Salute e Sicurezza sul Lavoro: Normative, Valutazione dei Rischi e Prevenzione

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MEDICINA DEL LAVORO

Bernardino Ramazzini è considerato il padre fondatore della Medicina del Lavoro.

Sono specifiche competenze del settore: la clinica (diagnosi eziologica, terapia e riabilitazione) delle malattie causate, favorite o aggravate dal lavoro, l’igiene, l’epidemiologia, la tossicologia e l’ergonomia occupazionali.

I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA MEDICINA DEL LAVORO SONO:

  • Il mantenimento e la promozione della salute e della capacità lavorativa.
  • Il miglioramento dell’ambiente di lavoro e del lavoro stesso per renderli compatibili ad esigenze di sicurezza e di salute.
  • Lo sviluppo di una organizzazione e di una cultura del lavoro che vada nella direzione della salute e della sicurezza.

RISCHI IN AMBITO PROFESSIONALE:

  • Sicurezza (di natura infortunistica): strutture, macchine, sostanze pericolose, impianti elettrici, incendi/esplosioni.
  • Salute (di natura igienico-ambientale): agenti chimici, fisici, biologici.
  • Sicurezza e salute (di tipo trasversale): organizzazione del lavoro, fattori ergonomici, psicologici, difficili condizioni di lavoro.

OGNI LAVORATORE VA INCONTRO A RISCHI:

  • Specifici della mansione.
  • Psicosociali (inappropriato carico di responsabilità, limitate relazioni sul luogo di lavoro, scarso senso di appartenenza al team).
  • Collegati allo stile di vita: alimentazione, tabagismo, alcol/tossico dipendenza, turni notturni, straordinari.

IL MEDICO DEL LAVORO È IL CONSULENTE GLOBALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

➢ Il DLgs. 9.4.2008 n. 81 è stato pubblicato per riordinare le norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, nel tentativo di coordinare le stesse in un unico testo normativo e introducendo una serie di rilevanti novità finalizzate al rafforzamento delle misure antinfortunistiche.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, a tutte le tipologie di rischio, ed a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati.

VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)

La Valutazione dei Rischi dovrà riguardare anche i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari:

  • Rischi collegati allo stress lavoro correlato
  • Rischi collegati allo stato di gravidanza e puerperio
  • Rischi collegati alle differenze di genere
  • Rischi collegati all’età
  • Rischi collegati alla provenienza da altri Paesi
  • Rischi connessi alla tipologia contrattuale

PRINCIPALI ATTORI DELLA PREVENZIONE

MEDICO COMPETENTE

Il medico competente è il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali previsti dalla normativa, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.Lgs. 81/08.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Definizione: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

IMPLEMENTARE LA “CULTURA DELLA PREVENZIONE” “SISTEMA DI PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA”

  • Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie, anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno.
  • Sistema di promozione della salute e sicurezza: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.

Il medico competente deve collaborare inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale.

APPROPRIATEZZA

Una cura [intervento] appropriata consiste nella selezione, sulla base degli interventi di cui è stata dimostrata l’efficacia dell’intervento con la maggiore probabilità di produrre gli esiti di salute attesi.

L’appropriatezza definisce un intervento sanitario (preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo) correlato al bisogno del paziente (o della collettività), fornito nei modi e nei tempi adeguati, sulla base di standard riconosciuti, con un bilancio positivo tra benefici, rischi e costi.

Il Medico del Lavoro/Competente è chiamato ad effettuare interventi di sorveglianza sanitaria, valutazione e gestione del rischio, counseling ed interventi prescrittivi in cui la EBM deve rivelarsi come prezioso strumento di consultazione.

  • Usare appropriate tecniche finalizzate alla revisione sistematica della letteratura.
  • Valutare studi sulla relazione causa-effetto e sull’efficacia degli interventi preventivi.
  • Utilizzare linee guida e raccomandazioni che pongano l’accento su popolazioni omogenee piuttosto che sull’individuo.
  • Fornire prove che siano oggetto di politiche sanitarie aggiornate.

Lo scopo della medicina e della salute sul lavoro basata sull'evidenza è garantire la sicurezza, la salute e il benessere sul posto di lavoro.

I medici del lavoro devono integrare le prove scientifiche disponibili e le raccomandazioni esistenti con una serie di leggi e regolamenti nazionali sull'occupazione.

Promuovere la buona salute è una parte fondamentale degli obiettivi di crescita intelligente e inclusiva di Europa 2020: mantenere le persone sane e attive più a lungo ha un impatto positivo sulla produttività e sulla competitività. Appare chiaro che la qualità della salute e la sicurezza sul posto di lavoro svolgono un ruolo chiave per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nei paesi occidentali.

LAVORATORE

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

FIGURE E RUOLI COINVOLTI NELLA SICUREZZA

  • Datore di Lavoro (DL)
  • Medico Competente (MC)
  • Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
  • Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)
  • Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
  • Incaricato al Primo Soccorso
  • Incaricato alla Prevenzione Incendi
  • Dirigente
  • Preposto

L'Art 41 del D.Lgs. N. 81/08 tratta la SORVEGLIANZA SANITARIA.

Il D.Lgs. N. 81/08 per ognuna di queste figure prevede funzioni e obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; alcune di queste funzioni possono essere svolte da una medesima persona.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

  1. Valutazione dei rischi
  2. Redazione del documento formale di valutazione dei rischi (DVR)
  3. Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il DVR deve comprendere tutti i rischi presenti nell’ambito professionale, avere una data certa di redazione e contenere:

  • Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  • L'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi;
  • Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

La Valutazione dei Rischi dovrà riguardare anche i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari:

  • Rischi collegati allo stress lavoro correlato
  • Rischi collegati allo stato di gravidanza e puerperio
  • Rischi collegati alle differenze di genere
  • Rischi collegati all’età
  • Rischi collegati alla provenienza da altri Paesi
  • Rischi connessi alla tipologia contrattuale

CONTENUTO DEL DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)

a) Relazione e criteri adottati per la valutazione dei rischi in modo semplice, breve, comprensibile
b) Individuazione delle misure di prevenzione e protezione e Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) adottati a seguito della valutazione dei rischi
c) Programma di miglioramento nel tempo delle misure di sicurezza (aggiornamento delle misure di sicurezza in seguito alla rielaborazione della valutazione del rischio e del documento)
d) Individuazione procedure e ruoli dell’organizzazione aziendale che devono provvedere all’attuazione delle misure da realizzare:

  • misure già adottate o in via di adozione
  • misure da realizzare in quanto conseguenza dell’aggiornamento costante e della rielaborazione del DVR per il miglioramento nel tempo della sicurezza

e) Nominativi di chi ha partecipato alla valutazione dei rischi
f) Mansioni che espongono a rischi specifici e professionalità, esperienza, formazione, addestramento ad esse necessari

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR):

In caso di:

  • Modifiche processo produttivo
  • Modifiche organizzazione lavoro
  • Grado evoluzione tecnica in materia Prevenzione e Protezione
  • Infortuni significativi
  • Risultati della sorveglianza sanitaria che evidenzino necessità particolari

Si attua, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali, rielaborazione e aggiornamento della valutazione rischi, del DVR e delle misure di prevenzione.

Il DVR deve essere custodito presso l’azienda o unità produttiva a cui si riferisce.

INTERVENTI FORMATIVI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI

INFORMAZIONE: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili all’identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.

FORMAZIONE: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori, ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale, conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

ADDESTRAMENTO: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

MEDICO COMPETENTE

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali previsti dalla normativa (di cui all’articolo 38), che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D. Lgs. N°81 del 9/04/2008 e s.m.i.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva
b) visita medica periodica
c) visita medica su richiesta del lavoratore
d) visita medica in occasione del cambio della mansione
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro
f) visita medica preventiva in fase pre-assuntiva;
g) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

Le visite mediche per la Sorveglianza Sanitaria non possono essere effettuate:

a) per accertare stati di gravidanza;
b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Le visite mediche sono a cura e a spese del datore di lavoro e comprendono esami clinici e biologici, nonché indagini diagnostiche, mirati al rischio e ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi e alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite possono, inoltre, essere finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui alla Sorveglianza Sanitaria, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idoneità
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni
c) inidoneità temporanea
d) inidoneità permanente

Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

Il datore di lavoro, in relazione ai giudizi espressi in corso di Sorveglianza Sanitaria, attua le misure indicate dal medico competente qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori, garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

ATTIVITÀ DEL MEDICO COMPETENTE

L’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

Collabora con il DL e con il SPP alla valutazione dei rischi, alla programmazione della sorveglianza sanitaria, all’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso.

Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale.

Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.

Istituisce, aggiorna e custodisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale presso il luogo di custodia.

Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, con salvaguardia del segreto professionale.

Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio.

L’originale della cartella sanitaria e di rischio deve essere conservata, a cura del datore di lavoro, per almeno dieci anni.

Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti.

Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, rilascia copia della relativa documentazione sanitaria.
Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi.

Comunica per iscritto al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi dell’attività di sorveglianza sanitaria.

OBBLIGHI DEI LAVORATORI E SOGGETTI AD ESSI EQUIPARATI

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Il lavoratore è una persona che svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al sol fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente;
f) non compiere di propria iniziativa operazioni in grado di compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
g) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
h) effettuare i controlli sanitari previsti dal vigente Decreto Legislativo in materia o, comunque, disposti dal medico competente.

ERGONOMIA E RISCHI LAVORATIVI TRASVERSALI

L’ergonomia si occupa dei problemi relativi al lavoro umano in rapporto alla progettazione delle macchine e agli ambienti di lavoro, al fine di individuare le soluzioni più idonee alle esigenze psicofisiche dei lavoratori e al contempo a quelle della produzione.

L’art. 15 D.Lgs 81/08 prevede, tra le misure generali di tutela, l’obbligo per il datore di lavoro del “rispetto dei principi ergonomici”

  • nella concezione dei posti di lavoro
  • nella scelta delle attrezzature
  • nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione

Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:

a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai problemi legati alla postura e all'affaticamento fisico o mentale;
c) alle condizioni ergonomiche e d’igiene ambientale.

“Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti previsti dalla normativa, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi; tali attrezzature devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie”.

Si intende per Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

I DPI devono tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore e poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.
Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC): quelle operazioni che, per le loro caratteristiche o in conseguenza di condizioni ergonomiche sfavorevoli (ad es., sollevare, deporre, spingere, tirare, portare, spostare un carico), comportano rischi di lesioni dorso-lombari (ad es., patologie delle strutture osteo-articolari, muscolo-tendinee e neuro-vascolari).

Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati allo scopo di ridurre il rischio professionale che comporta la movimentazione manuale di detti carichi.

RISCHI TRASVERSALI - STRESS

Definizione dell’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro:

Lo stress legato all’attività lavorativa si manifesta quando le richieste dell’ambiente di lavoro superano la capacità del lavoratore di affrontarle o controllarle.

Definizione Accordo Quadro Europeo sullo stress lavoro-correlato (8/10/2004): Lo stress è una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative in loro riposte.

BURN OUT

Sindrome da stress lavorativo, caratterizzata da esaurimento emotivo, irrequietezza, apatia, depersonalizzazione e senso di frustrazione, frequente soprattutto nelle professioni ad elevata implicazione relazionale (es., personale sanitario, insegnanti, assistenti sociali, ecc.).

MOBBING

Sistematica persecuzione esercitata sul posto di lavoro da colleghi o superiori nei confronti di un individuo, consistente per lo più in piccoli atti quotidiani di emarginazione sociale, violenza psicologica o sabotaggio professionale, ma che può spingersi fino all'aggressione fisica.

VIOLENZA SUL LAVORO

  • Definizione della Commissione Europea: ‘’incidenti nei quali le persone vengono abusate, minacciate o aggredite in circostanze correlate al loro lavoro, con un implicito pericolo per la loro sicurezza, per il benessere o la salute.
  • Definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS): ‘’uso intenzionale della forza fisica o del potere contro un’altra persona o un gruppo che può risultare in danno fisico, mentale, spirituale, morale o dello sviluppo sociale’’.
  • Definizione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL): ‘’ogni azione, incidente o comportamento che si allontana da una condotta ragionevole in cui una persona è assalita, minacciata, danneggiata, messa in pericolo nel corso del suo lavoro, o come diretto risultato di esso’’.

PROFILASSI VACCINALE NEI LAVORATORI

Nell’ambito della tutela della salute dei lavoratori, la profilassi vaccinale è una misura protettiva in grado di modificare sostanzialmente il rischio di natura biologica.

Essere vaccinati nei confronti di un determinato agente patogeno, può significare eliminare il rischio di contrarre la relativa malattia infettiva.

Il D.Lgs. 81/08 colloca la profilassi vaccinale nell’ambito della sorveglianza sanitaria, sotto la responsabilità del Medico Competente.

Qualora l’esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.

Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali la messa a disposizione di vaccini (sicuri) ed efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare “a cura del medico competente”.

Nel caso in cui siano disponibili vaccini efficaci nei confronti di agenti biologici riportati dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), si potrà procedere allo svolgimento della campagna vaccinale mirata ai soggetti suscettibili.
È fondamentale l’informazione da fornire ai lavoratori e soggetti ad essi equiparati sui vantaggi e inconvenienti della vaccinazione o della non vaccinazione, in altre parole sul rapporto rischio- beneficio dell’immunizzazione.

VACCINAZIONE INFLUENZALE RACCOMANDATA IN AMBITO PROFESSIONALE: PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA

Questa vaccinazione, oltre a mirare alla salvaguardia della salute del singolo lavoratore, ha il duplice scopo sia di proteggere i soggetti con cui il lavoratore può venire a contatto stretto nell’esercizio della professione (possibile serbatoio dell’infezione) sia di evitare l’interruzione di servizi essenziali di assistenza o pubblica utilità in caso di epidemia.

Per tale ragione è necessario che ogni azienda promuova attivamente tutte le iniziative ritenute idonee ad incrementare l’adesione alla vaccinazione da parte dei propri operatori e degli studenti dei corsi di studio esposti al rischio biologico lavorativo durante l’annuale campagna vaccinale che si svolge nella stagione autunnale.

INAIL

L’Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (INAIL) è un ente di diritto pubblico non economico ed ha, come scopo istituzionale, quello di esercitare, per conto dello Stato, l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali sia nell'industria che nell'agricoltura (Testo Unico della legge n. 1124 del 30 giugno 1965).

INFORTUNI SUL LAVORO

Qualsiasi evento dannoso che incide sulla capacità lavorativa del lavoratore ed è cagionato da una causa violenta in occasione di lavoro.

Il decreto del presidente della Repubblica N°1124/1965 da una definizione di infortunio sul lavoro:

“...I casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.”

Qualsiasi evento dannoso che incide sulla capacità lavorativa del lavoratore e che si verifica al lavoratore durante il tragitto che porta dalla casa al lavoro e viceversa.


L’infortunio è indennizzabile solo se è avvenuto durante il normale tragitto:


  • di andata e ritorno fra l’abitazione e il luogo di lavoro;

  • tra due posti di lavoro, se il lavoratore presta più di un’attività;

  • tra la sede di lavoro e il luogo di consumazione dei pasti, nel caso in cui non vi sia la mensa.


Sono escluse le deviazioni non necessitate (dovute a cause di forza maggiore, dettate da esigenze essenziali ed improrogabili o legate all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti).

COMUNICAZIONE DELL’INFORTUNIO SUL LAVORO

Il lavoratore deve comunicare immediatamente l’incidente al datore di lavoro che deve inviarlo subito al Pronto Soccorso.

Il Pronto Soccorso a seguito della visita medica rilascia il primo certificato medico che deve essere trasmesso dal lavoratore al datore di lavoro.

Il datore di lavoro deve obbligatoriamente presentare per via telematica il modello denuncia d’ infortunio sul lavoro INAIL, nel caso in cui i giorni di prognosi dovessero superare i 3 giorni oltre la giornata in cui si è verificato l’incidente.

INFORTUNIO SUL LAVORO: RUOLO DELL’INAIL

Una volta presentata la denuncia infortunio INAIL online, il lavoratore infortunato, due o tre giorni prima della scadenza della prognosi indicata sul certificato medico del pronto soccorso, deve recarsi alla visita medica presso gli ambulatori INAIL.

A seguito della visita medica, l’INAIL: rilascia un certificato medico da consegnare al datore di lavoro, in caso di continuazione della inabilità temporanea assoluta;

rilascia un certificato di chiusura definitiva dell’infortunio da consegnare al datore di lavoro, per poter riprendere l’attività lavorativa.

LA MALATTIA PROFESSIONALE

La malattia professionale (definita anche come “tecnopatia”) è una patologia che il lavoratore contrae in occasione dello svolgimento dell’attività lavorativa e che è dovuta all’esposizione nel tempo a fattori specifici presenti nell’ambiente e nei luoghi in cui opera.

Quando si parla di “occasione di lavoro” si intende che tra lo svolgimento dell’attività lavorativa in un determinato contesto e la patologia deve esserci un rapporto di causa-effetto, quello che viene tecnicamente definito come rapporto eziologico o nesso causale.

SEGNALAZIONE DELLA MALATTIA PROFESSIONALE

Il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro di avere contratto la malattia professionale entro 15 giorni dal momento in cui questa si manifesta.

Il datore di lavoro, a sua volta, deve inviare all’INAIL la relativa denuncia entro i successivi 5 giorni.

INQUADRAMENTO DELLA MALATTIA PROFESSIONALE

La malattia professionale è riconosciuta se rientra in specifiche Tabelle di riferimento, alle quali l'INAIL concede la tutela assicurativa e l'indennità al lavoratore.

Malattie professionali “tabellate”: contratte nell’esercizio e a causa di determinate lavorazioni, elencate precisamente in tabelle allegate a specifici provvedimenti legislativi.

Malattie professionali “non tabellate”: non elencate nelle tabelle di cui sopra, ma per le quali è possibile il riconoscimento, previa dimostrazione dell’origine professionale; la dimostrazione è a carico del lavoratore.

Nel caso di malattia professionale accertata, l’INAIL indennizza i danni provocati prevedendo prestazioni di carattere sanitario, economico, e riabilitativo.

LAVORO E GRAVIDANZA

La gravidanza non è una malattia, ma un aspetto della vita quotidiana, tuttavia condizioni lavorative accettabili in situazioni normali possono non esserlo più in gravidanza o nel periodo del puerperio e dell'allattamento.

La protezione della salute e della sicurezza delle gestanti può essere adeguatamente affrontata applicando le procedure e le regole esistenti nei rispettivi ambiti.

Art. 37 della Costituzione: La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

D.Lgs. 80/2015: Misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e a favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori.

I PERIODI DI ASTENSIONE

• Congedo di maternità (art.16): periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro che comprende i due mesi precedenti la data del parto e i tre mesi successivi.
• Estensione del divieto (art. 17): la Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) e la ASL dispongono per quanto di rispettiva competenza l'interdizione anticipata delle lavoratrici in stato di gravidanza per i seguenti motivi: 

a) per competenza della ASL: nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) per competenza della DTL: quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.
Flessibilità del congedo di maternità (art.20): la lavoratrice, se in buona salute, può decidere a sua discrezione di avvalersi della possibilità di astenersi a partire dal mese precedente la data del parto fino ai quattro mesi successivi, a condizione che un ginecologo del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) o con esso convenzionato, ed il medico competente, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
• Congedo parentale (art.32): per ogni bambino nei primi dodici anni di vita, la madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, ed il padre lavoratore, a partire dalla nascita del figlio, si possono astenere dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi.
  •
 INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA
Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute).
L'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, (entro 180° giorno di gestazione) è considerata a tutti gli effetti come malattia.
Art. 7 -Lavori vietati:
1. Èvietatoadibirelelavoratricialtrasportoealsollevamentodipesi*,nonchéailavori pericolosi, faticosi ed insalubri.
2. Trailavoripericolosi,faticosiedinsalubrisonoinclusiquellichecomportanoilrischiodi esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco (lavori sotterranei di carattere minerario).
Art. 8 –Radiazioni ionizzanti
1.Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza.
2. E' fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.
3. E' altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione.

LAVORO NOTTURNO
E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di eta' del bambino.
Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:

a) la lavoratrice madre di un figlio di eta' inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;

b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di eta' inferiore a dodici anni.
Il datore di lavoro valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici e ha l’obbligo di informare le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.
la dipendente, qualora venisse a trovarsi in uno stato di gravidanza provvederà ad informare direttamente e personalmente il medico competente della ditta che stabilirà la compatibilità della mansione di lavoro e quindi il proseguimento dell’attività lavorativa con la tutela della salute della lavoratrice e del futuro nascituro.
IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI INCOMPATIBILI
- Trasporto e sollevamento di pesi, nonché lavori pericolosi, faticosi e insalubri (agenti fisici, biologici, chimici)
- Lavori che comportino una stazione in piedi per più di metà dell’orario di servizio
- Uso di autovetture, anche come passeggero
- Lavoro notturno (dalle 24:00 alle 06:00)
Esempi di attività e procedure da interdire alla lavoratrice in gravidanza:
- Assistenza diretta al paziente non autosufficiente
- Trasporto di pazienti
- Assistenza domiciliare
- Fisioterapia
- Pulizie ambientali
- Trasporto di carichi
- Lavaggio/disinfezione e sterilizzazione degli strumenti
- Attività che comportano esposizione a radiazioni ionizzanti e non.
IL RISCHIO BIOLOGICO


 Principali modalità di infezione
- Tramite le secrezioni respiratorie: droplet e via aerea
- Per via parenterale: percutanea e mucocutanea
- Per contatto: diretto e indiretto.
AGENTI CHE NOTORIAMENTE PROVOCANO LA PERDITA DEL NASCITURO O DANNI FISICI E NEUROLOGICI
Deve essere vietata l’esposizione a meno che la lavoratrice non sia protetta dalle sue condizioni immunitarie.
L’uso di vaccini disponibili andrebbe sempre raccomandato, tenuto conto delle controindicazioni relative alla somministrazione di alcuni di essi alle donne nelle prime fasi della gravidanza.
Il Datore di Lavoro deve assicurare, tramite il Medico Competente, il monitoraggio immunitario per le occupazioni a rischio (rosolia, varicella, toxoplasma, parvovirus) ed il trasferimento ad altre mansioni o un congedo temporaneo in caso di manifestazioni epidemiche, se riscontrata sieronegatività
PIANO NAZIONALE PREVENZIONE VACCINALE (2012-2014)
MPR procrastinare di un mese la gravidanza
VARICELLA procrastinare di tre mesi gravidanza
ANTINFLUENZALE raccomandata in donne che all’inizio della stagione epidemica si trovino nel II – III trimestre di gravidanza.
Inoltre, la valutazione del rischio deve tener conto di:
- Natura dell’agente biologico (infettività, patogenicità)
- Modalità con cui si diffonde l’infezione
- Probabilità di un contatto
- Misure di controllo disponibili
La lavoratrice in gravidanza e puerperio può essere adibita ad attività senza rischio biologico
o con rischio residuo basso.
Il rischio biologico: definizione, valutazione e gestione / profilassi
a) rischio biologico deliberato: si manifesta quando una determinata attività prevede l’uso deliberato, intenzionale, di agenti biologici (es., uso di microrganismi nella produzione di generi alimentari o in laboratori diagnostici di tipo microbiologico); in questo caso l’agente biologico è ben noto e viene intenzionalmente introdotto nel ciclo lavorativo per esservi trattato, manipolato, trasformato o per sfruttarne le proprietà biologiche.
b) rischio biologico potenziale: deriva da una esposizione non intenzionale, potenziale ad agenti biologici.
Agente Biologico: Qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni Microrganismo: Qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico
Coltura cellulare: Il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari Art. 278 Classifica in maniera analitica i microrganismi in base alla loro pericolosità per l’uomo: Infettività: Capacità di sopravvivere alle difese dell’ospite e di moltiplicarsi in esso (penetrazione e moltiplicazione)
Patogenicità: Capacità di produrre malattia a seguito di infezione (produzione di malattia) Trasmissibilità: Capacità di essere trasmesso da un soggetto portatore o malato ad un soggetto non infetto (contagio di soggetti suscettibili)
Neutralizzabilità: Disponibilità di efficaci terapie o misure profilattiche (es., vaccini) per prevenire l’infezione – malattia
Quali sono i settori lavorativi con uso deliberato di agenti biologici?
- Università o Centri di ricerca
- Sanità
- Zootecnia e veterinaria
- Industria delle biotecnologie
- Farmaceutica
 - Alimentare
- Chimica
- Energia
- Ambiente
- Miniere
- Agricoltura
- Industria bellica
CLASSIFICAZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI
➢ Gruppo 1: basso rischio individuale e collettivo un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani.
➢ Gruppo 2: moderato rischio individuale e limitato rischio collettivo: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori, è poco probabile che si propaghi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche (es. Bordetella pertussis, Clostridium tetani, Legionella pneumophila, Influenza, Coronavirus, Vibrio cholerae, ecc.).
➢ Gruppo 3: elevato rischio individuale e moderato rischio collettivo: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituire un serio rischio per i lavoratori, l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche (es., Mycobacterium tuberculosis, HBV, HCV, HIV, ecc.)
➢ Gruppo 4: elevato rischio individuale e collettivo: un agente biologico che può causare malattie in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità, inoltre non sono disponibili di norma efficaci misure profilattiche e/o terapeutiche (es., virus Ebola, Lassa, Marburg, ecc.)
MISURE GENERALI DI TUTELA
Informazione Formazione (art.278) e Sorveglianza Sanitaria (capo III art.279)
- Prevenzione e controllo
- Registro degli esposti e degli eventi accidentali
- Registro dei casi di malattia e decesso
In generale la valutazione del rischio biologico guarda a: Identificazione del pericolo, Caratterizzazione del pericolo, Valutazione dell’esposizione e Stima del rischio (tenendo in considerazione: epidemiologia, microbiologia, monitoraggio ambientale e contesto). CARATTERISTICHE PECULIARI DEL RISCHIO BIOLOGICO:
1) VARIABILITA’DEGLIAGENTIBIOLOGICI
2) VARIABILITA’DELLEREAZIONIINDIVIDUALI
3) VARIABILITA’DELLADISTRIBUZIONESPAZIALEETEMPORALE 4) MOLTEPLICITADIFONTIEVIEDITRASMISSIONE
5) TRASMISSIBILITA’
6) DIFFUSIBILITA’
7) ESISTENZADIPORTATORI
PROBLEMI NELLA STIMA DEL RISCHIO BIOLOGICO:
- DIFFICOLTA’ DI MISURA DI CONTAMINAZIONE AMBIENTALE
- MANCANZA DI INDICATORI AFFIDABILI
- DIFFICOLTA’ NELLE RILEVAZIONI EPIDEMIOLOGICHE
- CARENZA DI DATI DI SORVEGLIANZA SANITARIA
- DIFFICOLTA’ DI ASSOCIARE I CASI CON ESPOSIZIONI PROFESSIONALI
Ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie
Fattori di Rischio/Determinanti sono bassa compliance degli operatori sanitari, comportamenti e atteggiamenti degli operatori che possono essere influenzati dalle conoscenze e dallo stato delle strutture in cui si trovano e la vulnerabilità del sistema di risposta alle emergenze infettive. Agiscono, infine, come fattori che sfavoriscono la prevenzione delle infezioni sia la particolare complessità ed eterogeneità organizzativa dei servizi di prevenzione sia l’insufficiente coordinamento tra i diversi livelli di competenza territoriale.
FONDAMENTALE E’ L’USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

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