Soggetti e Organi nel Diritto Internazionale: Individuo, Popoli, UE e Nazioni Unite

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Soggettività dell'Individuo nel Diritto Internazionale

1. Definizione dell'Istituto

Nel diritto internazionale classico (XVIII-XIX secolo), solo lo Stato era soggetto di diritto internazionale. L'individuo era considerato un oggetto, non un titolare di diritti o obblighi. Nel tempo, l'individuo ha acquisito una crescente soggettività: oggi è riconosciuto come titolare di diritti e responsabile di violazioni gravi.

2. Evoluzione della Soggettività dell'Individuo

a) Come Titolare di Diritti

  • Diritto Internazionale dei Diritti Umani: Dalla Carta ONU e dai Patti del 1966 (Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali), gli individui sono riconosciuti come titolari di diritti diretti garantiti a livello internazionale.
  • CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, 1950): Consente all'individuo di agire contro lo Stato davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU).
  • Altri Strumenti: Convenzione contro la Tortura, Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di ogni forma di Discriminazione Razziale, Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

b) Come Soggetto Passivo e Responsabile

  • L'individuo è perseguibile penalmente per crimini internazionali gravi (genocidio, crimini di guerra, crimini contro l'umanità).
  • Già i Tribunali di Norimberga e Tokyo (1945-1946) avevano riconosciuto la responsabilità penale individuale.
  • La soggettività è stata formalizzata con:
    • Tribunali ad hoc (es. ICTY, ICTR);
    • Corte Penale Internazionale (CPI), istituita con lo Statuto di Roma (1998).

3. Fonti Pattizie Rilevanti

  • Carta ONU (1945) – Preambolo e Articolo 1;
  • Patti ONU sui Diritti Umani (1966);
  • Convenzioni di Ginevra (1949) e Protocolli Aggiuntivi (1977);
  • Statuto di Roma (1998).

4. Prassi e Giurisprudenza

  • Corte EDU: Tutela effettiva dei diritti individuali.
  • Corte Internazionale di Giustizia (CIG), caso Barcelona Traction (1970): Affermazione della nozione di obblighi erga omnes legati ai diritti fondamentali.
  • Tribunali Penali Internazionali: Riconoscimento della responsabilità individuale, indipendente dalla carica ufficiale.

Autodeterminazione dei Popoli nel Diritto Internazionale

1. Definizione del Principio

L'autodeterminazione è il principio secondo cui i popoli hanno il diritto di decidere liberamente il proprio status politico e di perseguire liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale.

2. Natura e Inquadramento Normativo

  • Norma consuetudinaria di jus cogens (imperativa, inderogabile).
  • Fonte di obblighi erga omnes (verso tutti gli Stati).

3. Fonti Pattizie Rilevanti

  • Articolo 1, paragrafo 2, della Carta ONU: l'autodeterminazione è tra i fini dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
  • Articolo 1 dei Patti sui Diritti Civili e Politici e sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (1966): “Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione.”
  • Risoluzione ONU 2625/1970 (Dichiarazione sulle Relazioni Amichevoli): vieta l'uso della forza per negare l'autodeterminazione.

4. Prassi Internazionale e Giurisprudenza

  • Applicazione estesa nei processi di decolonizzazione (Africa, Asia, Caraibi).
  • Parere della CIG sul Muro in Palestina (2004): ha riconosciuto che l'autodeterminazione del popolo palestinese è stata violata da Israele.
  • Parere della CIG sulle Isole Chagos (2019): ha affermato che l'autodeterminazione del popolo mauriziano è stata violata dalla separazione dell'arcipelago.

5. Tipologie di Autodeterminazione

  • Esterna: Diritto all'indipendenza o alla secessione in contesti coloniali, di occupazione straniera o di regimi razzisti.
  • Interna: Diritto a un'organizzazione autonoma politica e sociale all'interno di uno Stato esistente, nel rispetto dell'integrità territoriale dello Stato.

6. Limiti all'Autodeterminazione

  • Non implica automaticamente il diritto alla secessione, salvo in casi estremi (es. colonialismo, apartheid, oppressione sistematica).
  • Deve essere bilanciata con il principio dell'integrità territoriale degli Stati.

7. Riflessi per l'Ordinamento Italiano

  • Rileva indirettamente attraverso il riconoscimento dei diritti umani, l'adesione ai Patti del 1966 (Legge n. 881/1977) e la giurisprudenza internazionale.
  • Non esiste una norma interna attuativa specifica, ma il principio è riconosciuto e rispettato nell'azione esterna dello Stato.

Organi dell'Unione Europea e la Loro Rilevanza Internazionale

1. Premessa: La Soggettività Giuridica dell'Unione Europea

L'Unione Europea (UE) è un'Organizzazione Internazionale sui generis dotata di personalità giuridica internazionale (Articolo 47 del Trattato sull'Unione Europea - TUE). Essa può:

  • Stipulare trattati internazionali;
  • Aderire ad altre Organizzazioni Internazionali (es. OMC, ONU, CEDU);
  • Avere diritti e doveri secondo il diritto internazionale.

2. Principali Organi dell'Unione Europea

a) Consiglio Europeo

  • Definisce gli orientamenti politici generali e le priorità dell'Unione.
  • Membri: Capi di Stato o di Governo degli Stati membri, il Presidente del Consiglio Europeo e il Presidente della Commissione Europea.
  • Non esercita funzioni legislative.

b) Consiglio dell'Unione Europea (o Consiglio dei Ministri)

  • Rappresenta gli Stati membri.
  • Esercita funzioni legislative e di bilancio congiuntamente al Parlamento Europeo.
  • Vota a maggioranza qualificata (salvo casi specifici, come la politica estera, che richiedono l'unanimità).
  • Opera in diverse formazioni (es. Affari Esteri, ECOFIN, Giustizia e Affari Interni).

c) Commissione Europea

  • Organo indipendente dagli Stati membri, che promuove l'interesse generale dell'UE.
  • Composta da un Commissario per ogni Stato membro.
  • Funzioni principali:
    • Iniziativa legislativa;
    • Esecuzione del bilancio dell'UE;
    • Rappresentanza esterna dell'UE (con l'Alto Rappresentante);
    • Controllo sull'applicazione del diritto dell'Unione.

d) Parlamento Europeo

  • Rappresenta i cittadini dell'Unione Europea.
  • Eletto a suffragio universale diretto.
  • Funzioni principali:
    • Funzione legislativa (congiuntamente al Consiglio);
    • Funzione di bilancio;
    • Controllo democratico sulla Commissione Europea.

e) Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE)

  • Garantisce il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei Trattati.
  • Composta da:
    • La Corte di Giustizia (competente per rinvii pregiudiziali, ricorsi per annullamento e procedure d'infrazione);
    • Il Tribunale (competente principalmente per i ricorsi diretti presentati da privati).

f) Banca Centrale Europea (BCE)

  • Gestisce la politica monetaria dell'eurozona.
  • Obiettivo principale: Mantenere la stabilità dei prezzi.

g) Corte dei Conti Europea

  • Controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese dell'Unione Europea.

3. Organi con Rilevanza Esterna

  • Commissione Europea: Rappresenta l'UE a livello internazionale in molti settori.
  • Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza (PESC): Partecipa al Consiglio e alla Commissione, e rappresenta l'UE in materia di politica estera e di sicurezza.

4. Rilevanza Internazionale dell'UE

  • L'UE partecipa a numerosi trattati internazionali (es. Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, Accordo di Parigi sul clima).
  • Stipula accordi commerciali con paesi terzi (es. MERCOSUR, Canada).
  • È presente in importanti negoziati multilaterali (es. Organizzazione Mondiale del Commercio - WTO, Nazioni Unite - ONU).

Organi Principali delle Nazioni Unite e Loro Funzioni

1. Premessa: La Struttura delle Nazioni Unite

L'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) è stata istituita con la Carta firmata il 26 giugno 1945 a San Francisco, ed è entrata in vigore il 24 ottobre 1945. Conta oggi 193 Stati membri. L'Articolo 7 della Carta ONU elenca i sei organi principali dell'Organizzazione.

2. I Sei Organi Principali dell'ONU

a) Assemblea Generale (AGNU)

  • Organo rappresentativo di tutti gli Stati membri (ogni Stato ha un voto).
  • Competenze principali:
    • Discute tutte le questioni rientranti nell'ambito della Carta;
    • Approva il bilancio dell'ONU;
    • Adotta raccomandazioni (non vincolanti per gli Stati);
    • Elegge i membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza, i giudici della CIG e il Segretario Generale (su proposta del CdS).

b) Consiglio di Sicurezza (CdS)

  • Responsabile principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
  • Composizione: 15 membri:
    • 5 membri permanenti con diritto di veto (Stati Uniti, Russia, Cina, Regno Unito, Francia);
    • 10 membri non permanenti eletti a rotazione dall'Assemblea Generale.
  • Può adottare risoluzioni vincolanti per gli Stati membri, inclusa l'autorizzazione all'uso della forza (Capitolo VII della Carta).

c) Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC)

  • Coordina le attività economiche, sociali, ambientali e umanitarie dell'ONU e delle sue agenzie specializzate.
  • Composto da 54 membri eletti dall'Assemblea Generale.
  • Supervisiona le agenzie specializzate (es. OMS, FAO, ILO, UNESCO).

d) Segretariato

  • Organo amministrativo dell'ONU, diretto dal Segretario Generale (nominato dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza).
  • Attuale Segretario Generale: António Guterres.
  • Funzioni principali:
    • Esecuzione delle decisioni degli organi principali;
    • Mediazione e diplomazia preventiva.

e) Corte Internazionale di Giustizia (CIG)

  • Organo giurisdizionale principale dell'ONU, con sede all'Aia.
  • Composta da 15 giudici eletti dall'Assemblea Generale e dal Consiglio di Sicurezza.
  • Competenza:
    • Contenziosi tra Stati (giurisdizione facoltativa, basata sul consenso degli Stati);
    • Pareri consultivi per gli organi dell'ONU e le agenzie specializzate.
  • Le sue sentenze sono vincolanti per le parti in causa.

f) Consiglio di Amministrazione Fiduciaria

  • Supervisionava i territori posti sotto amministrazione fiduciaria.
  • È inattivo dal 1994, con la fine del sistema fiduciario.

3. Altri Enti a Struttura Permanente (Non Principali)

  • Corte Penale Internazionale (CPI): Organizzazione autonoma, istituita dallo Statuto di Roma (non è un organo dell'ONU, ma collabora strettamente).
  • Agenzie Specializzate: (es. FAO, OMS, FMI, UNESCO) sono organizzazioni internazionali indipendenti che collaborano con l'ONU tramite l'ECOSOC.

Voci correlate: