Responsabilità Civile e Risarcimento del Danno nel Codice Penale
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Il Debitore della Responsabilità Civile
Chi è penalmente responsabile è anche civilmente responsabile (art. 116, comma 1, CP). In caso di insorgenza di varie accuse penali (autori e complici), la legge ha fissato le quote per ciascuna di esse. I vari partecipanti al crimine o delitto rispondono in solido tra di loro per le rispettive quote e l'alternativa corrispondente, fatto salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti (art. 116, comma 2, CP).
Casi di Responsabilità Civile senza Responsabilità Penale
Esistono casi in cui non corrisponde una responsabilità penale derivante dal reato civile, ma sussiste comunque l'obbligo di risarcimento:
- Casi in cui non vi è alcuna responsabilità penale.
- Casi di responsabilità civile sussidiaria ad altre forme di responsabilità penale.
- Responsabilità in caso di determinate cause di giustificazione o difese.
Esenzioni dalla Responsabilità Penale e Obblighi Civili (Art. 118 CP)
L'articolo 118 del Codice Penale contiene le seguenti regole per coprire la responsabilità nei casi di infermità, necessità, costrizione ed errore, che coinvolgono l'esenzione dalla responsabilità penale:
- Primo: (Difese 1 e 3 dell'art. 20). In caso di presenza di un disturbo mentale o di un'alterazione della percezione che esenta da responsabilità penale, sono civilmente responsabili coloro che avevano il soggetto sotto la propria autorità, se vi è stata colpa o negligenza (la cosiddetta "colpa in vigilando"). Tale responsabilità deve essere dimostrata e non può essere presunta.
- Secondo: Sono civilmente responsabili in via diretta i soggetti in stato di ubriachezza o intossicazione, anche se esentati dalla responsabilità penale (art. 20, comma 2, CP).
- Terzo: In caso di stato di necessità (art. 20, comma 5, CP), rispondono civilmente coloro per conto dei quali si evita il male, in proporzione al danno per il quale essi sono stati salvaguardati (art. 118, comma 1, n. 3).
- Quarto: In caso di coazione morale (art. 20, comma 6), risponde civilmente chi ha provocato il timore e, in alternativa, chi ha commesso l'atto sotto minaccia.
- Quinto: In caso di errore (art. 14 CP), l'eventuale esenzione dalla responsabilità penale non elimina la responsabilità di coloro che hanno effettuato l'atto (art. 118, comma 2).
Come si può vedere, la maggior parte dei casi riguarda l'assenza di colpevolezza penale, pur sussistendo un illecito civile. Il principio generale è che le giustificazioni eliminano sia la responsabilità penale che quella civile. Se l'atto è giustificato (es. legittima difesa o adempimento di un dovere), non viene generata alcuna responsabilità. Al contrario, la responsabilità civile permane se ciò che concorre è una causa di esonero soggettivo (come il timore insuperabile).
Stato di Necessità ed Errore: Giustificazione ed Esonero
Lo stato di necessità e l'errore rappresentano casi di giustificazione ed esonero (errore di tipo o di divieto, prova di necessità):
- Per quanto riguarda la necessità, la maggior parte della dottrina ritiene che la regola della responsabilità non richieda l'esistenza di un reato, ma tenda a evitare un arricchimento senza causa di coloro che beneficiano della risoluzione favorevole della situazione di necessità.
- Per quanto riguarda l'errore, i casi in cui l'assenza di dolo comporta la perdita dell'illiceità (errore invincibile) sono gli unici in cui la responsabilità civile esiste anche se non vi è alcun atto criminale. Ciò si spiega con la prevalenza della responsabilità civile oggettiva ex delicto, che mantiene la sua validità nonostante l'assenza della componente soggettiva dell'illiceità penale.
Responsabilità Civile Principale e Sussidiaria
Gli articoli 120 e 121 del Codice Penale prevedono alcuni presupposti di responsabilità indiretta a carico di determinate persone. In assenza di responsabilità penale diretta, può esservi un responsabile civile principale; se questi non adempie, la responsabilità ricade sulla persona che appare come responsabile alternativo.
Le Situazioni di Responsabilità per Fatto Altrui (Art. 120 CP)
Nell'articolo 120 CP sono stabilite 5 situazioni di responsabilità per fatto altrui:
- Art. 120, comma 1, CP: Responsabilità indiretta dei genitori e dei tutori per gli atti commessi da soggetti sotto custodia o tutela, che ha generato una notevole giurisprudenza sulla commissione di reati da parte di minori (ad esempio, l'uso del veicolo dei genitori). In questo caso, la responsabilità indiretta scatta solo se vi è stata colpa o negligenza (colpa in vigilando).
- Art. 120, comma 3, CP: Responsabilità per i proprietari di stabilimenti per reati commessi come conseguenza diretta della violazione di regolamenti di polizia o disposizioni delle autorità da parte dei titolari o dei loro dipendenti. Si applicano i principi della colpa in eligendo (nella scelta del dipendente) e della colpa in vigilando (nel controllo delle prestazioni).
- Responsabilità Oggettiva: Se nelle ipotesi precedenti è necessario verificare un certo grado di negligenza, in altri casi la responsabilità è stabilita in modo oggettivo: reati commessi dai media (art. 120, comma 2) e dai veicoli utilizzati dai dipendenti del proprietario (art. 120, comma 5).
- Art. 120, comma 4: Riguarda il caso di aziende, industrie o imprese che hanno responsabilità indiretta per i reati commessi dai propri dipendenti "nel corso delle loro funzioni o servizi".
La logica che presiede il requisito della colpa nella responsabilità per fatto altrui sembra ruotare attorno al principio "cuius commoda, eius incommoda" (chi beneficia di un servizio deve sopportarne i rischi). Nei casi di persone fisiche o giuridiche responsabili per l'illecito dei propri dipendenti, si istituisce una responsabilità oggettiva volta all'eliminazione della fonte di rischio.