Responsabilità Legale e Penale: Caso di Errore Medico e Omissione di Soccorso
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I. Fatti di Rilievo: Possibili Implicazioni Legali e Penali
Si evidenziano due comportamenti che possono avere rilevanza nel diritto penale. Al fine di stabilire se tali comportamenti costituiscano un reato di danno, si considerano, da un lato, l'introduzione per errore di una sostanza non appropriata (invece di soluzione fisiologica) tramite clistere da parte dell'assistente B, sotto la supervisione dell'ostetrica C; dall'altro, la mancata comunicazione degli eventi che hanno causato lesioni alla paziente.
Pertanto, si valuterà se tale condotta costituisca un reato di lesioni colpose (art. 147 CP) e un'eventuale omissione di soccorso (art. 195 CP).
II. Analisi Giuridico-Penale
1. Azione
L'azione, in linea di principio, non sembra essere esclusa in nessuno dei due comportamenti citati.
2. Causalità
2.1. Introduzione del Clistere Errato
È evidente che l'introduzione del clistere errato da parte di B e C è la causa diretta delle lesioni subite successivamente dalla paziente. Poiché le lesioni non erano preesistenti, si verificano come conseguenza diretta dell'errore (nesso di causalità).
2.2. Mancata Comunicazione e Conoscenza
La mancata comunicazione dell'errore alle persone competenti è causa concorrente delle lesioni subite. Se l'errore fosse stato comunicato tempestivamente, sarebbe stato possibile ridurre o addirittura evitare il danno. Pertanto, non si può affermare che le lesioni siano dovute a cause diverse da quelle indicate, poiché l'omissione del dovere di informare ha influenzato il risultato finale, ovvero le lesioni subite dalla paziente. Inoltre, dai fatti emerge una chiara relazione tra la mancata comunicazione e l'aggravarsi delle lesioni.
3. Imputazione Oggettiva
Dal primo comportamento censurabile consegue che l'errore commesso da B e C ha messo in pericolo la paziente. Non si tratta di imperizia professionale, ma di una negligenza comune. Tuttavia, è necessario considerare che entrambi, pur consapevoli dell'errore commesso, hanno tentato di porvi rimedio applicando un secondo clistere per pulire la zona interessata. Questo comportamento potrebbe indicare una colpa lieve, considerando che la confusione tra le sostanze è stata causata da un errore dell'ostetrica nel posizionarle in modo errato. È fondamentale sottolineare che negli ambienti ospedalieri è necessario prestare la massima attenzione nella differenziazione e conservazione delle sostanze.
Il secondo comportamento rilevante riguarda l'omissione. Né B né C hanno comunicato i fatti al medico di guardia o ad altri operatori sanitari, e l'evento non è stato registrato nella cartella clinica. Queste circostanze suggeriscono un caso di negligenza cosciente, poiché sia B che C erano consapevoli del loro dovere di riferire e non l'hanno adempiuto.
Non sembra sussistere la scriminante della "costrizione" (art. 20.6 CP), in quanto il timore che il loro errore venisse scoperto, sebbene comprensibile, non li esimeva dal compiere il loro dovere.
La negligenza di B e C appare quindi l'ipotesi più corretta, poiché entrambi, pur essendo a conoscenza dell'accaduto, non l'hanno comunicato a nessuno, aggravando ulteriormente la situazione e causando le lesioni. Hanno quindi violato un dovere fondamentale di diligenza.
Infine, per quanto riguarda l'omissione di soccorso (art. 195 CP), questa non sembra configurarsi nel caso specifico. B e C, come detto, hanno applicato una soluzione fisiologica per correggere l'errore, dimostrando di aver prestato soccorso alla paziente. Diverso è l'aver omesso il dovere di riferire l'accaduto, che costituisce una condotta separata e rilevante sotto il profilo della negligenza.