Tipologie di società: responsabilità, capitale, amministrazione e controllo

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Tipologie di società e caratteristiche principali

Di seguito sono riportate le principali tipologie di società con le loro caratteristiche fondamentali: responsabilità, capitale, governo, amministrazione e controllo.

SRL (Società a responsabilità limitata)

  • Responsabilità: la responsabilità dei soci è limitata all'integrazione dei rispettivi conferimenti.
  • Capitale: il capitale è suddiviso in quote, di dieci dollari o loro multipli; deve essere interamente sottoscritto nell'atto costitutivo della società. I conferimenti possono essere in denaro o in natura.
  • Governo: assemblea dei soci; se la società ha 20 o più soci devono essere applicate le modalità previste per le assemblee della SA.
  • Amministrazione: l'amministrazione è affidata a uno o più amministratori, che possono essere soci o terzi.
  • Controllo: quando la società ha 20 o più soci è obbligatorio il collegio sindacale; è comunque facoltativo istituire un organo di controllo (revisore, avvocato o commercialista).
  • Numero di soci: massimo 50.
  • Contratto: può essere stipulato da un ente pubblico o privato.

SA (Società Anonima)

  • Responsabilità: i soci limitano la propria responsabilità all'integrazione delle azioni sottoscritte.
  • Capitale: il capitale deve essere sottoscritto interamente al momento della costituzione. I conferimenti in denaro devono essere versati per almeno il 25% alla sottoscrizione, con il saldo entro e non oltre 2 anni. I conferimenti in natura devono essere integralmente effettuati nell'atto costitutivo e valorizzati. In queste società non sono ammessi l'apporto di industria o l'apporto di lavoro.
  • Governo: assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria.
  • Amministrazione: il consiglio di amministrazione è composto da uno o più membri, soci o non, eletti dall'assemblea.
  • Controllo: l'organo di controllo è opzionale; il collegio sindacale può essere composto da 3 a 15 sindaci, eletti dall'assemblea, revocabili e con durata massima di tre anni.
  • Contratto: può essere pubblico o privato.
  • Numero di soci: illimitato.

Società collettive

  • Responsabilità: illimitata: i soci rispondono verso i creditori con il loro patrimonio personale; solidarietà: i soci sono responsabili solidalmente per le obbligazioni sociali. La responsabilità personale del socio interviene quando il creditore agisce contro la società per ottenere il pagamento del debito.
  • Capitale: suddiviso in parti di interesse.
  • Governo: assemblea dei soci; le decisioni si prendono a maggioranza assoluta del capitale; per modificare il contratto sociale è richiesta l'unanimità.
  • Organi: l'amministrazione può essere strutturata in forma singolare o plurale e può essere affidata a un socio o a un terzo.
  • Controllo: l'amministratore è soggetto al controllo dei soci e può essere rimosso con voto di maggioranza.

Società in accomandita semplice (S.a.s.)

  • Responsabilità: i soci accomandatari hanno responsabilità illimitata e solidale; i soci accomandanti hanno responsabilità limitata (fino all'ammontare del conferimento).
  • Capitale: suddiviso in quote di partecipazione.
  • Organi sociali: analoghi alla società collettiva.
  • Amministrazione: l'amministrazione può essere affidata esclusivamente al socio accomandatario o a terzi.

Società con soci capitalisti e soci industriali

  • Responsabilità: in genere i soci capitalisti hanno responsabilità limitata al conferimento; i soci industriali contribuiscono con impresa o lavoro e la loro responsabilità può essere regolata dal contratto sociale (spesso limitata alle utilità o alle plusvalenze).
  • Capitale: per ciascun socio sono previste parti di interesse; l'equivalente del capitale del socio industriale può essere stabilito per favorire l'ingresso del socio capitalista.
  • Organo: l'amministrazione può essere affidata ai soci industriali o a terzi; l'organizzazione può essere singolare o plurale.
  • Governo: assemblea dei soci; le decisioni si prendono a maggioranza assoluta del capitale; per modificare il contratto sociale è richiesta l'unanimità.
  • Regola speciale: se il contratto non determina la partecipazione del socio industriale agli utili, la relativa partecipazione può essere fissata dal tribunale.

Società occasionale o di partecipazione

  • Descrizione: costituita per una o più operazioni specifiche e di carattere transitorio; agisce a nome del socio gestore o del socio accomandatario.
  • Responsabilità del gestore: il gestore ha responsabilità illimitata per le persone che assume. Se il nome di un socio viene reso noto con il suo consenso, i soci possono essere obbligati solidalmente.
  • Capitale: suddiviso in parti di interesse; le perdite imputabili non possono superare il valore del conferimento.
  • Organi sociali: non dispone di organi sociali formali.
  • Forma e registrazione: non ha un nome o un indirizzo aziendale ufficiale e non è soggetta a requisiti formali per la costituzione; non deve registrarsi presso il Registro Pubblico del Commercio. Non costituisce persona giuridica.

Cooperative

  • Natura: società di natura mutualistica; non rientrano nel diritto commerciale ordinario. Sono regolate dalla legge 20.337.
  • Responsabilità: la responsabilità dei soci è limitata al conferimento.
  • Capitale: il capitale è variabile e aumenta o diminuisce in funzione del recesso o dell'ingresso dei soci.

Voci correlate: