Società per Azioni (SA) e Società in Accomandita: Costituzione, Caratteristiche e Capitale Sociale
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Articolo 6: Società per Azioni (SA), Società in Accomandita Semplice e per Azioni
1. La Società
La Società per Azioni (SA) è la forma societaria più adatta per l'accesso ai mercati dei capitali ed è obbligatoria per le grandi aziende. Il capitale minimo richiesto è di 60.000 euro. I soci, al momento della costituzione, scelgono la denominazione sociale.
La Società in Accomandita, sia semplice che per azioni, è invece la tipologia societaria preferita dalle piccole e medie imprese. Il capitale minimo richiesto è di 3.000 euro.
2. Caratteristiche della Società per Azioni (SA)
- Capitale Sociale: Il capitale sociale è suddiviso in azioni. Ogni azione rappresenta una quota del capitale sociale e conferisce al suo possessore la qualità di socio.
- Principi Fondamentali del Capitale Sociale:
- Determinazione: L'esistenza del capitale sociale è stabilita nello statuto della società. Deve essere stabile e ammontare ad un minimo di 60.000 euro. Se la metà del capitale sociale viene persa, la società entra in stato di insolvenza e non può più continuare la sua attività.
- Stabilità e Permanenza: Il capitale sociale non può essere modificato senza apportare modifiche allo statuto.
- Integrazione: L'ammontare del capitale sociale deve corrispondere a un effettivo conferimento patrimoniale alla società.
- Intangibilità: Il patrimonio netto deve essere mantenuto per tutta la durata della società e non deve mai essere inferiore al capitale sociale.
- Responsabilità Limitata: I soci rispondono delle obbligazioni sociali limitatamente al valore delle azioni sottoscritte.
- Carattere Commerciale: La SA ha sempre carattere commerciale, indipendentemente dall'attività svolta.
3. Costituzione della Società
Forme e Requisiti: La costituzione di una SA richiede la stipula di un atto pubblico, l'iscrizione nel Registro delle Imprese e la successiva pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Registro delle Imprese.
Atto Costitutivo e Statuto:
Statuto: I requisiti minimi dell'atto costitutivo sono:
- Identità dei soci fondatori.
- Volontà di costituire una SA.
- Conferimenti effettuati da ciascun socio e la numerazione delle azioni attribuite in cambio.
- Statuto della società, che è parte integrante dell'atto costitutivo e ne costituisce un allegato.
- Identificazione delle persone a cui è inizialmente affidata l'amministrazione della società.
- Indicazione approssimativa delle spese di costituzione.