Riforma Costituzionale in Italia: Procedura, Iniziativa e Limiti
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Riforma Costituzionale: Panoramica
La Costituzione, in quanto legge suprema, contiene disposizioni specifiche per la sua stessa riforma. Questa clausola, nata negli Stati Uniti, ha avuto in Europa un'evoluzione distinta in quattro fasi:
- Primo periodo: Corrisponde al costituzionalismo rivoluzionario, caratterizzato dalla supremazia del legislatore e dalla rigidità della Costituzione. L'estrema rigidità impediva la riforma.
- Secondo periodo: La Costituzione era considerata un patto tra Re e Parlamento. Molte costituzioni spagnole di quel tempo mancavano di disposizioni per la riforma.
- Terzo periodo (tra le due guerre): Corrisponde al costituzionalismo democratico e globale. Costituzioni rigide, che stabiliscono le scelte fondamentali del regime politico, alcune interpretate come irriformabili.
- Quarto periodo (dopo la seconda guerra mondiale): La riforma è una garanzia di uso limitato; è preferibile l'interpretazione costituzionale per l'adeguamento progressivo alle esigenze sociali.
La riforma costituzionale diventa necessaria quando l'interpretazione non è più sufficiente. Svolge tre funzioni principali:
- Adatta la Costituzione alla dinamica realtà politica.
- Garantisce l'adeguatezza costituzionale senza violare la realtà giuridica.
- Assicura la continuità dello Stato di diritto e la supremazia della Costituzione.
Il processo di riforma generalmente prevede la partecipazione degli organi legislativi, a volte con la formazione di un organo speciale (Assemblea Nazionale). Può richiedere l'approvazione di due legislature diverse, con possibile scioglimento delle Camere e partecipazione degli elettori tramite referendum (facoltativo o obbligatorio).
La Riforma nella Costituzione Italiana: Articoli 167 e 168
La Costituzione italiana non presenta clausole di intangibilità esplicite, ovvero non ci sono elementi dichiarati irriformabili. Tuttavia, stabilisce diversi gradi di difficoltà per le riforme, distinguendo tra una procedura "semplice" (Art. 167) e una "aggravata" (Art. 168), più complessa del normale processo legislativo.
- Art. 167 (Procedura Semplice): Rappresenta una procedura meno complessa per modifiche di minore entità.
- Art. 168 (Procedura Aggravata): Sostituisce le clausole di intangibilità. Si applica a modifiche sostanziali o alla revisione completa della Costituzione. La Costituzione distingue tra "revisione" (modifiche parziali) e "riforma" (modifica dell'intero testo o di parti essenziali, come indicato nell'Art. 168.1 CE).
Iniziativa della Riforma Costituzionale: Articolo 166
L'Art. 166 rinvia alle disposizioni dell'Art. 87.1 e 2 per l'iniziativa legislativa. L'iniziativa di riforma costituzionale spetta a:
- Governo: L'iniziativa si concretizza in un progetto di riforma approvato dal Consiglio dei Ministri, presentato al Congresso con una relazione e i necessari documenti.
- Congresso dei Deputati: La proposta deve essere sottoscritta da due gruppi parlamentari o da un quinto dei deputati e richiede l'esame da parte della plenaria del Parlamento.
- Senato: La proposta deve essere presentata da almeno cinquanta senatori non appartenenti allo stesso gruppo parlamentare.
- Assemblee Legislative delle CCAA: L'iniziativa può essere esercitata attraverso due canali:
- Richiesta al Governo di adottare un progetto di riforma costituzionale (senza passare per l'esame della plenaria).
- Presentazione di una proposta di riforma al Comitato Generale, con delega a un massimo di tre membri dell'Assemblea per la sua difesa (previa discussione in plenaria).
Gli Statuti di Autonomia e i regolamenti delle Assemblee delle Comunità Autonome disciplinano i requisiti specifici per l'iniziativa di riforma costituzionale.
Limiti Temporali alla Riforma: Articolo 169
L'Art. 169 della Costituzione stabilisce limiti temporali alla riforma costituzionale, vietandone l'avvio in tempo di guerra o durante la vigenza degli stati di allarme, emergenza o assedio (previsti dall'Art. 116). Questo significa che:
- È vietato *iniziare* una riforma costituzionale in tempo di guerra o durante uno degli stati di crisi.
- "Tempo di guerra" richiede una formale dichiarazione di guerra.
- In linea di principio, una riforma costituzionale *già avviata* prima della dichiarazione di guerra o dello stato di crisi *può* proseguire. L'Art. 169 vieta solo l'inizio, non la prosecuzione.
Questa disposizione, sebbene miri a proteggere la Costituzione in periodi di instabilità, può risultare contraddittoria, poiché una riforma in tali circostanze potrebbe essere proprio ciò che è necessario.