deve essere utilizzata la lingua inglese.
Capitolo 7
Obblighi del Mittente
7.1 Requisiti Generali
7.1.1 Prima che una persona consegni qualsiasi collo o sovrimballaggio contenente merci pericolose per il trasporto aereo, deve assicurarsi che il trasporto aereo di tali merci non sia vietato e che esse siano correttamente classificate, imballate, marcate ed etichettate, e accompagnate dalla documentazione appropriata per merci pericolose, debitamente sottoscritta, come previsto dal presente regolamento e dalle "Istruzioni Tecniche".
7.1.2 Per il trasporto di campioni diagnostici deve essere presentata una documentazione medica (ospedaliera o clinica) che attesti che la sostanza non contiene agenti patogeni tali da renderla classificabile come materia infettante.
7.2 Documentazione Richiesta per le Merci Pericolose
7.2.1 Il mittente che consegna merci pericolose per la spedizione via aerea è tenuto a presentare all'operatore e alla DGAC le rispettive copie di:
- a) La dichiarazione di merci pericolose del mittente;
- b) La Scheda di Dati di Sicurezza (SDS);
- c) La risoluzione della Direzione Generale di Mobilitazione Nazionale (DGMN) per il trasporto di esplosivi, se applicabile;
- d) L'autorizzazione della Commissione Cilena per l'Energia Nucleare, se applicabile;
- e) Le autorizzazioni rilasciate da altre autorità competenti, a seconda del tipo di merci interessate, se del caso;
- f) La documentazione che attesti le prove di collaudo degli imballaggi, se richiesto.
7.2.2 Il documento di trasporto deve contenere una dichiarazione firmata dalla persona che fornisce le merci pericolose per il trasporto, attestante che tali merci sono state descritte in modo completo e corretto per nome, e che sono state classificate, imballate, marcate ed etichettate, e adeguatamente preparate per il trasporto aereo, in conformità alle disposizioni in materia.
7.3 Lingue Utilizzate
In Cile e per le rotte nazionali, la documentazione di trasporto delle merci pericolose deve essere redatta in italiano. Per il trasporto internazionale, può essere utilizzata anche la lingua inglese, come forma di espressione adeguata e di uso universale.