Struttura e Funzionamento della Corte Costituzionale Spagnola
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Aspetti Finanziari e Controllo
Approvazione del Bilancio:
Per l'approvazione dei progetti di bilancio, l'istituzione degli orientamenti del Tribunale e la definizione dei limiti di attuazione in materia di autorizzazioni di spesa, è necessaria la preventiva conoscenza e il monitoraggio della conformità con le linee guida da parte del Pleno, nonché la sua liquidazione da parte del Segretario Generale, prima del deferimento alla Corte dei Conti.
Struttura Interna e Funzionamento
Sezioni e Camere
B. Sezioni (Camere):
- Composizione: Sono costituite da due sezioni, ciascuna composta da sei giudici, nominati dal Tribunale in seduta plenaria. Il Presidente della Corte presiede la Prima Sezione. Il Vicepresidente presiede la Seconda Sezione.
- Convocazione: Sono convocate dal Presidente, che deve anche adottare le misure necessarie al loro funzionamento.
- Quorum: Le deliberazioni richiedono la presenza di due terzi dei membri.
- Poteri: Le Sezioni esaminano i casi attribuiti dal diritto costituzionale che non rientrano nella competenza della seduta plenaria e le questioni che, pur essendo state assegnate alle sezioni, per la loro importanza devono essere risolte dalla Sezione stessa.
C. Sezioni per l'Ufficio Ordinario:
Competenti per l'ufficio ordinario e la decisione sull'ammissibilità o inammissibilità dei ricorsi, sono composte dal Presidente o dal suo rappresentante e da due giudici (art. 8 OLCC).
IV. Composizione della Corte Costituzionale
1. Numero dei Membri:
L'art. 159.1 CE stabilisce che la Corte Costituzionale è composta da dodici membri. Questo numero pari permette un costante legame con il voto del Presidente. Il Presidente deve essere nominato dal Re tra i membri della Corte Costituzionale, su proposta della stessa Corte in seduta plenaria e per un periodo di tre anni (art. 160 CE).
2. Nomina:
L'art. 159.1 CE prevede quattro vie di nomina:
- 1) Quattro membri nominati dal Congresso a maggioranza dei tre quinti;
- 2) Quattro dal Senato;
- 3) Due dal Governo;
- 4) Due dal CGPJ (Consiglio Generale del Potere Giudiziario).
La nomina finale è fatta dal Re. Da ciò si possono trarre alcune conclusioni:
- Si accentua la nomina parlamentare: è logico che il popolo, attraverso i suoi rappresentanti in Parlamento, abbia una maggiore partecipazione.
- Sarebbe stato auspicabile che il Governo non fosse escluso, per evitare distorsioni.
- Si dovrebbe ampliare il numero dei membri designati dal CGPJ per sottolineare la natura giuridica che la Costituzione ha conferito alla Corte Costituzionale.
3. Requisiti:
Secondo l'art. 159.2 CE, i membri della Corte Costituzionale sono nominati tra magistrati e pubblici ministeri, professori universitari, funzionari pubblici e avvocati, tutti giuristi di nota competenza e con almeno quindici anni di esercizio professionale. Tutti devono essere di nazionalità spagnola (art. 18 OLCC).
4. Durata dell'Incarico e Cessazione:
I membri sono nominati per un periodo di nove anni e si rinnovano per un terzo ogni tre (art. 159.3 CE).
Secondo la Nona Disposizione Transitoria della Costituzione: tre anni dopo la prima elezione dei membri della Corte Costituzionale, un gruppo di quattro membri della stessa origine elettorale si dimette e viene sostituito per estrazione a sorte. Ciò significa che il gruppo designato dal Governo e dal CGPJ, dopo tre anni, procede tra i due gruppi non interessati dalla procedura di sorteggio precedente.
Per il rinnovo dei suoi membri, l'art. 17 OLCC prevede che entro quattro mesi prima della data di scadenza della nomina, il Presidente della Corte Costituzionale richieda le proposte per i nuovi Magistrati.
La rimozione dei giudici è stabilita nell'art. 23.1 OLCC e può avvenire per:
- Dimissioni accettate dal Presidente della Corte Costituzionale;
- Scadenza della nomina;
- Incorrere in una causa di invalidità (a maggioranza semplice);
- Incompatibilità sopravvenuta (a maggioranza semplice);
- Mancato adempimento rapido dei doveri d'ufficio;
- Violazione del proprio dovere di riservatezza;
- Essere ritenuto civilmente responsabile per frode o condannato per un crimine o colpa grave;
- In caso di morte (il Presidente nomina un sostituto).
5. Statuto Giuridico:
A. Doveri:
- Il giuramento al Re o la promessa di osservare e far osservare fedelmente e in ogni momento la Costituzione spagnola, la fedeltà alla Corona e di adempiere i propri doveri di giudice costituzionale (art. 21 OLCC).
- Esercitare le proprie funzioni secondo i principi di correttezza e dignità.
B. Privilegi:
- Non essere perseguiti per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni.
- Sono inamovibili e non possono essere dispensati o sospesi se non per uno dei motivi stabiliti dalla OLCC.
- I giudici che hanno ricoperto la carica per almeno tre anni hanno diritto a una retribuzione di transizione per un anno, equivalente a quella percepita al momento della cessazione dall'incarico.
- La responsabilità penale dei giudici della Corte Costituzionale è di competenza della Prima Sezione Penale della Corte Suprema.
C. Incompatibilità:
Incarichi politici o amministrativi; l'esercizio di funzioni direttive in un partito politico o sindacale e l'impiego al loro servizio; l'esercizio della pubblica accusa e della carriera giudiziaria; e qualsiasi attività professionale o commerciale. Si applicano inoltre le incompatibilità previste per i membri del potere giudiziario. Sono anche nominate nella Costituzione e nella legge elettorale (art. 70.1 CE).
V. Organizzazione
1. Organi Direttivi:
A. Presidente:
Il Presidente è nominato dai membri della stessa Corte Costituzionale, su proposta della stessa Corte in seduta plenaria, per un periodo di tre anni, secondo la Costituzione (art. 160 CE).
L'art. 9 OLCC prevede la segretezza del voto in seduta plenaria. Si richiede la maggioranza assoluta al primo turno; se non raggiunta, al secondo turno è sufficiente la maggioranza semplice. In caso di parità, prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.
Il Presidente può essere rieletto una sola volta.
Per quanto riguarda i suoi poteri, il Presidente ha la rappresentanza della Corte Costituzionale; convoca e presiede le sedute plenarie e le Sezioni; adotta le misure necessarie per il funzionamento della Corte, delle Sezioni e delle Sezioni; comunica alle Sezioni, al Governo e al CGPJ le offerte di posti; esercita la giurisdizione amministrativa sul personale della Corte Costituzionale; sollecita il Ministero della Giustizia a coprire i posti vacanti di Segretari, Assistenti e Subordinati (art. 15 OLCC).
Presiede la Prima Sezione della Corte (art. 7.2 OLCC), oltre ad avere poteri organizzativi e disciplinari.
In caso di vacanza, assenza o malattia, è sostituito dal Vicepresidente e, se questi non può, dal giudice più anziano per servizio e, in caso di parità, dal più anziano d'età.
La presidenza è assistita dall'Ufficio Tecnico, il cui capo è nominato dal Presidente (art. 18.1 ROP).
B. Vicepresidente:
L'art. 9.4 OLCC prevede la figura del Vicepresidente. Non è nominato dalla Costituzione, ma è eletto dalla seduta plenaria della Corte Costituzionale secondo la stessa procedura prevista per il Presidente, anch'esso per tre anni. Sostituisce il Presidente in determinate circostanze e presiede la Seconda Sezione della Corte.
C. Consiglio di Governo:
Creato dal ROP (Regolamento di Organizzazione e Personale), è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, da due giudici e dal Segretario Generale (quest'ultimo con voce ma senza voto). I giudici sono nominati dalla seduta plenaria, uno per ogni Sezione, e rinnovati nel mese di settembre di ogni anno. Assiste il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ha le funzioni di integrazione dei funzionari previste dall'art. 21 ROP.
D. Segretario Generale:
Il Segretario Generale è eletto dalla seduta plenaria della Corte Costituzionale e nominato dal Presidente tra gli avvocati della Corte. Rimane in carica per tre anni. Spetta alla seduta plenaria eleggere e rimuovere il Segretario Generale. Le sue responsabilità sono delineate nell'art. 25 ROP e sono principalmente amministrative e finanziarie. È supportato dalla Direzione, dall'Archivio Giudiziario e Anagrafe, dal Servizio Informazioni e Dottrina Costituzionale e dal Consiglio degli Acquisti.
2. Organi di Lavoro:
Secondo l'art. 6.1 OLCC, la Corte Costituzionale opera in Sezioni o in seduta plenaria.
A. Seduta Plenaria:
- Composizione: È composta da tutti i giudici della Corte, presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
- Convocazione: Il Presidente convoca la seduta di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre giudici. La convocazione deve essere effettuata con tre giorni di anticipo, a meno che l'urgenza del caso non consenta di rispettare tale termine.
- Quorum e Validità delle Deliberazioni: La seduta è validamente costituita quando sono presenti tutti i giudici e le deliberazioni sono prese all'unanimità. È possibile anticipare una riunione plenaria precedentemente convocata. La Corte in seduta plenaria può adottare risoluzioni quando sono presenti almeno due terzi dei membri che la compongono.
- Competenze: L'art. 10 OLCC stabilisce che le competenze della seduta plenaria coincidono con quelle iniziali della Corte, ad eccezione dell'habeas corpus la cui conoscenza è attribuita alle Sezioni. Tuttavia, quando la seduta plenaria ritiene opportuno revocare un punto della dottrina costituzionale precedente, la questione sarà stabilita dalla Corte e deferita alla Sezione. Le sue competenze possono essere classificate come segue:
1) Di natura giudiziaria:
- Conoscenza dei ricorsi e delle questioni di incostituzionalità.
- Conoscenza dei conflitti costituzionali di competenza tra Stato e Comunità Autonome o tra queste ultime.
- Conoscenza dei ricorsi presentati dal Governo contro disposizioni e risoluzioni adottate dagli organi delle Comunità Autonome.
2) Di natura organizzativa:
- Elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario Generale.
- Verifica della conformità con i requisiti per la nomina dei giudici della Corte Costituzionale.
- Nomina dei giudici che devono integrare ciascuna Sezione.
- Nomina e revoca del Controllo del Servizio della Corte e risoluzione delle divergenze tra il Segretario Generale e l'Intervento.
- Ricusazione dei giudici e loro allontanamento a norma dell'articolo 23 LOTC.
- Decisione su questioni che riguardano i magistrati assegnati al Presidente.
3) Di natura normativa:
- Adozione e modifica del regolamento della Corte Costituzionale.
4) Riguardanti lo stato del personale:
- Stabilire l'assunzione di personale e proporre alle Cortes Generales modifiche.
- Approvare il rapporto di lavoro della Corte Costituzionale.
- Approvare il giorno e l'orario di lavoro del personale.
- Approvare il regolamento del bando di concorso.
- Accordo di separazione degli avvocati nei casi stabiliti dal regolamento.