Sospensione e Estinzione del Rapporto di Lavoro: Quadro Normativo e Casistiche
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Definizione di Sospensione del Lavoro
La sospensione del lavoro è la cessazione temporanea, giustificata, dell'obbligo di prestazione lavorativa e/o di retribuzione, imposta dal contratto di lavoro, pur mantenendo in essere il rapporto contrattuale.
Effetti della Sospensione
Effetti sul Lavoratore
- I diritti del lavoratore sussistono, ma non sempre comportano il diritto al pagamento della retribuzione concordata, sia direttamente dal datore di lavoro, sia da enti che si sono assunti la copertura dei rischi (es. INPS).
- Diritto al reinserimento al lavoro una volta cessata la causa che ha determinato la sospensione.
- Non si interrompe l'appartenenza dei lavoratori agli enti di sicurezza sociale.
Effetti sul Datore di Lavoro
- Il datore di lavoro ha il diritto di richiedere al lavoratore il mantenimento degli obblighi di fedeltà e segretezza durante il periodo di sospensione.
- Al termine della sospensione, il datore di lavoro ha l'obbligo di riammettere il lavoratore al proprio posto di lavoro e, a seconda dei casi, di corrispondere la retribuzione.
Classificazione delle Sospensioni
Sospensioni Convenzionali
Si verificano quando le parti concordano di sospendere il rapporto di lavoro per un certo periodo. Le regole di tale sospensione sono definite dalla libera volontà delle parti, nell'ambito di un ampio contratto.
Sospensioni Legali
Si distinguono in base alla responsabilità di mantenimento del reddito:
- Che comportano responsabilità per il datore di lavoro (con obbligo di retribuzione):
- Pagamento di periodi di ferie legali e permessi (Sezioni 66 e 67 CT).
- Periodi retribuiti che non sono considerati per il calcolo delle prestazioni di malattia o maternità (Articoli 10 e 11 CFL n. 44 del 1978).
- Che comportano responsabilità sociale (con erogazione di indennità da parte di enti previdenziali):
- Congedo di maternità e malattia (malattia comune o infortuni sul lavoro).
- Che non comportano responsabilità di mantenimento del reddito (né per il datore di lavoro né per enti previdenziali):
- Servizio militare obbligatorio.
- L'articolo 377 del Codice del Lavoro (CT) indica esplicitamente la chiusura temporanea o la sospensione del contratto di lavoro per i lavoratori e i datori di lavoro coinvolti, ad esempio durante uno sciopero o una serrata.
Cause di Estinzione del Rapporto di Lavoro
Oltre alla sospensione, il rapporto di lavoro può estinguersi per diverse cause:
- Accordo tra le parti: L'accordo deve essere firmato da entrambe le parti.
- Dimissioni del lavoratore: Richiedono una procedura formale, con preavviso di 30 giorni al datore di lavoro.
- Morte del lavoratore: La morte del lavoratore estingue il rapporto di lavoro.
- Scadenza del termine concordato: Il contratto di lavoro a tempo determinato ha una durata massima di un anno, con eccezioni per dirigenti e quadri superiori (fino a due anni). Alla seconda proroga o rinnovo, il contratto a termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
- Completamento dell'opera o del servizio: Che ha dato origine al contratto, in relazione all'articolo 10 che definisce il contenuto del contratto (oggetto e luogo di esecuzione).
- Caso fortuito o forza maggiore.
Cause di Licenziamento per Giusta Causa
Il datore di lavoro può procedere al licenziamento per giusta causa in presenza di gravi violazioni da parte del lavoratore, tra cui:
- Mancanza di probità del lavoratore: Nello svolgimento delle proprie funzioni (es. vie di fatto, lesioni gravi, molestie sessuali).
- Svolgimento di attività concorrenziali: Da parte del lavoratore, all'interno dell'azienda e vietate per iscritto nel contratto dal datore di lavoro. Questo è un punto critico: la mera previsione scritta potrebbe non essere sufficiente per invocare questa causa di licenziamento, se non accompagnata da un effettivo danno o grave violazione.
- Assenteismo: Mancata partecipazione del lavoratore al lavoro senza giustificato motivo, per due giorni consecutivi, due lunedì al mese, o un totale di tre giorni nello stesso periodo.
- Interruzioni del lavoro (abbandono del posto di lavoro): Il legislatore definisce l'abbandono del lavoro e descrive due comportamenti:
- Allontanamento ingiustificato e prematuro del lavoratore dal luogo di lavoro e durante l'orario di lavoro, senza autorizzazione del datore di lavoro o di chi lo rappresenta.
- Rifiuto ingiustificato di svolgere le mansioni concordate nel contratto.
- Atti, omissioni o negligenze: Che pregiudicano la sicurezza o il funzionamento dell'istituzione, la sicurezza o l'attività dei lavoratori o la loro salute.
- Danni materiali intenzionali: Causare intenzionalmente danni materiali a strutture, macchinari, utensili, strumenti di lavoro, prodotti o merci (comunemente noto come Sabotaggio).
- Grave violazione degli obblighi contrattuali.