Sospensione del Contratto di Lavoro: Cause, Diritti e Obblighi
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Sospensione del Contratto di Lavoro: Cause e Implicazioni
La sospensione del contratto di lavoro è una condizione in cui il rapporto di lavoro viene temporaneamente interrotto, senza che si verifichi la sua estinzione definitiva. Durante questo periodo, gli obblighi principali delle parti (prestazione lavorativa e retribuzione) sono sospesi, ma il vincolo contrattuale rimane.
Motivi Comuni di Sospensione
Esistono diverse cause che possono portare alla sospensione di un contratto di lavoro, tutelando sia il lavoratore che, in alcuni casi, l'azienda.
a) Mutuo Accordo delle Parti Contraenti
La sospensione può avvenire in base al desiderio reciproco dei contraenti, stabilendo termini e condizioni specifiche.
b) Inabilità Temporanea e Maternità
Questa categoria include diverse situazioni che impediscono temporaneamente al lavoratore di svolgere le proprie mansioni:
- Malattia comune o professionale:
In caso di patologia comune o professionale, o di infortunio, la sospensione può durare fino a 12 mesi, prorogabili per ulteriori 6 mesi qualora si presuma che in tale periodo il lavoratore possa essere dimesso per guarigione. Durante questo periodo, la sicurezza sociale eroga un'indennità economica e il contratto di lavoro è in stato di sospensione.
Se l'inabilità al lavoro persiste dopo 18 mesi dalla formulazione del giudizio medico del servizio sanitario pubblico sulla guarigione o sull'esaurimento delle possibilità di recupero, in quest'ultimo caso la persona viene qualificata come affetta da inabilità permanente e le viene riconosciuto il grado di invalidità applicabile: invalidità permanente parziale per l'occupazione abituale, invalidità permanente totale per l'occupazione abituale, invalidità permanente assoluta o grande invalidità.
Tuttavia, qualora persista la necessità di adeguate cure mediche e si ritardi la qualifica di invalidità permanente, la sospensione può essere prolungata per il tempo necessario, a condizione che tra il momento della dichiarazione iniziale e la fine dell'ultima proroga non siano trascorsi più di 30 mesi.
- Maternità:
Nei casi di maternità, la sospensione del contratto avrà una durata di 16 settimane ininterrotte, prorogabili di due settimane per ogni figlio a partire dal secondo in caso di nascite multiple.
- Adozione e Affidamento:
Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo o adozione permanente di minori di sei anni, la sospensione del contratto è pari a quella prevista per la maternità. Se il minore ha più di sei anni ed è in situazione di difficoltà, disabile o ha avuto particolari difficoltà di adattamento certificate dai servizi sociali, il periodo di sospensione è di pari durata.
- Congedo di Paternità:
Oltre al congedo di maternità, la legge sulla parità introduce un nuovo congedo di paternità di tredici giorni lavorativi, esteso di due giorni per ogni figlio a partire dal secondo in caso di parto, adozione o affidamento multiplo.
c) Esercizio di Cariche Pubbliche o Sindacali
Le cariche pubbliche o sindacali di livello provinciale o superiore, a cui si accede per elezione o designazione delle autorità competenti, che comportano la sospensione del contratto, garantiscono il diritto alla conservazione del posto e il calcolo dell'anzianità come se si trattasse di periodi di effettivo lavoro in azienda.
Durante questo periodo di sospensione, l'azienda non è obbligata a remunerare il lavoratore, salvo diverse disposizioni del contratto individuale o del contratto collettivo.
d) Sanzioni Disciplinari e Privazione della Libertà del Lavoratore
Questa sezione affronta due diverse cause di sospensione:
- Sanzioni Disciplinari:
Le sanzioni imposte dalla direzione possono essere impugnate davanti al giudice qualora il lavoratore non sia d'accordo con esse, e in nessun caso possono consistere in una riduzione della durata del diritto alle ferie o in una multa. La riduzione dello stipendio a titolo di sanzione deve essere accompagnata da una sospensione dall'attività lavorativa, e per questo motivo si parla di "sospensione dal lavoro e dalla retribuzione".
- Privazione della Libertà:
L'altra forma di sospensione del rapporto di lavoro è la privazione della libertà del lavoratore. Questa si verifica in caso di custodia cautelare (polizia o giudiziaria) per un presunto crimine commesso, fintanto che non sia emessa una sentenza definitiva.
Affinché in questo caso si verifichi effettivamente la sospensione del contratto e si mantenga il diritto alla conservazione del posto di lavoro, il dipendente deve comunicare all'azienda la propria situazione, salvo che ciò sia oggettivamente impossibile. In caso contrario, la legge considera il suo atteggiamento equivalente alle dimissioni, con conseguente risoluzione del contratto.
Una volta emessa la sentenza definitiva del procedimento penale, se questa è di condanna e comporta la privazione della libertà, il datore di lavoro può recedere dal contratto.
e) Cause Economiche, Tecniche, Organizzative, di Produzione o di Forza Maggiore
La sospensione può essere determinata da cause oggettive legate all'andamento aziendale o a eventi imprevedibili, come crisi economiche, riorganizzazioni tecniche, modifiche produttive o situazioni di forza maggiore.
f) Controversie di Lavoro
Le situazioni di conflitto di lavoro possono portare allo sciopero o alla serrata:
- Sciopero:
Lo sciopero dei lavoratori è un diritto elevato al rango costituzionale di primo ordine. È la cessazione pacifica dell'attività lavorativa, che implica l'assenza di retribuzione da parte dell'azienda.
- Serrata:
La serrata è configurata dalla legge con un carattere difensivo, e non può essere decretata dall'azienda quando sussiste il rischio di danni a persone o cose in conseguenza di uno sciopero. Questa forma di sospensione, che consiste nella cessazione del lavoro e della retribuzione, ha un carattere puramente protettivo nel nostro ordinamento e, a differenza dello sciopero, non gode di alcun riconoscimento costituzionale.