Il Ruolo Costituzionale del Re di Spagna: Funzioni e Poteri
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Le Funzioni del Re come Capo di Stato
Secondo l'articolo 56.1 della Costituzione Spagnola (CE), "Il Re è il Capo dello Stato, simbolo della sua unità e permanenza, arbitra e modera il funzionamento regolare delle istituzioni, assume la più alta rappresentanza dello Stato spagnolo nelle relazioni internazionali [...] ed esercita le funzioni che gli attribuiscono espressamente la Costituzione e le leggi".
Per adempiere a queste funzioni generiche, il Re dispone di un elenco di poteri specifici volti a raggiungere il suo scopo simbolico, di arbitrato e di moderazione. Il Re può utilizzare la sua influenza personale, le informazioni, i consigli, ecc., nell'ambito delle sue competenze. Queste funzioni delineano la figura del Re come un organo di natura diversa dai tre poteri classici dello Stato, poiché la Costituzione separa il Capo dello Stato dal potere esecutivo. Gli atti del Re, per essere validi, devono essere controfirmati da altri soggetti (procedura di "refrendo").
I compiti generali attribuiti dalla Costituzione al Re possono essere raggruppati in tre categorie principali:
1. Funzione Simbolica
Il Re è il simbolo dell'unità e della permanenza dello Stato. Assume la più alta rappresentanza dello Stato spagnolo nelle relazioni internazionali. Questa funzione è strettamente legata al carattere ereditario della Corona, che garantisce un trasferimento automatico e individuale della carica di Capo dello Stato.
2. Funzione Moderatrice
Il Re collabora con gli altri poteri dello Stato attraverso atti previsti dalla legge, come la nomina dei ministri, contribuendo al corretto funzionamento delle istituzioni.
3. Funzione di Arbitrato
Il Re agisce come arbitro tra le diverse forze politiche per mediare in caso di tensioni e scontri, con l'obiettivo di evitare blocchi istituzionali. Questa funzione si manifesta in situazioni specifiche, attraverso poteri formali che richiedono la successiva ratifica da parte di altri organi. Un esempio chiave è la proposta di un candidato alla Presidenza del Governo.
Funzioni Specifiche in Relazione ai Poteri dello Stato
In Relazione al Potere Legislativo
- Convocare e sciogliere le Cortes Generales (il Parlamento) e indire le elezioni generali.
- Indire un referendum nei casi previsti dalla Costituzione.
- Sanzionare e promulgare le leggi.
In Relazione al Potere Esecutivo
- Proporre il candidato alla Presidenza del Governo e, se del caso, nominarlo.
- Nominare e revocare i ministri su proposta del Presidente del Governo.
- Emanare i decreti approvati dal Consiglio dei Ministri.
- Conferire gli impieghi civili e militari e concedere onorificenze e distinzioni.
- Essere informato sugli affari di Stato e presiedere, a tal fine, le riunioni del Consiglio dei Ministri, quando lo ritenga opportuno, su richiesta del Presidente del Governo.
- Esercitare il comando supremo delle Forze Armate.
In Relazione al Potere Giudiziario
- Nominare il Presidente del Tribunale Supremo su proposta del Consiglio Generale del Potere Giudiziario.
- Nominare il Procuratore Generale dello Stato su proposta del Governo.
- Esercitare il diritto di grazia conformemente alla legge.
Altre Funzioni Costituzionali
- Relazioni Internazionali: Accreditare gli ambasciatori e altri rappresentanti diplomatici; manifestare il consenso dello Stato a obbligarsi internazionalmente per mezzo di trattati.
- Corte Costituzionale: Nominare i membri della Corte Costituzionale di sua competenza.
- Comunità Autonome: Nominare i Presidenti delle Comunità Autonome.