Responsabilità Penale: Infermità Mentale, Alterazioni della Percezione e Dipendenze

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ARTICOLO 23 - Infermità Mentale Temporanea

Il temporaneo disturbo mentale è caratterizzato dalla sua transitorietà. Dopo un breve periodo, di solito, scompare senza lasciare postumi. Potrebbe rientrare nei casi di temporaneo disturbo mentale ai fini del punto 1 dell'articolo 20 del codice penale, ma in un paragrafo a parte si afferma che l'infermità mentale temporanea non esenta da pena se è stata causata dal soggetto stesso per commettere il reato o se era stata prevista. Questo paragrafo prende in considerazione la teoria delle actiones liberae in causa e richiede una serie di requisiti affinché sussista l'esimente:

  1. Anomalia o alterazione psichica: l'azione è generata da stimoli esterni o endogeni.
  2. Disturbo mentale che impedisce la piena facoltà di comprendere l'illiceità dell'atto. Se il disturbo non è totale, l'esimente può essere considerata incompleta.
  3. Assenza di provocazione volontaria del disturbo allo scopo di commettere il delitto e mancanza di previsione del reato o, se del caso, assenza dell'obbligo di prevederne la commissione.

Quest'ultimo requisito porta a diverse situazioni:

  • Se il soggetto provoca volontariamente la condizione per commettere il crimine: in questo caso, il soggetto non beneficia dell'esimente ed è considerato doloso.
  • Se il soggetto non provoca il disturbo, ma poteva prevedere il reato: non può beneficiare dell'esimente e risponde del reato, ma a titolo di dolo eventuale o colpa cosciente.
  • Se il soggetto non provoca il disturbo né poteva prevedere la commissione del reato: non gli si può imputare il reato, se non a titolo di colpa incosciente. Alcuni autori affermano che in questa situazione si potrebbe beneficiare dell'esimente, sebbene incompleta.

Alterazioni della Percezione

Si applica il comma 3 dell'articolo 20. Questa causa di esclusione della colpevolezza è descritta come una formula mista biologico-psicologica che richiede due condizioni:

  • Il soggetto deve presentare un'alterazione di natura biologica, in particolare nella percezione (visiva o uditiva). Sostituisce la vecchia condizione di sordomutismo.
  • Oltre all'alterazione biologica, deve esserci un effetto psicologico che porta a un'alterazione della realtà tale da impedire al soggetto di comprendere la realtà stessa.

Queste situazioni sono dovute a una carenza che, impedendo il collegamento con il mondo esterno, non permette di comprendere appieno il significato delle proprie azioni. Attualmente, questi casi hanno scarsa applicazione, poiché è possibile accedere a determinati tipi di educazione speciale per queste persone.

Minore Età

La minore età non è sempre stata considerata come una causa di esclusione della colpevolezza. Il Codice Penale spagnolo prevede, all'articolo 19, la mancanza di responsabilità penale per i minori di 14 anni. A questi soggetti si applicano solo le norme relative alla responsabilità civile. I minori di 14 anni saranno sottoposti a misure educative, misure di controllo, ma non sconteranno mai alcun tipo di sanzione penale. Sono previste diverse sanzioni da applicare in base all'età:

  • Tra i 14 e i 16 anni, saranno prevalenti le misure educative.
  • Tra i 16 e i 18 anni, oltre all'aspetto educativo, avrà un ruolo più ampio l'aspetto sanzionatorio, che può prevedere l'internamento in strutture chiuse, semi-aperte, aperte, l'internamento terapeutico, i centri diurni, la libertà vigilata, i lavori socialmente utili, le misure educative, la semplice ammonizione, il ritiro della patente, ecc.

Nel caso di minori che presentano anomalie o disturbi psichici, possono essere imposte misure speciali di internamento in centri di disintossicazione, terapeutici o di percezione. L'internamento sarà riservato ai reati più gravi (con violenza o intimidazione), mai per atti colposi o omissivi. Ad esempio, è previsto l'internamento da 1 a 5 anni, ma con la possibilità di libertà condizionale fino a 20 anni dopo. L'obiettivo del legislatore, al momento di emanare la legge, è l'educazione.

ARTICOLO 23 - Intossicazione da Alcol o Droghe e Sindrome da Astinenza

Sia l'ubriachezza che l'assunzione di droghe possono presentare diversi stati. Il primo è l'intossicazione, causata dall'assunzione di droghe. All'interno di questo stato di ubriachezza, si troverebbe un'intossicazione profonda che colpisce in modo transitorio, in misura maggiore o minore, le facoltà del soggetto. La seconda condizione è l'alcolismo, che è provocato dal consumo abituale di bevande alcoliche e costituisce una malattia cronica che comporta un'alterazione continua, più o meno sensibile, delle facoltà psichiche. L'ultimo e terzo stadio è la sindrome da astinenza, ovvero la dipendenza che il soggetto ha dalla droga (o dall'alcol). Questa dipendenza può portare a una sindrome da privazione i cui effetti possono essere simili a quelli dell'assunzione e della dipendenza (si usa di più quando si parla di tossicodipendenza, meno per l'alcol).

1. Ubriachezza

Il codice penale del 1995 ha introdotto un'esimente specifica in materia di intossicazione per assunzione piena di alcol, droghe tossiche, stupefacenti, sostanze psicotrope (droghe) e altre sostanze con effetti simili. Tutte queste sostanze alterano il sistema nervoso. Per quanto riguarda l'ubriachezza, i requisiti sono:

  1. Intossicazione dovuta al consumo di bevande alcoliche.
  2. Che tale disturbo impedisca la piena facoltà mentale.
  3. Mancanza di provocazione volontaria dell'intossicazione allo scopo di commettere il reato.
  4. Mancanza di previsione della commissione del reato.
  5. Assenza di obbligo di astenersi dalla commissione del reato.

2. Alcolismo

Implica la presenza di una malattia, superando la semplice dipendenza dall'alcol. In caso di alterazione permanente della psiche del soggetto, si applica l'esimente (n. 1 dell'articolo 20). Tuttavia, il codice penale ha introdotto il comma 2 dell'articolo 20 e il problema di applicare l'una o l'altra esimente (poiché non è necessario che l'intossicazione avvenga in un momento preciso) è la sindrome da astinenza, che non tutte le sostanze producono e, quindi, non tutte le droghe hanno lo stesso effetto di creare dipendenza.

3. Assunzione di Droghe (diverse dall'alcol) e Tossicodipendenza

Troviamo casi in cui l'alterazione delle facoltà è causata da una dipendenza del soggetto dalla sostanza, che provoca conseguenze più gravi, poiché la droga provoca un deterioramento delle facoltà del soggetto. Inoltre, abbiamo una criminalità funzionale, che è causata dalla sindrome da astinenza e porta a commettere reati per ottenere la sostanza. Per quanto riguarda il trattamento giuridico, si applica lo stesso criterio dei casi di intossicazione per semplice consumo di droga. Ci sono 3 casi:

  1. Esiste solo dipendenza: si tratta di soggetti dipendenti che non presentano un'alterazione delle facoltà né a causa della sindrome da astinenza né a causa dell'assunzione della droga. Il soggetto subirà una menomazione permanente delle sue facoltà mentali a causa dell'assunzione di droga. In linea di principio, si dovrebbe applicare il numero 1 dell'articolo 20 o l'esimente incompleta se gli effetti della droga non sono totali. Tuttavia, il legislatore del codice penale ha voluto stabilire una disposizione (comma 2 dell'articolo 20) che contempla il caso di tossicodipendenza.
  2. Tossicodipendenza con sindrome da astinenza: se al momento di commettere il reato il soggetto si trovava in preda alla sindrome da astinenza, si deve applicare la seconda frase del comma 2 dell'articolo 20. Maggiore è l'influenza della sindrome da astinenza, maggiore sarà la tendenza a considerare l'esimente. Per applicare questa ipotesi, saranno necessari:
  • Dipendenza da droghe tossiche, stupefacenti o sostanze psicotrope e altre con effetti simili.
Tossicodipendenza con assunzione di droga: se il soggetto è tossicodipendente e compie l'azione tipica sotto gli effetti della droga, si verifica un concorso tra l'esimente e l'attenuante numero 2 dell'articolo 21.

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