Sistema di fatturazione AFIP: obblighi, tipi di buoni e documentazione richiesta

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Sistema di fatturazione: Presentazione

Presentazione

L'Amministrazione federale delle entrate pubbliche (AFIP) ha stabilito le modalità di emissione delle ricevute fiscali valide e le regole per registrare le transazioni in base al tipo di contribuente e all'attività.

Le Risoluzioni Generali (RG) sono gli standard stabiliti dall'AFIP per la regolamentazione e l'organizzazione di questioni fiscali obbligatorie per i contribuenti. In risposta al dinamismo economico attuale, l'Amministrazione introduce procedure volte a migliorare i regolamenti e a prevenire l'evasione fiscale.

Risoluzione Generale (RG) 1415: ambito e regime

Quanto previsto dalla Risoluzione Generale (AFIP) 1415

L'AFIP, con la RG 1415, ha stabilito il regime relativo a:

  • emissione dei buoni;
  • registrazione dei buoni emessi e delle ricevute;
  • informazioni obbligatorie.

Si applica principalmente alle seguenti operazioni:

  • acquisti e vendite;
  • locazioni (affitti);
  • prestazioni di servizi;
  • segnature o anticipi (congelamento del prezzo delle operazioni);
  • trasferimento e consegna del prodotto.

Chi è obbligato

Chi sono obbligati da questa risoluzione?

I soggetti che svolgono normalmente le operazioni sopra indicate devono emettere ricevute per le loro operazioni in conformità con lo schema vigente, che in alcuni casi può essere semplificato.

Prova d'imposta valida

Cos'è la prova d'imposta valida e come si presenta?

Per attestare e documentare le operazioni, il trasferimento e la consegna delle merci devono essere effettuati mediante l'emissione e la consegna di documenti in forma progressiva e correlata. Di seguito sono dettagliati, caso per caso, i documenti considerati prova valida:

  1. Prova che sostiene l'operazione in corso:
    1. Fatture.
    2. Fatture di esportazione.
    3. Ricevute rilasciate da professionisti universitari e altri fornitori di servizi.
    4. Note di debito e/o di credito.
    5. Biglietti emessi da registratori di cassa per i contribuenti di piccole dimensioni affiliati al Monotributo.
    6. Biglietti, fatture, note di addebito e altri documenti rilasciati da apparecchiature controllori fiscali, nonché note di credito emesse da tali apparecchiature, anche se i documenti fiscali non sono approvati.
    7. Altri documenti equivalenti.
  2. Prova che supporta il trasferimento e la consegna delle merci: bill (fattura), remito, guida o documento equivalente.

Buoni non validi come fatture

Quali buoni non sono validi come fatture?

Sono esclusi come documenti fiscali validi:

  • documenti fiscali emessi tramite apparecchi elettronici non approvati dall'AFIP (es. alcuni scontrini) — ad esempio, i promemoria non approvati in ristoranti, bar, trattorie e simili;
  • strisce o calcoli emessi da macchine non fiscali;
  • buoni emessi da circuiti di carte di credito, di acquisto, di pagamento e/o carta di debito;
  • note d'ordine, ordini di lavoro, preventivi e/o documenti dalle caratteristiche simili;
  • ricevute che attestano un pagamento totale o parziale di un'operazione la cui documentazione deve essere formalizzata mediante emissione di fattura;
  • linee di invio, guide o documenti equivalenti privi di validità fiscale.

Sistemi per l'emissione dei buoni

Quali sistemi esistono per l'emissione dei buoni?

Possono essere utilizzati sistemi manuali o informatici, come complemento o alternativi:

  • emissione di ricevute in forma manoscritta – libro delle fatture (o documenti equivalenti);
  • uso di sistemi informatici;
  • apparecchi elettronici denominati "controllori fiscali".

Nei casi di utilizzo dei sistemi informatici o dei controllori fiscali, devono essere previste stampe dei buoni da utilizzare quando il sistema è inattivo o non funziona.

Tempi per l'emissione e la consegna dei buoni

Quali sono i tempi per l'emissione e la consegna dei buoni?

  1. Vendita di beni: alla verifica della consegna o messa a disposizione dell'acquirente, o al momento in cui si percepisce, totalmente o parzialmente, il prezzo, se questo avviene anteriormente.
  2. Prestazione di servizi e lavori: una volta completata la consegna o l'esecuzione, o al momento in cui si percepisce, totalmente o parzialmente, il prezzo, se ciò è avvenuto anteriormente.
  3. Servizi continuativi: si intendono quei servizi che non hanno un periodo determinato di completamento. Quando il mese di calendario si conclude, nasce l'obbligo di fatturazione o di emissione del documento equivalente alla fine di ciascun mese. Tale obbligo non si applica nel caso di servizi pubblici.

Numero di copie da emettere

Qual è il numero di copie da emettere?

La prova che supporta l'operazione eseguita e/o il trasferimento o la consegna di merci deve essere emessa almeno in due copie identiche: originale e duplicato.

  • Originale: da consegnare sempre all'acquirente, locatario, prenditore o destinatario della proprietà.
  • Duplicato: trattenuto dall'emittente per finalità amministrative e contabili.

Fattura elettronica e conservazione dei duplicati

I soggetti responsabili di fattura elettronica registrati o esenti dall'Imposta sul Valore Aggiunto che hanno aderito al regime speciale di emissione e conservazione elettronica dei duplicati prova, secondo le condizioni e gli obblighi stabiliti dalla Risoluzione Generale 1361, emetteranno su supporto cartaceo la ricevuta originale. Il duplicato della ricevuta rilasciato viene memorizzato elettronicamente e, ai fini fiscali, tale informazione è considerata equivalente al duplicato cartaceo.

Tipi di prova a sostegno delle operazioni

Che tipo di prove devono essere emesse a sostegno delle operazioni?

Tipi di prova

  • Lettera "A": rilasciata da contribuenti responsabili iscritti all'IVA. Per le operazioni: nei confronti di altri contribuenti registrati.
  • Lettera "B": rilasciata da contribuenti legali per l'IVA. Per le operazioni: con soggetti esenti o non monotributisti, responsabili o soggetti finali (per IVA) e soggetti senza categoria.
  • Lettera "C": rilasciata da: a) contribuenti di piccole dimensioni affiliati al regime semplificato (Monotributo); b) soggetti esenti o non responsabili dell'IVA. Per le operazioni: con qualsiasi tipo di contribuente.
  • Lettera "E": rilasciata da qualsiasi contribuente. Per le operazioni di esportazione, la prova deve essere identificata con la lettera "E".

Dati obbligatori sulle prove

Quali dati devono includere le prove?

Le prove di tipo "A", "B", "C" o "E" devono contenere almeno le seguenti informazioni: dati sull'emittente, sul locatario/acquirente o sul prenditore/destinatario, la descrizione dell'operazione eseguita e le informazioni relative al trattamento ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto. Le prove di tipo "A", "B", "C" o "E" devono avere una dimensione minima di 15 centimetri di larghezza per 20 centimetri di lunghezza.

Esposizione del modulo informativo nei locali

In quale forma deve essere esposto nei negozi, nelle sale d'attesa o negli uffici il modulo informativo rivolto ai consumatori?

Se si utilizza il modulo n. 960 nel locale di vendita, nella sede di locazione o nella fornitura di servizi (incluse sale d'attesa, uffici o aree di accoglienza e altre zone simili), il modulo dovrà essere esposto in modo visibile e rilevante, vicino al luogo in cui viene effettuato il pagamento. Qualunque sia la forma dell'operazione rispettiva, il modulo dovrà essere presente senza altri avvisi, manifesti o insegne che ne ostacolino la visibilità. Questo modulo non può essere sostituito da copie non fornite dall'AFIP. Quando si utilizzano registratori di cassa, emissione di biglietti o buoni, o controllori fiscali installati su una sola linea, è necessario esporre almeno il Modulo n. 960 presso ciascuna delle macchine o dei controllori fiscali installati. Il Modulo n. 960 sarà inoltre richiesto presso la dipendenza dell'AFIP in cui è registrato il contribuente o esercitate i diritti relativi.

Documentazione relativa al trasferimento e alla consegna dei prodotti

Quale documentazione accompagna il trasferimento e la consegna dei prodotti?

Per documentazione si intende: fattura, remito, guida o documento equivalente, anche nel caso di spedizioni o consegne effettuate a titolo diverso dalla vendita (es. spedizioni, campioni, depositi, trasferimenti tra stabilimenti e filiali, ecc.). In tutti i casi, il documento di riferimento dovrà essere compilato prima della spedizione del prodotto e dovrà accompagnarlo fino alla destinazione. Il duplicato della ricevuta dovrà essere conservato a disposizione dell'AFIP per un periodo non inferiore a 2 anni dalla data di emissione, inclusa.

Identificazione dei documenti di ritorno

Come devono essere individuati i documenti di ritorno?

I documenti rilasciati a favore del trasferimento e della consegna del prodotto devono essere identificati con l'indicazione "DOCUMENTO NON VALIDO COME FATTURA" e con la lettera corrispondente al caso indicato di seguito:

  • "R": prove rilasciate da contribuenti responsabili iscritti all'IVA.
  • "X": prove rilasciate da soggetti esenti o non responsabili dell'IVA, o da contribuenti piccoli affiliati al regime semplificato (Monotributo).

Voci correlate: