Responsabilità Illecita: Fondamenti e Differenze tra Responsabilità Contrattuale ed Extracontrattuale
Classificato in Diritto & Giurisprudenza
Scritto il in
italiano con una dimensione di 7,32 KB
Capitolo 23 Il fatto illecito:
Fatto doloso o colposo che causa ad altri un danno ingiusto. Non tutti i danni sono risarcibili.
Tipologie di fatti illeciti
I fatti illeciti si qualificano in: fatti illeciti penali, ossia un esercizio di un comportamento che l’ordinamento definisce come reato, e fatti illeciti civili, ossia comportamenti illeciti per inadempimento (fonte di responsabilità contrattuale e fonte di responsabilità extracontrattuale).
La responsabilità extracontrattuale
La responsabilità extracontrattuale: sorge quando si verifica un fatto illecito che causa ad altri un danno ingiusto.
Principali differenze tra responsabilità
- Responsabilità contrattuale: onere probatorio a carico del creditore, prescrizione fissata in 10 anni, danni risarcibili sono quelli prevedibili.
- Responsabilità extracontrattuale: onere probatorio a carico del danneggiato, prescrizione fissata in 5 anni, sono risarcibili tutti i danni.
Presupposti della responsabilità extracontrattuale
Sono richiesti cinque presupposti che fanno sorgere la responsabilità extracontrattuale:
- Il fatto: qualunque fatto meramente materiale o umano. Il fatto umano può consistere in un comportamento, in una condotta commissiva o in una omissiva.
- Il danno ingiusto: derivato da un fatto commesso dal danneggiante. Un punto di svolta è stato segnato dai casi Superga e Meroni che portarono la giurisprudenza a stabilire che l’illecito extracontrattuale può derivare anche dalla lesione di un diritto di credito. L’ultimo passo è quello della sentenza 500/99 sezioni unite della suprema corte.
- Il bilanciamento tra interessi: fa parte del danno ingiusto e può diventare illecito se esso deriva da un danno ingiusto.
- L’oggetto del danno: si distingue in danno patrimoniale, che riguarda un pregiudizio suscettibile di valutazione economica, e danno non patrimoniale, non suscettibile di valutazione economica, che a sua volta si divide in:
- danno biologico: lesione temporanea o permanente dell’integrità psicofisica;
- danno morale: sofferenza psicofisica che attiene alla sfera interiore del danneggiato;
- danno esistenziale: attiene alla sfera esteriore del danneggiato.
- Il nesso causale: è il collegamento tra il fatto e il danno. Le teorie per individuare il nesso causale sono due:
- Teoria dell’equivalenza delle cause: tutti i fatti che costituiscono le circostanze in assenza delle quali il fatto lesivo non si sarebbe verificato;
- Teoria della causalità adeguata: riconosce il nesso causale solo per i danni che sono prevedibili ed evitabili.
A sua volta si divide in due procedimenti: accertamento, causalità materiale che determina se il danno si sarebbe verificato in assenza del fatto, oppure valutazione causalità adeguata se il danno è conseguenza prevedibile del fatto.
Colpevolezza e imputabilità
- La colpevolezza: ossia il soggetto che commette il fatto illecito e il comportamento del danneggiante può essere:
- Doloso: si realizza quando il soggetto omette di agire per determinare un danno agli altri;
- Colposo: se la lesione procurata è conseguenza di un comportamento imprudente.
- L’imputabilità del fatto: è quando un soggetto era capace di intendere e di volere al momento stesso del fatto.
La capacità di intendere e di volere del danneggiante, se assente, il fatto non è imputabile e se il fatto non è imputabile per l’incapacità del soggetto si può richiedere il risarcimento. Se non può essere richiesto il risarcimento, il giudice può condannare l’autore.
Il risarcimento del danno
Il risarcimento del danno: trova la sua giustificazione nell’obbligazione risarcitoria che sorge a carico del soggetto responsabile del fatto. Ha lo scopo di ristorare il danneggiato per le conseguenze del fatto illecito.
Le forme assunte per il risarcimento sono due:
- Reintegrazione in forma specifica: consiste nel ripristinare la situazione nello stato in cui era prima del fatto;
- Reintegrazione per equivalente: consiste nel risarcimento mediante una somma di denaro.
Deve comprendere sia il mancato guadagno che la perdita subita. Se impossibile determinare l’ammontare del danno, il giudice stabilisce un risarcimento in via equitativa.
Azione inibitoria
L’azione inibitoria: richiede al giudice che venga interrotta un’attività dannosa o che non venga compiuta.
Responsabilità speciali
Responsabilità speciali: si realizza una scissione tra l’autore del fatto illecito e il soggetto chiamato al risarcimento. Possiamo individuare due ipotesi di responsabilità speciale:
- Le responsabilità indirette: è quando è imputato un soggetto diverso dall’autore del fatto.
- A carico di genitori, tutori, precettori: i genitori e i precettori sono responsabili per i danni provocati dal minore. Il minore deve essere capace di intendere e di volere. È possibile la liberazione del risarcimento se:
- precettori e maestri dimostrano di non aver potuto impedire il fatto;
- i genitori dimostrano di aver impartito al minore una buona educazione.
- A carico dei padroni e dei committenti: i proponenti rispondono per i danni causati dai loro preposti nell’esercizio delle mansioni affidate. La responsabilità del proponente nasce se presenti:
- il rapporto di preposizione;
- danno ingiusto derivante dal fatto posto;
- rapporto di interdipendenza tra mansione e danno.
- A carico del conducente del veicolo: il conducente del veicolo è responsabile dei danni derivati dalla circolazione del veicolo. Fa riferimento a tutti i mezzi di trasporto di cose o di persone adibiti alla circolazione.
Responsabilità oggettive
Le responsabilità oggettive: si configurano quando un soggetto è chiamato a rispondere per il danno.
- Per danni provocati dall’esercizio di attività pericolose: chi esercita attività pericolose è responsabile dei danni derivati dalla stessa. Le attività sono tipiche e se l’attività diventa pericolosa si applica il 2043. Il danneggiato deve dimostrare il nesso di causalità e il danneggiante può liberarsi adottando tutte le misure idonee a evitare il danno.
- Per danni provocati da cose o animali in custodia: il custode della cosa o dell’animale è responsabile dei danni cagionati dalla cosa o dall’animale.
- Per danni provocati dalla rovina dell’edificio: situazione di responsabilità in cui il proprietario dell’edificio è titolare di una situazione di godimento e risponde dei danni provocati dalla rovina.