Soggetti e Organi nel Diritto Internazionale: Individuo, Popoli, UE e Nazioni Unite
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Soggettività dell'Individuo nel Diritto Internazionale
1. Definizione dell'Istituto
Nel diritto internazionale classico (XVIII-XIX secolo), solo lo Stato era soggetto di diritto internazionale. L'individuo era considerato un oggetto, non un titolare di diritti o obblighi. Nel tempo, l'individuo ha acquisito una crescente soggettività: oggi è riconosciuto come titolare di diritti e responsabile di violazioni gravi.
2. Evoluzione della Soggettività dell'Individuo
a) Come Titolare di Diritti
- Diritto Internazionale dei Diritti Umani: Dalla Carta ONU e dai Patti del 1966 (Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali), gli individui sono riconosciuti come titolari di diritti diretti garantiti a livello internazionale.
- CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, 1950): Consente all'individuo di agire contro lo Stato davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU).
- Altri Strumenti: Convenzione contro la Tortura, Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di ogni forma di Discriminazione Razziale, Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
b) Come Soggetto Passivo e Responsabile
- L'individuo è perseguibile penalmente per crimini internazionali gravi (genocidio, crimini di guerra, crimini contro l'umanità).
- Già i Tribunali di Norimberga e Tokyo (1945-1946) avevano riconosciuto la responsabilità penale individuale.
- La soggettività è stata formalizzata con:- Tribunali ad hoc (es. ICTY, ICTR);
- Corte Penale Internazionale (CPI), istituita con lo Statuto di Roma (1998).
 
3. Fonti Pattizie Rilevanti
- Carta ONU (1945) – Preambolo e Articolo 1;
- Patti ONU sui Diritti Umani (1966);
- Convenzioni di Ginevra (1949) e Protocolli Aggiuntivi (1977);
- Statuto di Roma (1998).
4. Prassi e Giurisprudenza
- Corte EDU: Tutela effettiva dei diritti individuali.
- Corte Internazionale di Giustizia (CIG), caso Barcelona Traction (1970): Affermazione della nozione di obblighi erga omnes legati ai diritti fondamentali.
- Tribunali Penali Internazionali: Riconoscimento della responsabilità individuale, indipendente dalla carica ufficiale.
Autodeterminazione dei Popoli nel Diritto Internazionale
1. Definizione del Principio
L'autodeterminazione è il principio secondo cui i popoli hanno il diritto di decidere liberamente il proprio status politico e di perseguire liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale.
2. Natura e Inquadramento Normativo
- Norma consuetudinaria di jus cogens (imperativa, inderogabile).
- Fonte di obblighi erga omnes (verso tutti gli Stati).
3. Fonti Pattizie Rilevanti
- Articolo 1, paragrafo 2, della Carta ONU: l'autodeterminazione è tra i fini dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
- Articolo 1 dei Patti sui Diritti Civili e Politici e sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (1966): “Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione.”
- Risoluzione ONU 2625/1970 (Dichiarazione sulle Relazioni Amichevoli): vieta l'uso della forza per negare l'autodeterminazione.
4. Prassi Internazionale e Giurisprudenza
- Applicazione estesa nei processi di decolonizzazione (Africa, Asia, Caraibi).
- Parere della CIG sul Muro in Palestina (2004): ha riconosciuto che l'autodeterminazione del popolo palestinese è stata violata da Israele.
- Parere della CIG sulle Isole Chagos (2019): ha affermato che l'autodeterminazione del popolo mauriziano è stata violata dalla separazione dell'arcipelago.
5. Tipologie di Autodeterminazione
- Esterna: Diritto all'indipendenza o alla secessione in contesti coloniali, di occupazione straniera o di regimi razzisti.
- Interna: Diritto a un'organizzazione autonoma politica e sociale all'interno di uno Stato esistente, nel rispetto dell'integrità territoriale dello Stato.
6. Limiti all'Autodeterminazione
- Non implica automaticamente il diritto alla secessione, salvo in casi estremi (es. colonialismo, apartheid, oppressione sistematica).
- Deve essere bilanciata con il principio dell'integrità territoriale degli Stati.
7. Riflessi per l'Ordinamento Italiano
- Rileva indirettamente attraverso il riconoscimento dei diritti umani, l'adesione ai Patti del 1966 (Legge n. 881/1977) e la giurisprudenza internazionale.
- Non esiste una norma interna attuativa specifica, ma il principio è riconosciuto e rispettato nell'azione esterna dello Stato.
Organi dell'Unione Europea e la Loro Rilevanza Internazionale
1. Premessa: La Soggettività Giuridica dell'Unione Europea
L'Unione Europea (UE) è un'Organizzazione Internazionale sui generis dotata di personalità giuridica internazionale (Articolo 47 del Trattato sull'Unione Europea - TUE). Essa può:
- Stipulare trattati internazionali;
- Aderire ad altre Organizzazioni Internazionali (es. OMC, ONU, CEDU);
- Avere diritti e doveri secondo il diritto internazionale.
2. Principali Organi dell'Unione Europea
a) Consiglio Europeo
- Definisce gli orientamenti politici generali e le priorità dell'Unione.
- Membri: Capi di Stato o di Governo degli Stati membri, il Presidente del Consiglio Europeo e il Presidente della Commissione Europea.
- Non esercita funzioni legislative.
b) Consiglio dell'Unione Europea (o Consiglio dei Ministri)
- Rappresenta gli Stati membri.
- Esercita funzioni legislative e di bilancio congiuntamente al Parlamento Europeo.
- Vota a maggioranza qualificata (salvo casi specifici, come la politica estera, che richiedono l'unanimità).
- Opera in diverse formazioni (es. Affari Esteri, ECOFIN, Giustizia e Affari Interni).
c) Commissione Europea
- Organo indipendente dagli Stati membri, che promuove l'interesse generale dell'UE.
- Composta da un Commissario per ogni Stato membro.
- Funzioni principali:- Iniziativa legislativa;
- Esecuzione del bilancio dell'UE;
- Rappresentanza esterna dell'UE (con l'Alto Rappresentante);
- Controllo sull'applicazione del diritto dell'Unione.
 
d) Parlamento Europeo
- Rappresenta i cittadini dell'Unione Europea.
- Eletto a suffragio universale diretto.
- Funzioni principali:- Funzione legislativa (congiuntamente al Consiglio);
- Funzione di bilancio;
- Controllo democratico sulla Commissione Europea.
 
e) Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE)
- Garantisce il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei Trattati.
- Composta da:- La Corte di Giustizia (competente per rinvii pregiudiziali, ricorsi per annullamento e procedure d'infrazione);
- Il Tribunale (competente principalmente per i ricorsi diretti presentati da privati).
 
f) Banca Centrale Europea (BCE)
- Gestisce la politica monetaria dell'eurozona.
- Obiettivo principale: Mantenere la stabilità dei prezzi.
g) Corte dei Conti Europea
- Controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese dell'Unione Europea.
3. Organi con Rilevanza Esterna
- Commissione Europea: Rappresenta l'UE a livello internazionale in molti settori.
- Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza (PESC): Partecipa al Consiglio e alla Commissione, e rappresenta l'UE in materia di politica estera e di sicurezza.
4. Rilevanza Internazionale dell'UE
- L'UE partecipa a numerosi trattati internazionali (es. Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, Accordo di Parigi sul clima).
- Stipula accordi commerciali con paesi terzi (es. MERCOSUR, Canada).
- È presente in importanti negoziati multilaterali (es. Organizzazione Mondiale del Commercio - WTO, Nazioni Unite - ONU).
Organi Principali delle Nazioni Unite e Loro Funzioni
1. Premessa: La Struttura delle Nazioni Unite
L'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) è stata istituita con la Carta firmata il 26 giugno 1945 a San Francisco, ed è entrata in vigore il 24 ottobre 1945. Conta oggi 193 Stati membri. L'Articolo 7 della Carta ONU elenca i sei organi principali dell'Organizzazione.
2. I Sei Organi Principali dell'ONU
a) Assemblea Generale (AGNU)
- Organo rappresentativo di tutti gli Stati membri (ogni Stato ha un voto).
- Competenze principali:- Discute tutte le questioni rientranti nell'ambito della Carta;
- Approva il bilancio dell'ONU;
- Adotta raccomandazioni (non vincolanti per gli Stati);
- Elegge i membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza, i giudici della CIG e il Segretario Generale (su proposta del CdS).
 
b) Consiglio di Sicurezza (CdS)
- Responsabile principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
- Composizione: 15 membri:- 5 membri permanenti con diritto di veto (Stati Uniti, Russia, Cina, Regno Unito, Francia);
- 10 membri non permanenti eletti a rotazione dall'Assemblea Generale.
 
- Può adottare risoluzioni vincolanti per gli Stati membri, inclusa l'autorizzazione all'uso della forza (Capitolo VII della Carta).
c) Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC)
- Coordina le attività economiche, sociali, ambientali e umanitarie dell'ONU e delle sue agenzie specializzate.
- Composto da 54 membri eletti dall'Assemblea Generale.
- Supervisiona le agenzie specializzate (es. OMS, FAO, ILO, UNESCO).
d) Segretariato
- Organo amministrativo dell'ONU, diretto dal Segretario Generale (nominato dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza).
- Attuale Segretario Generale: António Guterres.
- Funzioni principali:- Esecuzione delle decisioni degli organi principali;
- Mediazione e diplomazia preventiva.
 
e) Corte Internazionale di Giustizia (CIG)
- Organo giurisdizionale principale dell'ONU, con sede all'Aia.
- Composta da 15 giudici eletti dall'Assemblea Generale e dal Consiglio di Sicurezza.
- Competenza:- Contenziosi tra Stati (giurisdizione facoltativa, basata sul consenso degli Stati);
- Pareri consultivi per gli organi dell'ONU e le agenzie specializzate.
 
- Le sue sentenze sono vincolanti per le parti in causa.
f) Consiglio di Amministrazione Fiduciaria
- Supervisionava i territori posti sotto amministrazione fiduciaria.
- È inattivo dal 1994, con la fine del sistema fiduciario.
3. Altri Enti a Struttura Permanente (Non Principali)
- Corte Penale Internazionale (CPI): Organizzazione autonoma, istituita dallo Statuto di Roma (non è un organo dell'ONU, ma collabora strettamente).
- Agenzie Specializzate: (es. FAO, OMS, FMI, UNESCO) sono organizzazioni internazionali indipendenti che collaborano con l'ONU tramite l'ECOSOC.
