Struttura e Funzionamento della Magistratura Spagnola: Organizzazione Giudiziaria e Responsabilità Statale

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T-7 - L'Organizzazione dei Magistrati: Concetto

L'Articolo 117 della Costituzione Spagnola (CE) stabilisce che i Giudici e i Magistrati sono membri della **Magistratura**, parte dei **Tribunali**, i quali, al terzo comma del medesimo articolo, concedono loro l'esercizio esclusivo del "potere giudiziario". Tuttavia, l'Articolo 122 crea il **CGPJ (Consiglio Generale del Potere Giudiziario)**, al quale la Costituzione ha affidato il governo dei giudici e tutti gli aspetti del loro status giuridico.

Pertanto, quanto esposto chiarisce che esistono **due tipi di organizzazione del potere giudiziario**:

Criteri di Competenza Giurisdizionale

La Magistratura agisce come una giurisdizione dove, prevalentemente, si "giudica e si esegue il giudicato" attraverso atti *ad extra*. Per fare ciò, si articola in forma di **Corte, Tribunale o Palazzo di Giustizia**, secondo la procedura stabilita dalla **LOPJ** (Legge Organica del Potere Giudiziario) e dalle leggi procedurali. Le sue decisioni sono **atti procedurali**, che possono essere contestati nell'ambito del sistema di preselezione per un determinato oggetto.

Criteri di Competenza Governativa (Amministrativa)

A prescindere dalla funzione giurisdizionale, sembra che giudici e magistrati siano **funzionari**, dipendenti in ultima istanza dal **Consiglio Generale del Potere Giudiziario**. Il loro rapporto di servizio civile li collega agli organi di governo della Magistratura, provocando la nascita di "atti amministrativi", nei quali questi organi di governo non esercitano alcun potere giudiziario, ma il potere amministrativo di "autogoverno".

Giudici Non Integrati nel Potere Giudiziario

I giudici che compongono la Magistratura sono i giudici dei tribunali di giustizia, i giudici di primo grado e di istruzione, penale, violenza contro le donne, commerciale, contenzioso amministrativo, nel campo sociale, minorile e di sorveglianza penitenziaria, i tribunali provinciali, le Alte Corti di Giustizia, l'Audiencia Nacional e la Corte Suprema. Solo i giudici che compongono la Magistratura sono disciplinati dalla LOPJ per l'aspetto di governo e dalle leggi procedurali per il procedimento.

Ma accanto a questi corpi esistono altri che, pur nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, detengono anch'essi il potere giudiziario, ma **non sono disciplinati dal Potere Giudiziario**. La loro indipendenza è diversa da quella dei giudici e magistrati e spesso impongono le loro azioni attraverso leggi procedurali diverse da quelle della Procura.

La legittimità di questi tribunali deriva dalla stessa CE. Questo perché, se ciò non accadesse, e fosse privo di fondamento costituzionale, ci troveremmo di fronte a un'emergenza che la Corte ha espressamente vietato nella Comunità europea. Questi tribunali, che non integrano la Magistratura, ma fanno parte della Corte, sono composti da **tribunali speciali, tribunali speciali e tribunali sovranazionali**, in modo tale che il concetto di giurisdizione possa essere riassunto come segue:

A) Le Competenze Speciali

Sono previsti tribunali speciali nell'Articolo 117.5 della CE e si contrappongono al principio di unità della giurisdizione. La Costituzione legittima solo tali giurisdizioni speciali e quelle **militari**.

B) Tribunali Speciali

Sono costituiti dalla **Corte Costituzionale** e dalla **Corte dei Conti**, oltre ai tribunali tradizionali e consuetudinari.

a) La Corte Costituzionale

Di cui al Titolo IX della CE, è il **supremo interprete della CE** ed è indipendente dagli altri poteri dello Stato, le cui decisioni sono vincolanti per tutti, inclusa la Magistratura.

b) La Corte dei Conti

È un organo dipendente dal Parlamento, che conferisce alla Comunità il potere di **revisione dei conti** e della gestione finanziaria del settore statale e pubblico.

c) I Tribunali Consuetudinari e Tradizionali

Basta citare in questo senso il "Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia" e il cosiddetto "Consell de l'Home Bo de Múrcia". L'indipendenza di questi giudici deriva principalmente dalla loro "*auctoritas*", autorità morale o prestigio dei loro giudici, il che fa sì che le loro "sentenze" siano seguite volontariamente, nella maggioranza dei casi, dagli agricoltori condannati da questi tribunali speciali.

Stato di Responsabilità per il Funzionamento della Giustizia

La CE, nel suo **Articolo 121**, stabilisce che "i danni causati da errori giudiziari, così come quelli derivanti da irregolarità nella gestione della giustizia, daranno diritto a un indennizzo da parte dello Stato ai sensi della legge".

La responsabilità dello Stato comprende:

  • A) Il danno deve provenire dalla Magistratura, non solo dagli atti processuali eseguiti da giudici e tribunali nell'esercizio della loro funzione giurisdizionale, ma anche da quelli che possono essere causati dal **personale e dagli associati**.
  • B) Il danno deve essere **effettivo, economico** e valutabile individualmente in relazione a una persona o a un gruppo di persone.
  • C) I titoli di attribuzione della responsabilità devono obbedire a **errore giudiziario**, **funzionamento anomalo della giustizia** e **detenzione illegale** per mancanza di fatto.
  • D) La procedura per far valere la responsabilità è diversa.

Procedura per l'Errore Giudiziario

Per un *aborto spontaneo della giustizia* (errore giudiziario) è necessario:

  1. Aver **esaurito preventivamente tutti i ricorsi** contro la decisione che ha causato il danno;
  2. L'azione deve essere esercitata entro **tre mesi** dal giorno in cui avrebbe potuto essere esercitata;
  3. La richiesta sarà sollevata dinanzi alla **Commissione del TS** del giudice dello stesso ordine giurisdizionale in cui il giudice ha causato il danno;
  4. Si sostanzia la tesi enunciata durante il controllo giurisdizionale del **MF** (Ministero Fiscale) e dello Stato. Se il TS alla fine riscontra un errore, il richiedente indirizzerà la sua domanda di risarcimento danni contro il **Ministero della Giustizia**.

Procedura per il Funzionamento Anomalo

L'udienza per il *funzionamento anomalo* è più semplice:

  1. Istanza del **Ministero della Giustizia** in conformità con le norme che regolano la responsabilità dello Stato, vale a dire, la provocazione dell'atto amministrativo.
  2. Istanza giurisdizionale.

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