Il Testamento e il Mandato nel Diritto Romano: Caratteristiche e Obblighi

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Il Testamento e il Mandato nel Diritto Romano

13. Il Concetto di Testamento e le sue Caratteristiche

Storicamente, il testamento romano subì un'evoluzione parallela a quella della famiglia. In origine, era solo il mezzo per nominare un successore, ma poi ha aggiunto altre disposizioni.

Un testamento può essere definito come una dichiarazione unilaterale di volontà, solennemente fatta davanti a testimoni, revocabile, che prevede sia l'eredità sia, in sostanza, l'istituzione di un erede. I suoi effetti giuridici sono legati alla solenne manifestazione della volontà davanti a testimoni e presenta alcune caratteristiche fondamentali:

  • Iuris Civilis: è un atto che solo i cittadini romani possono compiere.
  • Si tratta di un atto personale: la volontà deve essere manifestata dal testatore e non da un intermediario.
  • È un atto formale.
  • Si tratta di un atto unilaterale.
  • È un atto mortis causa: acquista senso giuridico solo con la morte del testatore.
  • Si tratta di un atto revocabile: il testatore può modificare, alterare o distruggere il testamento precedente in modo gratuito e illimitato.
  • Può servire per sostenere o legittimare uno status: ad esempio, la nomina di un tutore.

17. Durata del Contratto di Mandato

Mandatum: Concetto

Il contratto di mandato è un contratto consensuale, bilaterale imperfetto e di buona fede con il quale una persona, chiamata mandatario, si obbliga a compiere un'attività o una gestione gratuita per conto di un'altra, chiamata mandante.

È consensuale: si perfeziona con il semplice consenso, che può essere espresso o implicito.

È bilaterale imperfetto: poiché sorgono sempre obblighi a carico di una parte, il mandatario, e solo incidentalmente a carico dell'altra.

È di buona fede: poiché deriva da relazioni di amicizia e fiducia e l'azione per proteggerlo è di buona fede.

È essenzialmente gratuito: essendo basato su un rapporto di amicizia. Qualora venga pattuito un compenso, non può essere richiesto tramite la procedura ordinaria, ma extra ordinem.

Soggetti del Mandato

I soggetti del mandato sono il mandante, che è la persona responsabile della gestione, e il mandatario, che si impegna a compierla.

Oggetto del Mandato

L'oggetto del mandato è la gestione o l'esecuzione di un'attività. Tale gestione può riguardare una vasta gamma di questioni, come la realizzazione di un negozio giuridico (ad esempio, una vendita) o la gestione materiale (ad esempio, la cura di una fattoria). Tuttavia, l'attività deve essere lecita. Inoltre, la gestione deve essere nell'interesse del mandante o di un terzo, o anche nell'interesse comune del mandante e del mandatario.

Effetti: Obblighi

  • Il mandatario ha l'obbligo di completare l'incarico assunto volontariamente, senza poter uscire dalle istruzioni ricevute. La sua responsabilità è limitata al dolo (mandato di rappresentanza diretta imperativo).
  • Il mandante è obbligato a risarcire le spese che il mandatario ha sostenuto durante la gestione, nonché a compensare i danni che potrebbero derivare dall'esecuzione del mandato.

Azioni

Le azioni sono due: actio mandati directa a favore del mandante e actio mandati contraria a favore del mandatario.

Motivi di Cessazione del Mandato

  • Adempimento dell'incarico o impossibilità di eseguirlo.
  • Scadenza del termine fissato.
  • Volontà delle parti.
  • Revoca da parte del mandante, ma gli effetti si producono solo dal momento in cui il mandatario ne viene a conoscenza.
  • Dimissioni del mandatario, che è responsabile dei danni che si verificano quando il mandante viene colto di sorpresa e senza motivo.
  • Morte di una delle parti.

11. Obbligazioni Solidali: Origine, Fine ed Effetti

Obbligazioni solidali: quelle in cui ciascuno dei debitori deve e/o ciascun creditore ha diritto a beneficiare pienamente della prestazione. Il pagamento da parte di un debitore o la ricezione da parte di un creditore estingue l'obbligazione per tutti gli altri debitori.

Effetti:

  • Azione di regresso. Se un debitore paga, non può chiedere agli altri debitori di pagare, con le seguenti eccezioni:
  • In epoca classica, esisteva un'azione di regresso che il debitore che aveva pagato poteva esercitare nei confronti degli altri per ottenere la quota che era necessaria in base al rapporto interno tra loro: se avevano una società, si poteva usare l'actio pro socio, o se c'erano più debitori, si poteva usare l'actio communi dividundo.
  • In epoca giustinianea, è stata introdotta un'azione di regresso di carattere generale.

12. Il Deposito Speciale e il Deposito Irregolare

Il deposito è un contratto reale, bilaterale imperfetto, gratuito, con il quale una persona, chiamata depositante, consegna a un'altra, chiamata depositario, un bene mobile affinché lo custodisca e lo restituisca a richiesta del depositante.

Figure Speciali di Deposito

Il deposito necessario o miserabile è quello effettuato in circostanze di tumulti, incendi, naufragi, ecc. In tali circostanze, e dato che il depositante non ha potuto scegliere liberamente il depositario, se quest'ultimo non adempie all'obbligo di restituire il bene, il depositante può ottenere il doppio del valore tramite l'actio depositi.

Il sequestro è il deposito in cui più persone, di solito contendenti in una causa legale, affidano la cosa in questione a un terzo. Il sequestratario si impegna a restituirla a chi risulterà vincitore nel processo o secondo quanto stabilito tra le parti. Il sequestratario, a differenza del depositario, è protetto da interdizione. Per ottenere la restituzione della cosa, si può esercitare l'actio depositi sequestrataria.

Il deposito irregolare riguarda cose fungibili, in cui il depositario è obbligato a restituire non le stesse cose, ma una quantità equivalente dello stesso genere. Il caso tipico è quello delle somme di denaro depositate presso una banca, che si impegna a restituirle con gli interessi.

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