Struttura e Funzionamento delle Cortes Generales Spagnole
Classificato in Diritto & Giurisprudenza
Scritto il in
italiano con una dimensione di 30,07 KB
Le Cortes Generales e la Loro Struttura
Il Parlamento spagnolo, storicamente denominato Cortes Generales, è bicamerale, cioè composto da due Camere:
- Il Congresso dei Deputati (conosciuto come Camera Bassa), che è la Camera di rappresentanza popolare.
- Il Senato (conosciuto come Camera Alta), che è la Camera di rappresentanza territoriale.
La Costituzione spagnola si allontana dalla formula del bicameralismo perfetto, che prevede poteri simili per entrambe le Camere, optando per un sistema di bicameralismo imperfetto, in cui una Camera ha un ruolo più importante in una serie di questioni, essendo sbilanciato a favore del Congresso, asse centrale del Parlamento. Il Senato è relegato in una posizione secondaria, anche per quanto riguarda funzioni tipicamente parlamentari, come quelle legislative e di controllo del Congresso. Per quanto riguarda le prime, è il Congresso che ha il potere di decidere se accettare il veto o le modifiche del Senato per i progetti e le proposte di legge, ed è l'unico che può conferire il carattere di legge organica. In relazione a quest'ultimo, la posizione prevalente del Congresso si riflette nel fatto che il rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento, caratteristico di un sistema parlamentare, si instaura tra il Governo e il Congresso dei Deputati; il Senato non interviene, come avviene in Italia. Solo il Congresso investe e revoca, se del caso, la fiducia nel Primo Ministro; il Senato non ha, quindi, alcuna attribuzione in merito alla nomina e alla rimozione del Governo. Allo stesso modo, solo il Congresso convalida i decreti-legge ed esercita funzioni relative agli stati di allarme, di emergenza e di assedio. Ciò riflette una evidente superiorità del Congresso rispetto al Senato.
Tuttavia, l'esistenza di una seconda Camera è giustificata da due ordini di ragioni diverse. La prima è che il Senato, al quale vengono deferiti progetti e proposte di legge una volta approvati dal Congresso, sarebbe una Camera di doppia riflessione o di seconda lettura, concepita per smorzare le tensioni politiche o per migliorare tecnicamente i testi adottati. La seconda ragione principale per l'esistenza del Senato è quella di istituire una Camera di rappresentanza delle Comunità Autonome, come si addice a uno Stato composto. Tuttavia, la regolamentazione costituzionale non ha favorito questa funzione, che risulta molto diluita, perché solo circa un quinto dei senatori sono rappresentativi della Comunità Autonoma in quanto tale, essendo designati dai parlamenti autonomi, mentre i quattro quinti rimanenti sono eletti direttamente dai cittadini, attraverso un sistema maggioritario che rappresenta il secondo partito nella base elettorale della provincia o, in alcuni casi, dell'isola. Inoltre, sebbene la Costituzione attribuisca alcune funzioni specifiche alle Comunità Autonome (CCAA) al Senato, il ruolo di quest'ultimo come Camera di rappresentanza territoriale non è ben delineato. Esiste quindi un consenso piuttosto ampio sull'opportunità di riformare l'istituzione del Senato per correggere questo bicameralismo imperfetto, consentendo al Senato di svolgere appieno il suo ruolo di Camera di rappresentanza territoriale.
Prerogative Parlamentari
Per il corretto espletamento della funzione rappresentativa, i parlamenti democratici dotano le Camere e i loro membri di una serie di prerogative che forniscono a coloro che hanno ottenuto la rappresentanza del popolo le garanzie necessarie per svolgere il loro compito senza interferenze. Il loro scopo è quello di garantire la libertà di azione delle Camere e, quindi, la loro assoluta indipendenza.
Poteri Collettivi delle Camere
Il principio dell'autonomia parlamentare comprende i poteri collettivi delle Camere, che sono attribuiti alle Camere collettivamente come un organo.
Autonomia Normativa
È facoltà di ciascuna Camera regolare il proprio funzionamento e organizzazione, adottando le proprie norme (art. 72.1 CE). Il regolamento diventa così la principale fonte del diritto che disciplina la vita interna delle Camere. I regolamenti possono essere approvati o modificati dalla maggioranza assoluta di ciascuna Camera. È costituita una riserva di regolamento, perché nessuna altra norma, al di fuori delle regole della Camera, può disciplinare l'organizzazione e il funzionamento della stessa. Non sono leggi, anche se sono norme emanate dal legislatore, in quanto sono approvate da una delle sue Camere e senza seguire l'iter legislativo ordinario. Tuttavia, non hanno forza di legge, come si riflette nell'art. 27.2 della Legge Organica del Tribunale Costituzionale (LOTC), in base al quale i regolamenti parlamentari possono essere sottoposti a controllo di costituzionalità da parte della Corte Costituzionale. I regolamenti delle Camere sono completati dalle risoluzioni che le Presidenze delle stesse emettono in virtù dell'autorità conferita loro dai regolamenti stessi per interpretarli in caso di dubbio e per supplire alle omissioni. Sono quindi fonti del diritto parlamentare. I regolamenti parlamentari sono, strettamente parlando, tre, poiché a ciascuna delle Camere deve essere aggiunto il Regolamento delle Cortes Generales di cui all'art. 72.2 CE, che deve essere approvato a maggioranza assoluta da ciascuna delle Camere e che è destinato a disciplinare le sedute congiunte del Congresso e del Senato.
Autonomia Amministrativa
È il potere di autogoverno a tutti i livelli. Così, le Camere eleggono i propri organi di governo, che detengono tutti i poteri amministrativi e di polizia all'interno della sede. Comprende anche l'autorità di autoregolamentazione in relazione al personale delle Camere e ai poteri amministrativi. Le sue decisioni non sono soggette a controllo giurisdizionale (secondo la dottrina nazionale del actus inter minutos corporis), salvo disposizioni di legge (che sono suscettibili di ricorso al TC), atti parlamentari senza valore di legge che violino i diritti fondamentali (discutibile la difesa davanti alla Corte Costituzionale) e gli atti e le disposizioni degli organi direttivi delle Camere in termini di personale e amministrazione (appellabili al Tribunale del Contenzioso Amministrativo).
Autonomia di Bilancio
La Costituzione garantisce anche la possibilità di approvare i propri bilanci in modo indipendente (art. 72.1 CE). Questa disposizione mira a prevenire che la riserva costituzionalmente stabilita per il Governo, secondo cui solo esso può preparare il progetto di legge finanziaria (art. 134.1 CE), possa offrire all'esecutivo un'arma di strangolamento economico del Parlamento, negandogli i mezzi necessari per svolgere i suoi compiti. Così, il progetto di bilancio preparato da ciascuna Camera si integra direttamente, senza alcun coinvolgimento governativo, nel bilancio dello Stato.
Inviolabilità delle Camere
Infine, la Costituzione stabilisce che le Cortes Generales sono inviolabili (art. 66.3 CE). Ciò implica l'impossibilità di richiedere la responsabilità giudiziaria per i loro lavori parlamentari, evitando così che possano disturbare il loro funzionamento. Ciò significa che i parlamentari non possono essere imputati, citati o anche chiamati come testimoni. Questa disposizione costituzionale deve essere collegata a quella contenuta nell'art. 77.1 CE, che vieta espressamente la presentazione di petizioni alle Camere tramite manifestazioni dei cittadini, così come la proibizione e la punizione di manifestazioni criminali all'esterno delle sedi quando sono combinate.
Prerogative dei Singoli Parlamentari
Altre garanzie costituzionali sono state concepite, tuttavia, non per l'organo, ma per i suoi membri. L'Art. 71 CE individua tre prerogative, che non sono privilegi personali, ma garanzie funzionali che proteggono non il singolo parlamentare, ma le Camere, in modo da non compromettere la loro indipendenza e libertà. Pertanto, non sono diritti dei parlamentari, dai quali possono liberamente essere revocati dal Parlamento.
Inviolabilità (Art. 71.1 CE)
È la prerogativa di natura sostanziale che garantisce l'irresponsabilità legale delle opinioni espresse dai parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni, definite come quelle che si concretizzano in atti parlamentari, all'interno di qualsiasi delle attività della Camera o, in via eccezionale, in atti esterni che siano la riproduzione testuale di un atto parlamentare. Perciò essi non possono essere perseguiti o sottoposti a procedimenti per quelle opinioni o quei voti espressi, il che permette la libera convergenza di vedute. È quindi al servizio della libertà di espressione e della libera formazione della volontà del legislatore. L'inviolabilità è una garanzia di protezione assoluta che si estende a eventuali procedimenti disciplinari, derivanti da un'attività parlamentare, qualunque sia il campo (penale, lavorativo, amministrativo). I suoi effetti sono a tempo indeterminato, nel senso che non si concludono con la fine del mandato parlamentare, in modo che nessun procedimento disciplinare possa essere avviato quando il parlamentare cessa di esserlo. Tuttavia, l'inviolabilità non esclude le sanzioni che le Camere stesse possono imporre ai propri membri nell'ambito delle loro competenze disciplinari, ad esempio per discussioni verbali ingiustificate.
Immunità (Art. 71.2 CE)
È la prerogativa di natura formale in base alla quale i membri non possono essere arrestati, se non in flagranza di reato, né processati per presunti crimini o delitti, senza l'autorizzazione della Camera (richiesta di suplicatorio). Ha lo scopo di proteggere la libertà personale dei rappresentanti del popolo contro arresti e azioni penali che potrebbero tradursi in carcere, impedendo, per manipolazioni politiche, che vengano ostacolati dal partecipare alle riunioni parlamentari delle Camere. Assicura che i procedimenti contro il parlamentare non abbiano carattere di persecuzione politica, per non alterare la composizione e il funzionamento del Parlamento. Questa autorizzazione deve essere richiesta alla Corte Suprema. Se la richiesta non viene concessa, non ci sono ulteriori procedimenti contro il parlamentare, anche se possono continuare contro gli altri imputati. L'ambito temporale dell'immunità coincide con la durata del mandato parlamentare. I suoi effetti sono retroattivi, nel senso che, se un parlamentare è eletto mentre è perseguito, è necessaria l'autorizzazione della Camera per continuare il procedimento. Inoltre, se l'eletto è detenuto o processato, è obbligatorio il suo rilascio immediato. È limitata alle questioni penali e non si applica ai procedimenti civili.
Giurisdizione Speciale (Art. 71.3 CE)
Infine, i parlamentari godono di una giurisdizione speciale. L'organo competente a trattare le cause penali in corso contro deputati e senatori è la Sala Penale del Tribunale Supremo. Giudica in unica istanza, il che priva il parlamentare del diritto a due gradi di giudizio o del diritto di appello per rivedere la sentenza. Questa privazione è giustificata dal fatto che l'organo che persegue i casi contro i parlamentari gode del più alto livello di indipendenza, imparzialità e qualificazione giuridica che l'ordinamento può concedere, il che rappresenta un'ulteriore garanzia per i parlamentari.
Organizzazione delle Camere
I Parlamenti, come tutti gli organi deliberativi, sono composti da un numero elevato di membri. Affinché il gran numero di componenti e la natura deliberativa non ostacolino l'adempimento delle funzioni parlamentari, essi devono essere dotati di una struttura idonea. A tal fine, sono dotati di organi di governo e di organi operativi.
Organi di Governo
Gli organi di governo della Camera sono il Presidente, l'Ufficio di Presidenza (Mesa) e il Consiglio dei Portavoce.
Il Presidente
È la massima autorità della Camera. Ne rappresenta l'istituzione, dirige le discussioni in plenaria, interpreta il regolamento in caso di dubbio e provvede alle omissioni. Fa parte dell'Ufficio di Presidenza, di cui dirige e coordina i lavori. Viene eletto tra i suoi membri in occasione della riunione inaugurale della Camera, tramite votazione a schede su cui ogni membro del Parlamento scrive un nome. Nella prima votazione, per l'elezione, è necessaria la maggioranza assoluta della Camera; in mancanza, si procede a una seconda votazione in cui è eletto chi ottiene il maggior numero di voti. Il ruolo di interprete del regolamento e di supplente in caso di omissione, che gli conferisce un'autorità regolamentare in relazione all'ordine interno della Camera, è uno dei suoi poteri più importanti.
La Mesa (Ufficio di Presidenza)
La Mesa è presieduta dal Presidente della Camera ed è composta da vari Vicepresidenti (4 al Congresso e 2 al Senato) e Segretari. È eletta anch'essa nella sessione costitutiva delle Camere, tramite un sistema elettorale in cui ogni deputato può indicare un solo nome per ogni carica da designare, ottenendo sequenzialmente il maggior numero di voti. È l'organo direttivo della Camera e, pertanto, organizza e dirige i lavori parlamentari. Oggi svolge un ruolo di primo piano, essendo coinvolta negli aspetti amministrativi e gestionali della Camera, piuttosto che nell'arena politica, dove il ruolo si è spostato al Consiglio dei Portavoce. Decide quindi il trattamento dei documenti e degli atti, definisce il piano di lavoro della Camera ed è responsabile della fornitura dei mezzi materiali necessari per il funzionamento della Camera. Inoltre, una clausola residuale le assegna le funzioni non espressamente attribuite ad un altro organo.
Il Consiglio dei Portavoce
Si tratta di un organo relativamente moderno, il che spiega la scarsità di regolamentazione nei regolamenti parlamentari, e riflette il ruolo di primo piano che i gruppi parlamentari hanno acquisito nel sistema parlamentare. Il Presidente della Camera è anche Presidente del Consiglio dei Portavoce. È composto da un rappresentante (portavoce) per ciascuno dei gruppi parlamentari e, se del caso, da una rappresentanza del Governo. Le sue decisioni sono prese con voto ponderato, in modo che ogni portavoce abbia tanti voti quanti i membri del proprio gruppo parlamentare. È un organo altamente politico, che istituzionalizza il rapporto tra Governo e Camera, e il cui parere è fondamentale per il funzionamento. Il Consiglio dei Portavoce, d'accordo con il Presidente, fissa l'ordine del giorno della plenaria o modifica quello già stabilito.
Organi Operativi
Oltre ai loro organi di governo, le Camere dispongono anche di organi operativi, attraverso i quali viene svolto il lavoro parlamentare.
La Sessione Plenaria
Comprende tutti i membri della Camera. È l'organo più importante, in cui si manifesta il principio della pubblicità degli atti parlamentari, poiché le sue riunioni ottengono un maggiore impatto. Di conseguenza, tende a essere riservata ai dibattiti più ampi e approfonditi di contenuto politico, relegando alle Commissioni il lavoro più tecnico, specializzato o meno pubblico. Alla Camera possono anche assistere i membri del Governo, che hanno voce ma non voto, a meno che non siano membri della Camera stessa. Possono anche partecipare, ma senza diritto di voto, altri membri della Camera. La posizione dei Deputati nella sala riunioni è conforme alla loro appartenenza ai gruppi parlamentari. È la forma normale di adozione delle risoluzioni; per la loro validità è necessario che le Camere siano riunite secondo i regolamenti e con l'assistenza della maggioranza dei membri (quorum) (art. 79.1 CE). Le sessioni plenarie si tengono, soprattutto durante i periodi di sessione ordinaria, ma possono essere celebrate anche in via straordinaria, cioè al di fuori dei periodi di sessione costituzionalmente previsti. Esistono sessioni congiunte delle due Camere per esercitare poteri legislativi non espressamente conferiti dal Titolo II al Parlamento in relazione alla Corona (art. 74.1 CE). Le sessioni congiunte saranno presiedute dal Presidente del Congresso e disciplinate da un regolamento specifico, che sarà adottato a maggioranza assoluta da ciascuna Camera e che opera come fonte integrativa per quanto non previsto dai Regolamenti del Congresso.
Le Commissioni
Le Commissioni sono organi parlamentari fondamentali, senza i quali il corretto funzionamento della plenaria sarebbe impossibile. Il ruolo della plenaria si concentra sempre più sui grandi dibattiti politici. Le Commissioni possono essere di varia natura: permanenti o non permanenti. Le prime possono essere legislative o non legislative, e queste ultime possono avere funzioni di controllo o amministrative, come quelle per le petizioni o per il Mediatore (Defensor del Pueblo). Le Commissioni parlamentari non permanenti, dette anche speciali, sono istituite con delibera del Pleno della Camera per un oggetto particolare, limitando la loro competenza alla materia per la quale sono state istituite e, se del caso, sono sciolte una volta che l'oggetto che ne ha giustificato la creazione è esaurito. Infine, le Camere possono istituire, separatamente o congiuntamente, Commissioni d'inchiesta su questioni di interesse pubblico. Quelle che sono veramente un organo regolare della Camera sono le Commissioni legislative permanenti, a ciascuna delle quali è assegnato un settore di competenza che corrisponde approssimativamente a un ministero o a un'area di azione politica concreta (ad esempio, Tesoro, Giustizia, Affari Esteri, ecc.). La loro funzione principale è quella di riunirsi e discutere in dettaglio i progetti e le proposte di legge in sospeso, e di elaborare un parere che costituisce la base di lavoro per la sessione plenaria, la quale normalmente lo approva nella sostanza. La Costituzione prevede anche che, in alcuni casi, possano assumere pieni poteri legislativi, in modo che i progetti o le proposte di legge possano essere direttamente approvati dalle Commissioni, senza passare per la Camera, a condizione che non riguardino determinate materie (art. 75.2 e 3 CE). Questo perché spesso il carattere tecnico e specifico di un disegno di legge non giustifica un dibattito in plenaria, e l'approvazione da parte della Commissione può alleggerire l'ordine del giorno e accelerare il processo. La composizione delle Commissioni è improntata al criterio di ottenere una riproduzione della plenaria in scala ridotta. Così, ogni gruppo parlamentare ha nelle Commissioni un numero di rappresentanti proporzionale al proprio numero nella Camera. Ogni gruppo parlamentare è libero di designare i propri rappresentanti nelle rispettive Commissioni, tenendo conto delle competenze dei suoi membri, senza altra limitazione se non quella che deriva dal fatto che ogni membro del Parlamento ha diritto a far parte di almeno una Commissione.
La Deputazione Permanente
La Deputazione Permanente è un organo della Camera destinato a coprire i vuoti che si verificano nella sospensione delle attività parlamentari, cioè tra due periodi di sessione, e il lasso di tempo che intercorre tra lo scioglimento delle Camere o la scadenza del loro mandato e la costituzione delle nuove Camere elette. In quest'ultimo caso, la peculiarità è che, quando la Camera è sciolta, il suo mandato e quello dei membri che la compongono sono decaduti. Per evitare, tuttavia, che vi sia un lungo periodo senza organi parlamentari, si ricorre alla tecnica della prorogatio, una finzione giuridica in base alla quale il mandato decaduto è considerato persistente fino alla costituzione di un nuovo mandato. Secondo quanto previsto dalla Costituzione, la Deputazione Permanente deve avere almeno 21 membri, che rappresenteranno i gruppi parlamentari in proporzione al loro numero e sono nominati da essi (art. 78.1 CE). È presieduta dal Presidente della Camera. Le funzioni della Deputazione Permanente sono notevolmente diverse a seconda che l'esercizio avvenga in periodo di recesso o di scioglimento e della Camera corrispondente. Durante la sospensione delle attività parlamentari, deve tutelare i poteri della Camera e convocare sessioni plenarie straordinarie, quando lo ritenga opportuno; è però obbligata a convocare il Congresso, nei casi previsti dall'articolo 86.2 CE (convalida del decreto-legge) e 116 CE (stati eccezionali). In caso di scioglimento delle Camere, la Deputazione Permanente svolge le funzioni delle Camere fino alla costituzione delle nuove Camere. In questo caso, dal momento che il mandato della Camera è già scaduto, la Deputazione Permanente assume funzioni aggiuntive e si occupa delle competenze in materia di riconoscimento del decreto-legge e delle funzioni del Congresso in relazione agli stati di allarme, di emergenza o di assedio. Quando si terrà la costituzione delle nuove Camere, la Deputazione Permanente sarà responsabile delle questioni da trattare e delle loro decisioni.
I Gruppi Parlamentari
I gruppi parlamentari sono gli organi di ciascuna Camera che riuniscono parlamentari con lo stesso orientamento politico, che normalmente hanno partecipato alle elezioni con la stessa sigla di partito e che organizzano e coordinano, di solito in modo autonomo, tutta la loro attività parlamentare. Sono la traduzione parlamentare dei partiti politici. La normativa vieta che si formino gruppi parlamentari separati che appartengano allo stesso partito politico o che si siano presentati alle elezioni nelle stesse liste, al fine di evitare la creazione di gruppi artificiali per ottenere vantaggi in termini di quote di dibattito, ecc., nell'organizzazione dei lavori delle Camere. Svolgono un ruolo chiave nell'organizzazione e nel funzionamento del Parlamento. I gruppi parlamentari rispondono alla necessità di razionalizzare il funzionamento della vita parlamentare, che sarebbe impossibile se l'attività parlamentare fosse individuale. Organizzano e semplificano la vita parlamentare. Per formare un gruppo è richiesto un minimo di componenti:
- Almeno 15 parlamentari al Congresso o 5 parlamentari, se avevano ricevuto il 5% dei voti espressi a livello nazionale, o il 15% dei voti nelle circoscrizioni in cui avevano presentato la candidatura.
- Al Senato, sono sufficienti almeno 10 senatori.
L'appartenenza a un gruppo è richiesta per legge, per cui le forze politiche parlamentari che non hanno seggi sufficienti per raggiungere quel minimo non possono formare un proprio gruppo e sono assegnate al Gruppo Misto, dove necessariamente si riuniscono rappresentanti di ampie ideologie. Le funzioni dei gruppi parlamentari sono di due tipi. Alcune, come il coordinamento delle attività dei parlamentari che li compongono, la definizione della politica di partito parlamentare o il controllo del Governo, sia in opposizione che a suo sostegno se è la maggioranza, sono di regolamento interno e non sono previste esplicitamente. Altre, invece, lo sono, anche se disperse. Così, i gruppi contribuiscono alla composizione del Consiglio dei Portavoce e delle Commissioni, esercitano l'iniziativa legislativa, definiscono le loro posizioni nei dibattiti in plenaria e nelle Commissioni, hanno assegnato i turni di parola e autorizzano le modifiche che vengono presentate a progetti e proposte di legge.
Infine, va rilevato che il Regolamento del Senato consente la creazione di gruppi territoriali all'interno di ogni gruppo parlamentare, come articolazioni interne per rafforzare la dimensione territoriale dei gruppi parlamentari. Un gruppo territoriale sarà composto da senatori eletti da un gruppo parlamentare in una regione o designati dal legislatore, e deve avere, in ogni caso, almeno tre senatori. I rappresentanti dei gruppi territoriali possono partecipare alle riunioni del Consiglio dei Portavoce del Senato con il portavoce del loro gruppo parlamentare e possono partecipare ai dibattiti in seduta plenaria che riguardano in modo particolare la loro rispettiva regione.
Gestione dei Lavori Parlamentari
La legislatura dura quattro anni, salvo scioglimento anticipato. Il suo completamento comporta la scadenza dei lavori parlamentari in corso, in modo che i progetti o le proposte di legge di una certa lunghezza e complessità, o inviate tardivamente alle Camere, devono essere approvati.
Il Congresso deve essere convocato entro 25 giorni dalle elezioni (art. 68.6 CE).
Le Sessioni
Secondo la Costituzione, le Camere si riuniscono annualmente in due sessioni ordinarie: la prima da settembre a dicembre e la seconda da febbraio a giugno (art. 73.1 CE). Per casi eccezionali, la Costituzione prevede che possano essere tenute riunioni straordinarie, su richiesta del Governo, della Deputazione Permanente o della maggioranza assoluta dei membri della Camera. La richiesta di convocazione deve includere l'ordine del giorno proposto, e la sessione deve attenersi ad esso. Come già detto, se il Governo approva un decreto-legge durante la sospensione delle attività parlamentari, la Camera del Congresso è automaticamente convocata per deliberare sul suo riconoscimento (art. 86.2 CE). È anche immediatamente convocata la Camera del Congresso in caso di dichiarazione dello stato di allarme, di emergenza o di assedio. In entrambi i casi, se l'Assemblea è stata sciolta, sarà la Deputazione Permanente a intervenire. L'attività parlamentare ordinaria è ridotta a nove mesi. Nel marzo del 2010, è stato raggiunto al Congresso e al Senato un accordo politico per tenere sessioni straordinarie durante la sospensione delle attività parlamentari a gennaio e luglio, senza effettuare alcuna modifica alla Costituzione. Sarà sufficiente che il Presidente della Camera convochi il Consiglio dei Portavoce, gli Ufficiali della Camera e la Deputazione Permanente per preparare l'ordine del giorno della sessione plenaria straordinaria. L'accordo non impedisce, tuttavia, che i mesi di gennaio e luglio rimangano periodi di minore attività.
Requisiti di Validità
Affinché le riunioni delle Camere siano valide, devono essere state convocate secondo i regolamenti (art. 79.1 CE). Le riunioni che si svolgono senza tale convocazione non sono valide né sono coperte dal segreto parlamentare (art. 67.3 CE). In secondo luogo, per adottare accordi, devono avere il quorum obbligatorio in entrambe le Camere, che è la maggioranza assoluta, cioè più della metà dei membri della Camera. Lo scopo del quorum è quello di impedire che un piccolo gruppo di membri sfrutti l'assenza della maggioranza per adottare risoluzioni, e la sua esistenza si presume, a meno che qualcuno non richieda il riconteggio o che il voto sia dichiarato nullo per inesistenza del quorum. Le Camere dovrebbero includere un programma o un elenco di argomenti da trattare durante la riunione. Qualsiasi elemento non incluso in esso non può essere trattato. L'Art. 111 CE richiede che sia dedicato un tempo minimo settimanale per le interrogazioni e le domande che deputati e senatori presentano al Governo. Le sessioni pomeridiane del mercoledì al Congresso e del martedì al Senato sono dedicate a questo tipo di attività.
Pubblicità delle Sessioni
Le sessioni plenarie sono pubbliche, salvo diverso accordo adottato da ciascuna Camera a maggioranza assoluta o nei casi previsti dai regolamenti. Il principio generale degli atti parlamentari è, quindi, la pubblicità, con la conseguente esistenza nelle sale di sessione plenaria di gallerie aperte al pubblico e, soprattutto, l'accesso ai mezzi di comunicazione. Allo stesso modo, la pubblicità è garantita attraverso le rispettive Gazzette Ufficiali e i Diari di Sessione del Congresso e del Senato, che contengono le riproduzioni integrali delle discussioni. Le sedute si tengono dal martedì al venerdì al Congresso, e dal martedì al giovedì al Senato. Le sedute delle Commissioni, in generale, non sono pubbliche, anche se i media hanno accesso e sono riprodotte nei diari di sessione.
Gestione dei Dibattiti
I turni di discussione sono assegnati ai gruppi parlamentari, che a loro volta designano il proprio portavoce per ogni dibattito. Fatta eccezione per casi isolati, un parlamentare non può parlare singolarmente. Il Governo può intervenire in qualsiasi momento durante il dibattito. Il Regolamento disciplina l'ordine degli interventi e la loro durata. In ogni caso, il Presidente può sempre, secondo l'Ufficio di Presidenza, terminare una discussione ritenendo che la questione sia stata sufficientemente dibattuta. Tutte queste disposizioni hanno lo scopo di ordinare il dibattito ed evitare pratiche conosciute come l'ostruzionismo o il filibustering, che consistono nel cercare di bloccare un'iniziativa impedendone l'approvazione tramite successivi interventi di lunga durata.
Il Voto
La regola generale per l'adozione degli accordi è la maggioranza semplice dei presenti, cioè più voti a favore che contro, a condizione che sia raggiunto il quorum, ovvero la presenza della maggioranza dei membri. Solo per casi specifici (= espressamente previsti) può essere richiesta la maggioranza qualificata o rafforzata: la maggioranza assoluta (metà più uno dei membri della Camera), i 3/5 dei membri o la maggioranza dei 2/3. La forma di votazione (elettronica, per appello nominale, ecc.) è di solito irrilevante, ma diventa importante nei casi in cui è nell'interesse pubblico conoscere la posizione dei parlamentari, come nel procedimento legislativo, in occasione dell'investitura del Presidente del Governo o su mozioni di sfiducia o questioni di fiducia. Quindi in questi casi è escluso il voto segreto, e negli ultimi tre casi il voto deve essere pubblico e per appello nominale per identificare i voti dei singoli membri. Le Camere sono guidate dai loro Presidenti, assistiti da organi plurimembri della Camera. Il Presidente detiene tutti i poteri amministrativi e di polizia. Nella sua funzione è coadiuvato dall'Ufficio di Presidenza, i cui poteri sono importanti per l'organizzazione e il governo interno della Camera, per decidere il trattamento degli scritti e per stabilire la pianificazione della plenaria e delle commissioni.