Responsabilità civile e obbligazioni: elementi, cause e strumenti di tutela per i creditori

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Responsabilità

Quando una persona non adempie ai suoi doveri e obblighi, sulla sua responsabilità gravano conseguenze: possono insorgere sanzioni per la violazione che ha determinato un danno al destinatario del dovere o dell'obbligo.

La natura

La responsabilità può assumere diverse forme. La responsabilità contrattuale può delinearsi come obbligo di mezzi o obbligo di risultato. Ad esempio, un'obbligazione di mezzi implica che il debitore deve mettere a disposizione tutti i mezzi ragionevoli per cercare di raggiungere il risultato e adempie il suo obbligo con la diligenza richiesta, anche quando il risultato non è raggiunto.

La responsabilità extracontrattuale può derivare da un illecito (atto illegale compiuto con dolo o colpa grave) o da un quasi-illecito (fatto dannoso per colpa o negligenza). In questi casi, può altresì sorgere la responsabilità penale se l'atto integra un reato.

Relazione causale

La relazione causale è un altro elemento della responsabilità. Include non solo il nesso tra il tipo di colpa e il danno, ma anche la relazione di causa-effetto tra la condotta dell'agente e il pregiudizio subito dalla vittima.

Cause di esclusione della responsabilità civile

Si tratta di situazioni in cui il presunto agente non è obbligato a riparare, perché non ha tenuto una condotta che possa essere considerata colposa oppure perché non esiste un nesso causale tra la sua condotta illecita e il danno subito dalla vittima.

Concetto di responsabilità

L'idea di responsabilità è collegata a due concetti fondamentali del diritto delle obbligazioni: il debito e la garanzia. Da un lato, la responsabilità è strettamente connessa al debito, anche nella formazione storica del concetto stesso. Dall'altro, il concetto di responsabilità è legato alla funzione di garanzia, in quanto fornisce una tutela specifica all'adempimento dell'obbligo, oltre alla garanzia generale costituita dai beni che compongono il patrimonio del debitore.

Azione obliqua

L'azione obliqua è un rimedio che consente al creditore di agire per esercitare i diritti spettanti al debitore quando questi non lo fa, essendo il creditore surrogato nella posizione del debitore rispetto ai diritti esercitabili. Attraverso l'esercizio di tale azione, il creditore non sostituisce formalmente il debitore, ma esercita i diritti del debitore per preservare il patrimonio di quest'ultimo e per difendere i propri diritti patrimoniali. Si tratta quindi di un'azione indiretta diretta alla tutela del patrimonio del debitore, incidendo su diritti trasferibili ma non sui diritti puramente personali.

Azione pauliana

Le azioni pauliane sono basate sul principio che «i creditori possono agire in proprio contro atti del debitore compiuti in frode ai loro diritti». Lo scopo dell'azione pauliana è la tutela dei creditori contro atti dolosi o fraudolenti che tendono a dissanguare o a sottrarre elementi dal patrimonio del debitore. Si tratta di un rimedio volto alla conservazione del patrimonio idoneo a soddisfare i creditori.

Effetti dell'azione obliqua

  • Il risultato dell'azione può avvantaggiare tutti i creditori chirografari, poiché i beni del debitore costituiscono una garanzia comune per i suoi creditori.
  • Il creditore che esercita l'azione ottiene l'esecuzione sui beni del debitore senza aver pagato il credito; in pratica, esercita un'azione esecutiva per conservare o far rivalere il proprio diritto.

Effetti dell'azione pauliana

  • Il creditore può ottenere la revoca degli atti fraudolenti. Ha diritto di chiedere il sequestro del bene, anche se alienato a terzi, come se fosse ancora nelle mani del debitore: l'alienazione che ha sottratto garanzia al patrimonio costituisce un ostacolo alla soddisfazione dei creditori.
  • La revoca è di natura limitata e può essere pronunciata solo a vantaggio del ricorrente: il valore restituito esce dal patrimonio del cedente e non rientra nella garanzia comune, potendo essere distribuito in via prioritaria al creditore che ha promosso l'azione e ai suoi collaboratori.
  • Non si estinguono i rapporti tra il terzo e il debitore: rispetto a tali rapporti, l'atto conserva i suoi effetti nei limiti in cui la legge lo prevede.

Differenze tra azione obliqua, azione pauliana e simulazione

  • a. L'azione obliqua riguarda l'esercizio dei diritti del debitore contro terzi o atti dannosi; l'azione pauliana attacca atti reali dolosamente posti in essere per frodare i creditori; la simulazione mira a scoprire atti fittizi o apparenti che nascondono la realtà giuridica.
  • b. L'azione pauliana è normalmente esercitabile dai creditori che si ritengono danneggiati; l'azione di simulazione può essere promossa anche da terzi interessati quando l'atto viola norme di ordine pubblico, e in alcuni casi può essere proposta dallo stesso autore dell'atto simulato o dai suoi successori.
  • c. Le azioni pauliane richiedono che l'atto sia idoneo a ledere la posizione dei creditori, spesso in contesti di difficoltà o insolvenza del debitore; nella simulazione non è sempre necessaria l'esistenza di un credito poiché l'azione mira a far emergere la verità sostanziale dell'atto.
  • d. Per l'azione pauliana è rilevante che il credito sia anteriore rispetto alla condotta fraudolenta; nell'azione obliqua e nella simulazione non sempre assume rilievo l'antecedenza o la posteriorità del credito rispetto all'atto impugnato.

Obblighi naturali e obblighi civili

Gli obblighi naturali sono quelli la cui esecuzione non è imposta dalla forza coattiva della legge: il mancato adempimento non comporta una sanzione esecutiva. Esempi possono essere il pagamento di un credito prescritto, debiti derivanti dal gioco, o obblighi morali di assistenza. Gli obblighi civili, invece, sono quelli che possono essere fatti valere mediante l'intervento dell'ordinamento giuridico; tipicamente si tratta di obbligazioni derivanti da contratto o da illecito.

Obbligo di dare, fare e non fare

Gli obblighi possono essere classificati in obblighi di dare, di fare e di non fare. Un obbligo di dare ha per contenuto la consegna di una cosa; un obbligo di fare riguarda l'esecuzione di una prestazione positiva; un obbligo di non fare impone un'astensione da comportamenti. Esempio: "Ti devo pagare venti dollari" è un semplice esempio di obbligazione di dare.

Obbligazione alternativa

"L'obbligazione alternativa è quella che ha per oggetto due o più prestazioni dovute, in modo che il debitore è liberato mediante l'adempimento pieno di una di esse."

In linea di principio, la scelta spetta al debitore, salvo diversa pattuizione o previsione di legge, come previsto dall'articolo 1963 del codice civile.

Nei casi in cui l'obbligazione alternativa si riferisca a una cosa o a un fatto, se il debitore si rifiuta di eseguire deve consegnare la cosa o eseguire il fatto; se l'elezione è rimessa al creditore, questi può richiedere una qualsiasi delle prestazioni. Se la cosa scelta va perduta per causa del debitore, la scelta compete al creditore, che può pretendere il prezzo, l'esecuzione dell'atto o la risoluzione del contratto; se la perdita avviene senza colpa del debitore, il creditore sarà obbligato ad accettare l'altro bene o il fatto prescelto. Se la perdita o l'impossibilità avvengono per causa del creditore, l'obbligazione si considera adempiuta.

Obbligo facoltativo

"L'obbligo è facoltativo quando al debitore è imposto un servizio principale, ma gli è consentita un'altra prestazione facoltativa per liberarsi dall'obbligazione dovuta."

In altri termini, l'obbligo facoltativo concerne un'ulteriore prestazione che funge da mezzo di liberazione; non costituisce l'oggetto principale dell'obbligazione, ma è una facoltà di estinzione del debito. I Romani distingueva­no tale bene come non facente parte dell'obbligazione principale, ma come mera facoltà di soluzione (facultas solutionis).

Obbligazioni congiunte

Le obbligazioni dette "comuni" o congiunte sono quelle in cui più prestazioni si devono eseguire insieme, così che il debitore è tenuto a dare tutte le cose o compiere tutti gli atti previsti. L'articolo 1961 del codice civile stabilisce che chi è obbligato a dare o a fare più cose o atti insieme, è tenuto a eseguirli tutti e ciascuno di essi conformemente alla loro natura e alla loro destinazione.

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