Sostegno Economico e Congedi: Le Prestazioni Familiari della Sicurezza Sociale
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Prestazioni Familiari della Sicurezza Sociale: Diritti e Benefici
Le prestazioni familiari sono concepite per sostenere le famiglie che affrontano necessità finanziarie o spese aggiuntive, in particolare in presenza di responsabilità familiari, come la nascita o l'adozione di minori. Questi benefici hanno un carattere non contributivo, ad eccezione di specifiche disposizioni che tutelano il livello contributivo.
Tipologie di Prestazioni Familiari
Le principali tipologie di prestazioni includono:
- Beneficio Economico per Figli a Carico o Adottivi: Un sostegno finanziario per ogni minore.
- Fondo per la Nascita o l'Adozione del Terzo Figlio (o successivi): Un assegno una tantum.
- Beneficio Economico per Nascite o Adozioni Multiple: Un sostegno specifico per parti plurimi o adozioni multiple.
- Benefici Non Finanziari per la Cura: Congedi per l'affidamento di minori o l'assistenza a familiari.
Dettaglio delle Prestazioni Economiche
A. Prestazione Economica Familiare per Figli a Carico o Adottivi
Consiste in una dotazione economica riconosciuta per ogni bambino minore di 18 anni o maggiorenne con un handicap pari o superiore al 65%, indipendentemente dalla loro affiliazione. Include anche i bambini adottivi in affidamento pre-adottivo o permanente, a condizione che il reddito del beneficiario non superi il limite stabilito.
B. Fondo per la Nascita o l'Adozione del Terzo Figlio (o Successivi)
Si tratta di un assegno unico in contanti, destinato a compensare, in parte, le maggiori spese derivanti dalla nascita o adozione del terzo figlio o dei successivi per le famiglie che non superano un determinato livello di reddito.
C. Benefici Economici per Parto Gemellare o Adozione Multipla
Questo vantaggio di pagamento unico è volto a compensare, in parte, le spese aumentate per le famiglie in caso di nascita o adozione di due o più bambini da parto plurimo o adozioni multiple.
D. Disposizioni per Congedi Parentali e Familiari
Tutti i lavoratori, sia autonomi che dipendenti della pubblica amministrazione e privati, iscritti al sistema di sicurezza sociale, hanno diritto a un periodo di assenza dal lavoro per la cura di ogni bambino, figlio adottivo o di altri membri della famiglia, secondo la legge applicabile a tali effetti.
A tal proposito, l'articolo 46, comma 3, del Decreto Legislativo 1/1995 del 24 marzo (Legge dello Statuto dei Lavoratori) prevede che:
"I lavoratori hanno diritto a un congedo per un periodo non superiore a tre anni per la cura di ogni bambino, sia naturale che adottivo o in affidamento (sia permanente che pre-adottivo), a decorrere dalla data di nascita o, se del caso, dalla decisione giudiziaria o amministrativa."
"Hanno inoltre diritto a un periodo di aspettativa, di durata fino a un anno (salvo un periodo più lungo sia previsto dalla contrattazione collettiva), per la cura di un parente, fino al secondo grado di parentela o affinità, che per ragioni di età, infortunio o malattia non possa provvedere a sé stesso e non eserciti un'attività lucrativa."
Aggiornamenti e Importi delle Prestazioni Familiari (Anno 2010)
Riferimento: ASSEGNI FAMILIARI DI SICUREZZA SOCIALE. PER IL 2010
Dal 1° gennaio 2010, gli importi delle prestazioni familiari della Sicurezza Sociale, nel loro carattere non contributivo, e i limiti di reddito per l'accesso ad essi, come specificato nella Sezione Due del Capitolo IX del Titolo II del Testo Unico della Legge Generale di Sicurezza Sociale, sono i seguenti:
- L'ammontare della dotazione finanziaria di cui all'articolo 182-bis.1 è stabilita annualmente in:
- 500 $ quando il bambino o il minore in affidamento ha un'età inferiore ai 5 anni.
- 291 euro quando il bambino o il minore in affidamento ha un'età compresa tra 5 e 18 anni.
- Gli importi delle indennità di cui all'articolo 182-bis.2 per i casi in cui il bambino o il minore in affidamento hanno lo status di invalidità saranno:
- 1.000 euro quando il figlio minore o in affidamento ha un handicap inferiore al 33%.
- 4.076,40 euro quando il figlio a carico ha più di 18 anni ed è affetto da un'invalidità pari o superiore al 65%.
- 6.115,20 euro quando il figlio a carico ha più di 18 anni, è affetto da un handicap non inferiore al 75% e, a seguito di perdita anatomica o funzionale, necessita dell'aiuto di un'altra persona per eseguire le attività più basilari della vita (come vestirsi, muoversi, mangiare o simili).
- L'importo del beneficio per la nascita o l'adozione di un figlio unico di cui all'articolo 186.1 è di 1.000 $.
- L'importo del beneficio per la nascita o l'adozione di un figlio ai sensi dell'articolo 188-ter sarà di 2.500 euro.
- I limiti di reddito:
- Il limite di reddito di cui al primo comma dell'articolo 182.1.c) è pari a 11.264,01 euro annuali.
- Il limite di reddito di cui al secondo comma dell'articolo 182.1.c) è pari a 16.953,05 euro annuali, con un incremento di 2.745,93 € per ogni figlio a carico a partire dal quarto, incluso.