Sindacati in Italia: Requisiti, Costituzione e Funzionamento

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Sindacati in Italia: Costituzione e Requisiti

I sindacati sono organizzazioni riconosciute con status giuridico, che promuovono il miglioramento e lo sviluppo sociale dei lavoratori. Non rappresentano i singoli, ma collettivamente, con poteri che superano quelli di una semplice ingiunzione civile. Non sono concepiti come enti for-profit, né perseguono benefici economici esterni.

Unioni Innominate

Sorgono in aree non precedentemente definite dalla legge, corrispondenti a quelle definite dai lavoratori stessi.
La riforma del lavoro ha portato a un passo avanti verso la piena espressione della libertà di associazione, ma è necessario un riconoscimento esplicito dei diritti sindacali.

Requisiti di Costituzione

  • Più di 50 lavoratori: almeno 25 addetti (il 10% del totale) devono essere sindacalizzati.
  • Più di 50 dipendenti e nessun sindacato: almeno 8 lavoratori devono raggiungere il quorum entro un anno, pena la decadenza.
  • 50 dipendenti o meno: almeno 8 lavoratori.
  • Aziende con più sedi: in ogni sede, almeno 25 lavoratori (il 30% del totale) devono essere sindacalizzati.
  • Limite massimo: indipendentemente dalla percentuale rappresentata, non possono esserci più di 250 sindacalisti nella stessa azienda.

Registrazione e Personalità Giuridica

Sindacati

Ogni organizzazione nazionale che rappresenta gli interessi generali dei lavoratori nei settori produttivi e dei servizi, interagisce con confederazioni, federazioni, altri sindacati, funzionari statali e comunali, e associazioni di persone fisiche, secondo il proprio statuto. Possono aderire anche organizzazioni di pensionati con personalità giuridica, secondo le modalità previste dai rispettivi statuti.

Il consiglio dell'Unione eletto deve depositare presso l'Ispettorato del lavoro il certificato originale di costituzione del sindacato e due copie dello statuto certificato, entro 15 giorni dalla data della riunione.
Con questa registrazione, l'Ispettorato del lavoro conferisce al sindacato la personalità giuridica.
In caso di mancato pagamento entro i termini di legge, è necessaria una nuova assemblea costituente.

Leggi sul Commercio

La legge sul commercio è generale, astratta e pubblica, obbligatoria per un sindacato nel regolare il suo funzionamento interno e il comportamento dei suoi membri, definendo diritti e doveri, e mediando tra l'Unione e ciascun socio.

Emana dall'organizzazione nell'esercizio dell'autonomia sindacale.

Contenuto Minimo dello Statuto

  • Requisiti di adesione, dimissioni, diritti e obblighi dei membri.
  • Requisiti per l'ufficio sindacale.
  • Meccanismi per modifiche statutarie o fusioni.
  • Sistema disciplinare interno.
  • Nome del sindacato (che non deve suggerire carattere di unicità o esclusività).
Le riunioni dei soci sono ordinarie e straordinarie. Le riunioni ordinarie hanno frequenza e modalità previste dallo statuto e sono convocate dal presidente. Le riunioni straordinarie sono convocate dal presidente o dal 20% dei membri.
Lo statuto deve prevedere garanzie per la libertà di opinione e il diritto di voto dei membri. Può prevedere anche sistemi di voto ponderato per i lavoratori non a tempo indeterminato.
Il sindacato deve tenere un registro dei soci.

Diritto di Aderire a un Sindacato

Il diritto di aderire a un sindacato fa parte del diritto generale di associazione. È il diritto dei lavoratori - e delle loro organizzazioni - di aderire e rimanere in un sindacato a loro scelta, con i diritti, privilegi, obblighi e limitazioni previsti dallo statuto e dalla legge.

Caratteristiche dell'Appartenenza Sindacale

  • Volontaria: (articolo 215) non può essere condizione per l'occupazione, né è consentito impedire o ostacolare l'adesione, licenziare o danneggiare un lavoratore per la sua appartenenza sindacale o partecipazione alle attività sindacali.
  • Personale e non delegabile.
  • Associativa.

Organizzazione Sindacale

Organi Sindacali

L'organo esecutivo è il consiglio sindacale, che delega all'assemblea, per ragioni di efficienza, alcune funzioni relative alla leadership, rappresentanza e gestione dell'organizzazione.
Il consiglio sindacale si occupa della rappresentanza giudiziaria e stragiudiziale del sindacato e della gestione del patrimonio.
Di solito il consiglio è un organo collegiale, fatta eccezione per i sindacati con meno di 25 lavoratori, guidati da un direttore. Fatta eccezione per questo caso, il consiglio è composto dal numero di amministratori stabilito dallo statuto.
In deroga a quanto sopra, la competenza può essere esercitata solo per questioni di lavoro, permessi e licenze, come previsto dalla legge, dal più alto numero di voti. L'amministrazione che riceve la maggioranza richiesta sceglierà, tra gli altri, il presidente, segretario e tesoriere.

Requisiti per l'elezione o la carica di amministratore sono determinati dallo statuto.

Durata del mandato: non meno di due e non più di quattro anni, secondo lo statuto. Gli amministratori possono essere rieletti, anche a tempo indeterminato.

Lo statuto determina le modalità di sostituzione di un amministratore che cessa di avere tale qualità per qualsiasi motivo.

Durata del mandato sindacale e requisiti per la carica.

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