Riforma e Applicazione delle Pene: Reato Permanente e Limiti di Conformità
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I. Il Principio del Reato Permanente e il Ne Bis In Idem
In caso di criminalità economica continuata (reato permanente), nessuna sanzione dovrebbe essere applicata al superiore, inferiore o superiore di grado per prevenire il principio del ne bis in idem.
Questioni Sollevate dal Regolamento
Questo regolamento solleva alcune questioni:
- Stabilire quale sia la pena più grave per il reato permanente può essere difficile, poiché in molti casi non è possibile provare tutte e ciascuna delle violazioni (ciò che la legge definisce "indeterminatezza delle violazioni procedurali"). Sarà necessario conoscere tutte le sanzioni per il confronto affinché la violazione provata possa essere presa in considerazione.
- L'accumulo di danni derivanti da violazioni della proprietà e il "tasso di rottura" difficilmente possono portare a considerare in questi casi il "fallimento continuato" di cui all'Art. 74.1 CP, dato che l'ammontare del danno condurrà sempre alla stima di un reato permanente.
- L'Art. 74.3 CP stabilisce il principio generale secondo cui le norme precedenti non si applicano ai reati contro il patrimonio personale (la vita o la salute), ma la continuità può essere riscontrata nei reati penali contro l'onore e la libertà o la violenza sessuale a danno di un individuo (a seconda della natura dei fatti e della norma violata). Esempio: l'applicazione di un reato permanente nei casi di abuso sessuale su base continuativa.
II. Il Regime di Accumulo delle Pene in Caso di Reato Continuato
D. Il Rispetto dell'Accumulo di Pena
L'Articolo 78 CP stabilisce che i giudici possono, nella sentenza, istituire un regime di accesso al carcere per alcune prestazioni imponibili, in caso di accumulo di reati, diverso da quelli generalmente applicabili.
Questo regime è stato modificato e inasprito dalla LO 7/2003, nota come "misure di riforma per l'esecuzione integrale e l'applicazione efficace delle sentenze."
La Regola Base e la Procedura di Calcolo
La regola di base dell'Articolo 78 è finalizzata a eliminare la libertà condizionale, i congedi e il regime aperto nei casi in cui i limiti massimi di conformità stabiliti dall'Art. 76 (20, 25, 30 o 40 anni) siano inferiori alla metà delle condanne totali.
La procedura consiste nell'eseguire i calcoli necessari per tali concessioni (ad esempio, i tre quarti della pena per la libertà condizionale) sul numero totale delle sentenze, piuttosto che sui limiti massimi di conformità. Si citano anche i "benefici penitenziari", che corrispondono a quelli previsti dagli Artt. 202 e seguenti del Regolamento Penitenziario 190/1996 (libertà condizionale anticipata e petizione di clemenza).
Con questo calcolo, in caso di sanzioni totali molto elevate (100, 200 anni), il periodo di prova, il regime aperto, ecc., scompaiono, e il soggetto sarà rilasciato solo al raggiungimento del limite massimo di conformità (20, 25 anni) dopo averli effettivamente scontati, eliminando le situazioni di semi-libertà.
Conformità Elettiva e Limiti Massimi
Questo sistema di conformità elettiva può essere organizzato nella sentenza nei casi in cui il limite sia tre volte la pena più severa o 20 anni, ma deve necessariamente essere inflitto nei casi previsti dalle lettere A, B, C e D dell'Art. 76.1 (limiti di 25, 30 e 40 anni).
III. Critica al Sistema e Contraddizioni Costituzionali
Il regolamento in vigore e la sua riforma rappresentano un trionfo delle concessioni ai sentimenti di vendetta e retribuzione demagogica, eliminando di fatto le situazioni di semi-libertà orientate al reinserimento sociale. Ciò prevede l'introduzione di un carcere a vita che contraddice l'orientamento costituzionale delle sanzioni: 40 anni di reclusione effettiva senza possibilità di uscita consentono una pena superiore al carcere a vita in altri sistemi giuridici europei, dove è possibile ottenere la libertà vigilata dopo aver scontato 15 anni.
I 15 anni di detenzione continuativa sono il periodo solitamente indicato dalla dottrina come quello oltre il quale il carcere provoca danni irreversibili alla personalità. Pertanto, una detenzione di lunghezze eccessive come quelle previste dal CP è stata considerata contraria al trattamento inumano e degradante ai sensi dell'Articolo 15 della nostra Costituzione.
Ritorno al Regime Normale (Art. 78.3 CP)
L'Art. 78.3 CP permette di tornare al regime di conformità normale se concordato con il Giudice di Sorveglianza, dopo una prognosi di reinserimento individualizzato, valutando la situazione personale e il progresso del trattamento, ma solo dopo aver ascoltato il Pubblico Ministero e le vittime del crimine.
Questa capacità di riconquistare il regime di conformità normale è praticamente inesistente nei casi di terrorismo e criminalità organizzata, dal momento che l'Art. 78.3 consente il regime aperto solo dopo aver scontato 1/5 del valore massimo, e quando si prova a sottrarre un ottavo (rispettivamente, 32 e 35 anni se si tratta di un limite di 40 anni inferiore alla metà del totale imposto).
Infine, va osservato che le condizioni per la libertà condizionale sono state inasprite in generale.