Riforma Costituzionale in Italia: Processo Legislativo e Poteri del Presidente

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Processo di Riforma Costituzionale in Italia: Iter Legislativo e Competenze Presidenziali

Fasi Iniziali e Quorum Richiesti

1. Promozione del dibattito parlamentare: Il Presidente della Repubblica non ha il potere di proporre direttamente una riforma costituzionale. Questa facoltà è riservata esclusivamente ai membri della Camera dei Deputati e ai Senatori del Senato.

2. Quorum deliberativo: Generalmente, è richiesto un quorum dei 3/5 dei membri in carica di ciascuna Camera. Tuttavia, questo quorum è elevato ai 2/3 dei membri in carica quando la riforma riguarda i seguenti capitoli:

  • Cap. 1° - Principi Fondamentali
  • Cap. 3° - Diritti e Doveri dei Cittadini
  • Cap. 8° - La Corte Costituzionale
  • Cap. 11° - Forze Armate e di Polizia e Sicurezza Pubblica
  • Cap. 12° - Il Consiglio Supremo di Difesa

Il quorum più elevato è necessario perché questi capitoli definiscono il profilo e la forma stessa della Costituzione. Il progetto di riforma deve essere approvato da entrambe le Camere con il quorum di 3/5 o 2/3, rispettivamente. Non è prevista l'insistenza in questa fase.

Fase Successiva alla Riforma del 2005 e Ruolo del Presidente

3. Iter post-approvazione: Prima della riforma del 2005, dopo l'approvazione da parte di entrambe le Camere, era prevista una procedura speciale che prevedeva la convocazione del Parlamento in seduta comune, entro 40 giorni, per la ratifica definitiva. Questa fase è stata eliminata perché ritenuta superflua. La ratio di tale procedura era quella di indurre i parlamentari a una riflessione più approfondita sull'opportunità della modifica costituzionale.

Dopo la riforma del 2005, il progetto, una volta approvato, passa direttamente al Presidente della Repubblica, senza la fase intermedia della ratifica. Il Presidente ha 30 giorni per decidere se sanzionare o porre il veto (espresso o tacito) al progetto. Se la sanzione è tacita, il Presidente promulga la legge entro 10 giorni dalla scadenza dei 30 giorni; se è espressa, la promulga entro 10 giorni dalla comunicazione al Parlamento della sua intenzione di promulgare il progetto.

Veto Presidenziale: Totale e Parziale

Se il Presidente pone il veto al progetto, questo può essere totale o parziale.

Veto Totale (Prima ipotesi): Il Presidente si oppone all'intero progetto. In questo caso, il progetto decade, a meno che entrambe le Camere non insistano sull'approvazione del testo originale con un quorum dei 2/3 dei membri in carica. Se ciò avviene, il Presidente ha due alternative (non previste per le leggi ordinarie):

  1. Promulgare il progetto entro 10 giorni dall'insistenza.
  2. Indire un plebiscito popolare entro 30 giorni dall'insistenza, per chiedere ai cittadini se approvano o meno la riforma costituzionale. Il decreto di indizione del plebiscito deve includere il testo dell'emendamento costituzionale approvato dal Parlamento e respinto dal Presidente. Se il Presidente non indice il plebiscito entro 30 giorni, è obbligato a promulgare la legge di riforma costituzionale entro 10 giorni dalla scadenza del termine.

Veto Parziale (Seconda ipotesi): Il Presidente approva il progetto, ma propone delle modifiche. Queste modifiche sono definite veti additivi, soppressivi o sostitutivi. Il progetto ritorna al Parlamento, che deve pronunciarsi sui veti.

  • Se entrambe le Camere approvano i veti presidenziali con il quorum appropriato ai capitoli oggetto di riforma, il Presidente promulga la legge entro 10 giorni.
  • Se una o entrambe le Camere non raggiungono il quorum necessario, i veti si considerano respinti. In linea di principio, la parte del progetto oggetto del veto decade, a meno che entrambe le Camere, in una seconda votazione, non insistano sull'approvazione del testo originale (in tutto o in parte) con un quorum dei 2/3 dei membri in carica.

Di fronte all'insistenza delle Camere, il Presidente ha le stesse due opzioni previste in caso di veto totale: promulgare la legge entro 10 giorni o indire un plebiscito entro 30 giorni. In caso contrario, è obbligato a promulgare la legge entro 10 giorni.

Nel caso di indizione del plebiscito a seguito di veto parziale, il decreto di convocazione deve contenere non l'intero progetto di riforma, ma solo le parti oggetto di disaccordo tra Presidente e Parlamento.

Plebiscito e Promulgazione

Il decreto di indizione del plebiscito deve indicare la data in cui si terrà. La Costituzione stabilisce che il plebiscito non può svolgersi prima di 30 giorni né dopo 60 giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione sulla Gazzetta Ufficiale. Il Tribunale qualifica i risultati e li comunica immediatamente al Presidente della Repubblica, che promulga la legge di riforma costituzionale entro 5 giorni.

La legge di riforma costituzionale entra in vigore e il testo della riforma si integra nel testo della Costituzione. Questo differisce dalle leggi di interpretazione autentica della Costituzione, che rimangono separate e sono richiamate nelle note. Di conseguenza, per modificare una legge di interpretazione autentica è sufficiente una legge ordinaria (con quorum dei 3/5, come stabilito dall'art. 66 della Costituzione), mentre per modificare una legge di riforma costituzionale è necessario seguire l'intero iter di revisione costituzionale.

Potere Regolamentare del Presidente: Stati di Emergenza (Art. 32, n. 5 e n. 20)

L'articolo 32, n. 5, conferisce al Presidente il potere di dichiarare gli stati di emergenza, che sono strumenti giuridici che il Presidente può utilizzare per affrontare situazioni anomale di calamità pubblica o politica. Sono transitori, in quanto una loro permanenza metterebbe in discussione la legittimità del sistema politico.

Sospensione e Limitazione dei Diritti

La dichiarazione dello stato di emergenza, di per sé, non pregiudica i diritti dei cittadini. Tuttavia, autorizza il Presidente a sospendere o limitare determinati diritti, in modo proporzionato e adeguato al ripristino dell'ordine pubblico. Ad esempio, possono essere limitati il diritto di riunione, la libertà di espressione, il diritto di proprietà, ecc.

La Costituzione prevede la disciplina generale degli stati di emergenza, mentre la legge ordinaria n. 18.415 (parzialmente abrogata tacitamente dalla riforma del 2005) li disciplina in dettaglio.

  • Sospensione: Privazione temporanea dell'esercizio di un diritto (es. divieto di assembramenti).
  • Limitazione: Restrizione sostanziale di un diritto, che può comunque essere esercitato, seppur con modalità limitate (es. divieto di pubblicare foto di atti terroristici in prima pagina).

La Costituzione non sempre consente al Presidente di sospendere un diritto; in alcuni casi, può solo limitarlo. Un atto del Presidente che sospende un diritto quando la Costituzione consente solo la limitazione è incostituzionale e può essere impugnato.

Ad esempio, durante il regime militare, la Corte Suprema stabilì che la censura preventiva imposta ai mezzi di informazione era una sospensione (e quindi incostituzionale) della libertà di informazione, e non una semplice limitazione.

Tipi di Stato di Emergenza

Gli stati di emergenza sono quattro, ciascuno giustificato da una specifica situazione eccezionale:

  1. Stato di Assemblea: Guerra esterna (dichiarata o di fatto).
  2. Stato di Assedio:
    • Guerra interna: Scontro violento tra fazioni interne per il controllo del potere.
    • Grave turbamento interno: Grave instabilità governativa che minaccia il crollo delle istituzioni (es. situazione in Cile nel 1973).
  3. Stato di Emergenza: Gravi disordini interni o gravi danni alla sicurezza nazionale, ma di minore entità rispetto al turbamento interno (eventi più localizzati).
  4. Stato di Catastrofe: Calamità pubblica (terremoti, tempeste, siccità, epidemie, ecc.), comprese quelle causate dall'uomo.

Dichiarazione e Durata degli Stati di Emergenza

  • Stato di Emergenza e Stato di Catastrofe: Dichiarati dal Presidente della Repubblica.
    • Stato di Emergenza: Dura 15 giorni, prorogabile di altri 15. La prima proroga è decisa autonomamente dal Presidente, le successive richiedono l'accordo del Parlamento (che ha 5 giorni per pronunciarsi; il silenzio equivale ad assenso).
    • Stato di Catastrofe: Dura fino alla cessazione della calamità. Se dura più di un anno, è necessario l'accordo del Parlamento (con le stesse modalità dello stato di emergenza). Il Parlamento può porre fine allo stato di catastrofe dopo 180 giorni dalla dichiarazione, se ritiene cessata la situazione eccezionale.
  • Stato di Assemblea e Stato di Assedio: Dichiarati dal Presidente con l'accordo del Parlamento (che ha 5 giorni per pronunciarsi, senza poter porre condizioni). In attesa della decisione del Parlamento, il Presidente può dichiarare uno stato di assedio o di assemblea provvisorio.
    • Stato di Assedio: Dura 15 giorni, prorogabile. Per le proroghe successive, è necessario l'accordo del Parlamento.
    • Stato di Assemblea: Dura finché permane la guerra esterna.

In tutti i casi, il decreto presidenziale deve designare un'autorità militare (Capo della Difesa Nazionale) responsabile del mantenimento dell'ordine pubblico. Le forze militari sono tenute a riferire periodicamente al Parlamento sulle azioni intraprese.

Proroga e Rinnovo

  • Proroga: Estensione della durata dello stato di emergenza già dichiarato, prima della sua scadenza. Le misure adottate rimangono in vigore.
  • Rinnovo: Dichiarazione di un nuovo stato di emergenza dopo la scadenza del precedente. È necessario un nuovo decreto e le misure devono essere nuovamente dichiarate.

La Costituzione consente sia la proroga che il rinnovo.

Diritti Coinvolti nei Diversi Stati di Emergenza (Art. 43)

L'art. 43 stabilisce quali diritti possono essere limitati o sospesi in ciascuno stato di emergenza. Un decreto presidenziale che limiti o sospenda diritti non previsti per quello specifico stato di emergenza è incostituzionale e può essere impugnato con i rimedi costituzionali (ricorso di protezione e di amparo).

  • Stato di Assemblea: Può sospendere o limitare la libertà personale, consentendo:
    • Arresto di persone in luoghi diversi dalle carceri.
    • Trasferimento di persone in altre località del territorio (in zone urbane).
    • Espulsione dal Paese (diversa dall'estradizione, che è una sanzione penale).
    • Limitazione della libertà di movimento (es. coprifuoco).
  • Stato di Assedio: Non menziona la sospensione o limitazione della libertà personale, ma prevede specifiche modalità di limitazione:
    • Arresto di persone in luoghi diversi dalle carceri.
    • Limitazione della libertà di movimento.
    • Sospensione del diritto di riunione.
  • Stato di Emergenza: Non specificato.
  • Stato di Catastrofe:
    • Confisca di beni (prestiti forzosi con obbligo di indennizzo).
    • Limitazioni al diritto di proprietà (obblighi imposti al proprietario, con eventuale indennizzo se comportano la privazione di facoltà essenziali).
    • Adozione di misure amministrative straordinarie per il ripristino della normalità.

Ricorsi Giurisdizionali

Le misure adottate dal Presidente che ledono i diritti dei cittadini sono impugnabili in tribunale tramite ricorso di protezione e di amparo.

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