Titoli di credito: cambiale, pagherò e assegno — caratteristiche, trasmissione e azioni del creditore
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Titolo di credito: Lettera di cambio (tratta)
Lettera di cambio
Strumento negoziabile che incorpora un ordine incondizionato, con il quale chi lo emette ordina a un'altra persona di pagare una certa somma a un terzo. La cambiale tratta contiene tre soggetti: il traente (emittente, la persona che ha dato l'ordine di pagamento), il trattario (la persona che deve pagare l'importo indicato nella cambiale) e il beneficiario (la persona a favore della quale è diretto l'ordine di pagamento). Non è raro che compaiano anche il girante o i giranti come garanti o come ulteriori soggetti coinvolti.
Promissory note (pagherò)
Pagherò
È un titolo di credito per il quale una persona (detta firmatario o emittente) si impegna a pagare un'altra persona (o all'ordine di quest'ultima, il cosiddetto beneficiario) una certa somma di denaro in un tempo e in un luogo indicati nel titolo stesso.
* Può essere pagato al beneficiario o, se trasferito mediante girata, al soggetto che il beneficiario indica (girata).
La cambiale semplice contiene una promessa di pagamento puro e semplice e l'obbligo è assunto direttamente dall'autore. Pertanto, i soggetti originariamente coinvolti nella cambiale si riducono a due: autore e destinatario. La cambiale non richiede accettazione successiva, ma obbliga il firmatario che l'ha emessa. Il firmatario della cambiale, ai sensi dell'articolo 97 (normativa di riferimento), risponde in modo analogo all'accettante di una lettera di cambio.
La cambiale è fondamentalmente diversa dall'assegno: la cambiale non è un mandato alla banca, bensì un'obbligazione del suo emittente a pagare direttamente. Inoltre, l'assegno può prevedere scadenza immediata e il pagamento è generalmente dovuto alla presentazione; per questo motivo l'assegno si dice pagabile su richiesta.
La disciplina della cambiale è contenuta negli artt. 94 e 97 della normativa sui titoli di credito, con revisioni importanti nelle relative disposizioni legislative.
Scadenza della cambiale
Le scadenze della cambiale sono le stesse di quelle della lettera di cambio.
Assegno
Assegno
L'assegno è uno strumento che costituisce una forma di pagamento, essendo questa la sua funzione essenziale. A differenza della cambiale e della tratta, l'assegno non è pensato principalmente come strumento per facilitare il credito. Si definisce l'assegno come il documento che contiene un ordine incondizionato del traente (emittente) di una banca a pagare al legittimo titolare una certa somma. Questo documento, tradizionalmente chiamato "assegno", si avvicina alla lettera di cambio ma è caratterizzato dall'essere pagabile alla vista e dall'essere normalmente intestato a una banca, essendo l'ordine di pagamento irrevocabile fino alla scadenza. Economicamente, la funzione dell'assegno è quella di mezzo di pagamento e non quella di mezzo di credito.
Trasmissione dell'assegno
Tipi di intestazione dell'assegno (dipendenza dalla forma di rilascio):
- All'ordine (vettore, o lasciato in bianco che indica l'"ordine"): trasferibile mediante girata.
- In ordine a nominativo (espressa indicazione di una determinata persona con la dicitura "all'ordine" o simile): trasferibile mediante girata.
- Nominativo senza autorizzazione all'ordine (diretto nominativo: indica una persona determinata senza la clausola "all'ordine"): non trasferibile mediante girata se è espressamente indicata la clausola "non all'ordine".
Se l'assegno risulta rubato, l'emittente o il traente può opporsi al pagamento comunicando l'illecito alla banca e adottando le misure previste dalla legge.
Se l'assegno è intestato a una persona determinata, con o senza la clausola "all'ordine", la sua trasmissione segue le regole della girata (se ammessa) o richiede la notifica al debitore se previsto dalla normativa.
Se l'assegno è intestato a una persona determinata con la clausola "non trasferibile" ("non all'ordine"), non può essere trasferito se non in modi diversi dalla girata ordinaria.
Assegni incrociati e assegni per l'accredito
Assegno incrociato generale: due linee parallele sul fronte. L'assegno incrociato non può essere pagato in contanti dal trattario; è pagabile esclusivamente tramite una banca o mediante accredito sul conto del beneficiario.
Assegno incrociato speciale: due linee parallele sul fronte con il nome di una determinata banca tra le linee, il che indica che il pagamento può essere effettuato tramite quella banca.
Assegno da accreditare: indicazione sul fronte che vieta il pagamento in contanti e dispone che l'importo debba essere accreditato esclusivamente sul conto del beneficiario.
Ruolo economico dei titoli
1. Ruolo economico dei titoli
Titolo di valore: è, in sostanza, un documento trasferibile necessario per esercitare il diritto letterale e autonomo in esso indicato; rappresenta il collegamento tra l'elemento materiale (il documento) e l'elemento immateriale (il diritto) e consente la trasmissione di tale diritto.
La funzione principale dei titoli è facilitare la trasmissione dei diritti di credito. Collegando il diritto al documento, il titolo è considerato un bene mobile particolarmente adatto alla circolazione di tali diritti, regolata da norme specifiche per il trasferimento dei titoli mobiliari. La proprietà dei titoli è in generale poco disciplinata, e sussistono norme specifiche solo per alcuni tipi di titoli di credito.
Classi di titoli
Costitutivi e dichiarativi
Si distingue se il titolo viene emesso dando origine al diritto collegato o se il diritto esiste già prima dell'emissione:
- Costitutivi: quelli che danno luogo al diritto incorporato nel titolo stesso (es. cambiale semplice/pagherò).
- Dichiarativi: quelli che incorporano un diritto che è nato anteriormente all'emissione del titolo (es. diritti di un socio in una società per azioni che sussistono una volta costituita la società).
Titoli emessi singolarmente e in serie
Singoli: cambiali, pagherò, assegni, ecc.
In serie: titoli destinati a un gruppo anonimo (ad es. titoli della modalità metropolitana o altri strumenti collettivi).
Tipologie: cambiari, di partecipazione e di tradizione
- Cambiari: crediti monetari (cambiali, vaglia cambiari, assegni).
- Di partecipazione: conferiscono al possessore diritti e poteri (ad es. azioni, che però non sempre sono titoli negoziabili nella forma cambiaria).
- Di tradizione o rappresentativi: allegano al titolare il diritto alla consegna di determinate merci e il loro possesso, consentendone la disposizione mediante il trasferimento del titolo.
Titoli nominativi, per ordine o al portatore
Nominativi: designano come titolare una persona specifica e, di norma, non possono essere trasferiti senza che il trasferimento sia notificato al debitore quando la legge lo richiede.
Per ordine: designano come titolare una determinata persona ma consentono il trasferimento mediante girata ad altri detentori successivi; ciò facilita la circolazione rispetto al titolo nominativo, pur mantenendo un controllo sul trasferimento.
Al portatore: sono quelli che legittimano il detentore materiale come titolare dei diritti incorporati nel documento; il possesso è la prova della titolarità.
Elementi essenziali e natura della cambiale e dell'assegno
Elementi essenziali della lettera di cambio (tratta):
- La denominazione "cambiale" o "lettera di cambio" nel linguaggio utilizzato per lo scritto.
- Un ordine puro e semplice di pagare una somma determinata in euro o in valuta estera convertibile ammessa alla quotazione ufficiale.
- Il nome della persona che deve pagare, chiamata il trattario.
- L'indicazione della scadenza. Se non è indicata, la cambiale è considerata pagabile a vista.
- Il luogo in cui deve essere effettuato il pagamento. L'assenza di indicazione si considera come luogo designato dal nome del trattario.
- Il nome della persona a favore della quale deve essere effettuato il pagamento o per conto della quale viene emessa la cambiale (beneficiario).
- La data e il luogo in cui la cambiale è stata emessa. La mancanza della data può rendere il titolo non corretto; l'assenza dell'indicazione del luogo è interpretata come il luogo corrispondente al nome del trattario.
- La firma dell'emittente (traente).
Elementi essenziali dell'assegno:
- La denominazione "assegno" nel testo.
- Un ordine incondizionato di pagare una somma determinata.
- Il nome della persona che deve pagare, il trattario, che per l'assegno deve necessariamente essere una banca o un istituto autorizzato.
- Il luogo in cui il pagamento deve essere effettuato.
- La data e il luogo di emissione dell'assegno.
- La firma dell'emittente (traente).
Azioni del titolare di un assegno non pagato
Azione di regresso (azione cambiaria): il titolare dell'assegno ha il diritto di regresso contro i giranti, il traente e i loro garanti, che rispondono solidalmente e successivamente tra loro. L'azione cambiaria può essere esercitata quando l'assegno viene presentato per il pagamento ed è stato rifiutato; il regresso si esercita nei confronti degli altri obbligati secondo le regole della circolazione cambiaria. È necessario, per l'esercizio dell'azione cambiaria, che sia stato redatto il protesto o che sussistano gli altri requisiti previsti per la constatazione del mancato pagamento.
Cause dell'azione: il mancato pagamento dell'assegno comporta l'esercizio dell'azione cambiaria nei confronti del traente o dei giranti successivi o simultanei.
Azione di arricchimento: la normativa riconosce al titolare dell'assegno l'azione di indebito arricchimento (arricchimento senza causa) nel caso in cui venga a mancare la causa dell'azione cambiaria o dell'azione causale, purché siano soddisfatte le altre condizioni richieste dalla legge (ad es. art. 65 o norma equivalente di riferimento).