Struttura e Finanziamento dei Partiti Politici nella Costituzione Italiana

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I Partiti Politici nella Costituzione: Natura e Funzione

L'articolo 6 della Costituzione disciplina i partiti politici come organizzazioni che "esprimono il pluralismo politico, contribuiscono alla formazione ed espressione della volontà popolare e sono uno strumento essenziale per la partecipazione politica".

Natura Giuridica e Tutela Costituzionale

La natura giuridica dei partiti è specifica; sebbene la Costituzione abbia voluto fornire loro una rilevanza particolare, essi non sono organi dello Stato. La loro esistenza è soggetta alla tutela generale della libertà di associazione sancita dall'articolo 22 della CE (si presume si riferisca all'Art. 49 della Costituzione Italiana, data la lingua, o si intenda un riferimento generico alla libertà di associazione).

La Legge sui Partiti Politici (Legge 6/2002)

Ispirata principalmente dalla necessità di difendere la democrazia contro i partiti che cercano di distruggerla o che collaborano con gruppi terroristici, questa legge presenta le seguenti caratteristiche:

  • Libertà di Costituzione: È riservata alle persone fisiche maggiorenni, in pieno esercizio dei loro diritti e prive di condanne penali per cospirazione o altri atti illeciti previsti dal Codice Penale (CP).
  • Iscrizione al Registro: L'iscrizione nel registro delle associazioni assume una rilevanza differenziata rispetto alle associazioni generiche. Con l'iscrizione, i partiti politici acquisiscono la personalità giuridica e i diritti che ne derivano.

Requisiti di Funzionamento Democratico

La Legge 6/2002 identifica una serie di requisiti minimi volti a garantire il funzionamento interno democratico, in linea con il requisito costituzionale dell'Articolo 6. Si stabilisce che:

  • L'Assemblea Generale deve essere composta da tutti i membri del partito.
  • Gli organi direttivi sono eletti a suffragio libero e segreto.

Il Tribunale Costituzionale (TC) ha ritenuto che i diritti di partecipazione democratica interna dei componenti costituiscano la sostanza del diritto di associazione e che la garanzia legale possa essere ottenuta attraverso la tutela dei diritti fondamentali.

Divieto dei Partiti

La Legge 6/2002 identifica come cause di scioglimento (divieto) i seguenti comportamenti:

  1. Violare sistematicamente i diritti e le libertà fondamentali.
  2. Promuovere, favorire o legittimare la violenza per ottenere obiettivi politici.
  3. Sostenere politicamente il lavoro di organizzazioni terroristiche (gli elenchi includono persone condannate per terrorismo).

Procedura di Scioglimento

Il divieto di concorso spetta alla Camera Speciale della Suprema Corte, con una sentenza che può essere impugnata solo tramite ricorso di amparo dinanzi alla Corte Costituzionale. La richiesta può essere presentata dal Pubblico Ministero o dal Governo (i quali a loro volta possono chiederlo al Congresso o al Senato). Questa legge è stata concepita principalmente come strumento per sciogliere i partiti per la loro collaborazione con il terrorismo, distinguendola dal reato di cospirazione per il divieto.

Il Finanziamento dei Partiti

Il finanziamento è misto, combinando donazioni private con sovvenzioni pubbliche. Le sovvenzioni pubbliche possono essere destinate a:

  • Coprire spese elettorali.
  • Coprire spese di funzionamento o di sicurezza.
  • Possono anche essere ottenute dai gruppi parlamentari o da enti territoriali (enti locali).

La responsabilità è limitata per legge a quanto registrato, non può avere finalità di lucro e non può superare i 100.000 €.

TEMA 3: Diritti di Partecipazione Politica

Diritto di Suffragio Attivo: Il Diritto di Partecipazione Politica Diretta o tramite Rappresentanti

Nel nostro sistema, la partecipazione politica si concretizza attraverso il diritto di suffragio universale (attivo e passivo) e il diritto di accesso alle cariche e funzioni pubbliche. La realizzazione avviene:

  • Direttamente: attraverso l'esercizio del diritto di voto in referendum, o in consigli consultivi pubblici e con l'iniziativa della popolazione locale.
  • Indirettamente: attraverso l'elezione di rappresentanti politici, esercitando il diritto di voto attivo (o non voto) nelle elezioni "periodiche".

Si realizza anche attraverso il diritto di accesso alle cariche pubbliche tramite le elezioni (suffragio passivo) e l'accesso agli uffici e funzioni pubbliche (Art. 23.2 CE), in conformità con i requisiti e le procedure stabilite dalla legge.

Soggetti della Partecipazione

L'Art. 23.1 riconosce il diritto di partecipazione: solo ai cittadini spagnoli, non agli stranieri (sebbene questi possano votare alle elezioni locali ai sensi dell'articolo 13.2 CE) o alle persone giuridiche.

Per quanto riguarda le elezioni comunali, l'Art. 13.2 afferma esplicitamente che "solo gli spagnoli saranno titolari dei diritti riconosciuti di cui all'articolo 23, salvo che, secondo criteri di reciprocità, possano essere stabiliti da trattato o per legge il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali". La Costituzione ha previsto un percorso di aggiornamento parziale per consentire, in condizioni di reciprocità, trattato o legge, agli stranieri di votare in Spagna per le elezioni comunali e per gli organi della Comunità Europea.

Il diritto proiettato si estende solo sul piano politico e non su altri settori della società, limitandosi alla partecipazione alle elezioni territoriali o al processo referendario, escludendo la protezione speciale di questo diritto per la partecipazione alla vita economica o culturale. La realizzazione del diritto a partecipare avviene in questo ambito.

Il Diritto di Voto, Accesso alle Cariche Pubbliche: Rischi e Oneri

La Costituzione riconosce questo diritto nelle sue due versioni nell'Art. 23.2: il diritto di suffragio è il diritto della persona di essere ammessa agli uffici pubblici e include il diritto di rimanere in carica e svolgere i compiti inerenti "I cittadini hanno diritto di accesso, pari ai doveri e agli oneri pubblici, con i requisiti specificati dalla normativa."

È un diritto direttamente attribuibile a tutti i cittadini. La Costituzione stabilisce la configurazione legale del diritto in modo che il legislatore possa stabilire restrizioni all'accesso alle cariche pubbliche o per l'elezione (elezioni generali o locali). Questa configurazione legale del diritto è limitata da una condizione: mantenere il principio di uguaglianza.

L'articolo 70 della CE dichiara: "La legge elettorale determinerà le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati e senatori, in ogni caso: un membro del TC, gli alti funzionari dell'amministrazione dello Stato stabiliti dalla legge, ad eccezione dei membri del Governo, il difensore civico, i magistrati, i giudici e i pubblici ministeri, i militari di carriera e i membri delle forze di sicurezza e di polizia in servizio attivo e i membri delle commissioni elettorali.

Il Diritto di Accesso a Funzioni Pubbliche e Uffici Non Elettivi

Questa è una configurazione giuridica e un diritto di "reazione" contro le decisioni discriminatorie, considerabile, in definitiva, come una realizzazione del principio di uguaglianza. Le norme di accesso al pubblico impiego devono essere generali e astratte e i meriti richiesti devono corrispondere alla posizione che ricoprirà la persona scelta.

Il TC ha osservato che la legge non può esigere per l'accesso al pubblico impiego "obbligo di servizio o qualsiasi altra condizione che non sia riconducibile ai concetti indicati di merito e competenza" (STC 50/1986). Tuttavia, può – ai sensi dell'articolo 9.2 e altri mandati costituzionali – rafforzare l'azione delle autorità pubbliche per facilitare l'accesso ai pubblici impieghi dei gruppi emarginati, stabilendo una percentuale di posti per tali gruppi.

Sono quindi criteri meritevoli la conoscenza di una lingua diversa dallo spagnolo (che può anche essere obbligatoria), il servizio e l'anzianità. Sono invece criteri discriminatori la residenza, il centro dove si è conseguito il titolo ufficiale e l'età, salvo che il requisito sia ragionevole in base alle caratteristiche del grado da svolgere (STC 37/2004).

Il Diritto alla Tutela Giurisdizionale Effettiva

Costituisce un diritto fondamentale che presenta due aspetti:

  • Il diritto alla giurisdizione: vale a dire, garantire l'accesso al processo.
  • Il diritto alle garanzie del giusto processo.

Diritto di Processo

È un diritto di tutte le persone, sia spagnoli che stranieri, riconosciuto dal TC anche alle persone giuridiche, che si specifica in tre diritti:

  1. Accedere agli organi della giurisdizione, senza alcuna restrizione formale.
  2. Ottenere una decisione basata sul diritto.
  3. L'esecuzione di tale decisione.

Il Diritto di Garanzia al Giusto Processo

Si fonda, in primo luogo, sull'unicità della giurisdizione nel dettare i termini della detenzione e sul divieto dei Tribunali d'Onore. In secondo luogo, su una serie di garanzie procedurali che impediscono l'impotenza, come si evince dall'articolo 24.2. Così tutti hanno diritto a:

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