Il Senato Romano: Struttura, Funzioni e Poteri nell'Antica Repubblica
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Il Senato: composizione, funzioni e poteri
Durante i primi secoli della Repubblica, il Senato ha continuato ad essere la rappresentazione della nobiltà patrizia. L'accesso alla carica pubblica, per i giudici, indirettamente si concretizzava nel Senato, ove previsto dalla legge, per gli ex giudici che avevano il diritto di farne parte. Questa modifica interessò prima le più alte cariche (censura, consolato e pretore), ma finì per coinvolgere tutti gli ex-magistrati (tribuni, edili e questori). Così, l'aristocrazia o nobiltà, come sappiamo, divenne politica ed è conosciuta con il nome di nobilitas. La condizione del senatore comportava vari privilegi sociali (in termini di eventi pubblici, la priorità al voto...) e manifesti vincoli sulla loro capacità di agire, soprattutto in campo economico. Alla fine della Repubblica si stabilì il requisito formale della residenza dei senatori a Roma, a causa dell'aumento dei senatori provinciali. Nell'impero si attenuò l'obbligo di residenza nelle due capitali per la parte occidentale e orientale. Infine, il Senato di Giustiniano ripristinò il principio della residenza obbligatoria a Costantinopoli.
Il Senato, composto da ex giudici, persone di esperienza politica e di prestigio della città, si configurò come l'agenzia leader nella vita politica, considerandosi l'istituzione con maggiore auctoritas, autorità morale dell'era repubblicana. In termini operativi, il Senato veniva convocato da un giudice che aveva riconosciuto tale giurisdizione: console, dittatore, magistrati e tribuni della plebe, a seconda della stagione. Si riuniva in un edificio nella piazza pubblica, denominata Curia Hostilia (considerando che fu costruita al tempo del terzo re, Tullo Ostilio). Il giudice che presiedeva convocava la riunione e conduceva il dibattito. Quando si riteneva chiusa la discussione, solo i senatori più prestigiosi e anziani prendevano la parola prima della votazione, che si tenne per secoli oralmente e in seguito per iscritto.
La decisione del Senato, che era una relazione o una consulenza sulla questione, era nota come senatoconsulto. Questi venivano redatti in forma scritta e contenevano le circostanze formali e i meriti, e una sintesi degli interventi rilevanti. La loro conservazione era affidata ai questori per lo studio e l'interpretazione. Successivamente, i poteri del Senato possono essere riassunti come segue:
Auctoritas Patrum
Si riferisce alla ratifica, all'autorizzazione o all'incremento di valore o alla legittimità delle decisioni di leggi o candidati votati nelle assemblee popolari. La mancanza di ratifica da parte del Senato non invalidava la legge approvata in assemblea, anche se il parere favorevole le conferiva una sorta di legittimità formale. Inoltre, con la lex Publilia Philonis si affermò che il Senato doveva essere consultato dai giudici prima di presentare il disegno di legge prima dell'elezione o della designazione.
Interregno
In caso di rinuncia, morte o elezione dei consoli, ad patres sponsor redeunt, vale a dire che l'interpretazione dei presagi tornava ai senatori, che individualmente, e per un periodo di cinque giorni ciascuno, assumevano il potere consolare, fino all'elezione dei consoli.
Politica estera
L'atto formale della dichiarazione di guerra era responsabilità delle elezioni, ma, una volta dichiarata, le formalità successive spettavano al Senato, con il consenso del Collegio dei feziali: il tempo di iniziare la campagna, l'utilizzo di mezzi economici, la ricezione e l'invio di ambasciatori a paesi stranieri.
Politica provinciale
Il Senato si occupava della creazione di province, della determinazione del loro territorio e dell'assegnazione del governo delle stesse a ex giudici dell'impero, che estendevano il loro potere e ricevevano il titolo di proconsole o propretore.
Finanza pubblica
Il Senato era coinvolto nella politica di bilancio, nel leasing del carico tributario, nella fornitura di concessioni amministrative e nell'accettazione del conio della moneta giuridica.
Questioni religiose
Il Senato controllava l'esercizio del culto pubblico, sia consentito che straniero, e il funzionamento delle associazioni.
Funzione giurisdizionale
Il Senato interveniva in circostanze eccezionali per la vita della Repubblica, dichiarando, con un senatoconsulto, l'imminenza del pericolo o la necessità di consigliare la nomina di un dittatore per un tempo limitato o la concessione di poteri straordinari ai magistrati ordinari, che non sarebbero stati soggetti al veto dei tribuni.